Corte di Giustizia Europea: Permesso di soggiorno per volontariato – no ad ulteriori condizioni

Con sentenza alla causa sulla causa C-525/23, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che per quanto riguarda il permesso di soggiorno per motivi di volontariato, uno Stato membro non può imporre condizioni supplementari per quanto riguarda la prova dell’esistenza di risorse sufficienti.
Nella sentenza la Corte ricorda, in primo luogo, che il cittadino di un Paese terzo che abbia presentato una domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro ha diritto a un permesso di soggiorno se soddisfa le condizioni generali e specifiche della direttiva sull’ingresso e il soggiorno nell’Unione europea dei cittadini di paesi terzi, per motivi, tra l’altro, di volontariato. Non è pertanto consentito agli Stati membri introdurre condizioni supplementari, che si aggiungano a quelle previste dalla direttiva.
La Corte rileva, in secondo luogo, che la nozione di «risorse» deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell’Unione, interpretata in modo uniforme, e di portata ampia. La valutazione del carattere sufficiente delle risorse si basa su un esame specifico del caso, che deve limitarsi alla verifica che la persona interessata sia in grado di disporne. Altri criteri specifici, in particolare riguardanti la natura e la provenienza di tali risorse o le modalità secondo le quali tale persona ne dispone, costituirebbero condizioni supplementari vietate.
Per quanto attiene alla constatazione di incongruenze nelle dichiarazioni relative alle risorse di cui disporrà il cittadino di un paese terzo interessato, la Corte statuisce che essa non può bastare per giustificare il diniego del titolo di soggiorno quando dall’esame specifico del caso risulta che egli disporrà effettivamente di risorse sufficienti.
Il comunicato stampa della Corte di Giustizia Europea
Fonte: Corte di Giustizia Europea



