Corte Europea di Giustizia: lavoratrici madri e turni notturni

corte_giustizia_ue La Corte Europea di Giustizia nella causa C-41/17, del 6 settembre 2018, ha affermato che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento che effettuano un lavoro a turni svolto parzialmente in orario notturno devono ritenersi svolgere un lavoro notturno e godono della tutela specifica contro i rischi ai quali tale lavoro può essere associato.

Con la sentenza, la Corte dichiara, in primo luogo, che la direttiva 92/85 si applica a una situazione in cui la lavoratrice interessata svolge un lavoro a turni nell’ambito del quale compie una parte soltanto delle proprie mansioni in orario notturno. La Corte osserva, anzitutto, che la direttiva 92/85 non contiene alcuna precisazione circa la portata esatta della nozione di «lavoro notturno». Essa rileva come dalle disposizioni generali della direttiva 2003/88 sull’organizzazione dell’orario di lavoro 3 emerga che una lavoratrice la quale svolge un lavoro a turni nel cui ambito compie unicamente una parte delle sue mansioni nelle ore notturne deve ritenersi svolgere un lavoro in «periodo notturno» e deve pertanto essere qualificata come «lavoratore notturno». La Corte afferma che le disposizioni specifiche della direttiva 92/85 non devono essere interpretate in maniera meno favorevole delle disposizioni generali di cui alla direttiva 2003/88, né in modo contrario alla finalità della direttiva 92/85, che è di rafforzare la protezione di cui godono le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. La Corte aggiunge che, per beneficiare di tale protezione dell’ambito del lavoro notturno, la lavoratrice interessata deve presentare un certificato medico che ne attesti la necessità per la sua sicurezza o la sua salute.

In secondo luogo, la Corte dichiara che le norme sull’inversione dell’onere della prova previste dalla direttiva 2006/54 si applicano a una situazione, laddove la lavoratrice interessata esponga fatti tali da suggerire che la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro non ha incluso un esame specifico che tenesse conto della sua situazione individuale, il che permette quindi di presumere l’esistenza di una discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi di tale direttiva. La Corte sottolinea a tale riguardo che, poiché ai sensi della direttiva 92/85 le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento che svolgono un lavoro notturno godono di una protezione rafforzata e specifica contro il rischio particolare che il compimento di un simile lavoro può presentare, la valutazione dei rischi associati al posto di lavoro di dette lavoratrici non può essere sottoposta a requisiti meno rigorosi di quelli che si applicano nell’ambito del regime generale istituito da tale direttiva che definisce le azioni da adottare in relazione a tutte le attività che possono presentare un rischio specifico per le suddette lavoratrici. La Corte aggiunge che tale valutazione deve includere un esame specifico che tenga conto della situazione individuale della lavoratrice interessata al fine di determinare se la sua salute o la sua sicurezza o quelle del bambino siano esposte a un rischio. La mancanza di un simile esame configurerebbe un’ipotesi di trattamento meno favorevole di una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità, ai sensi della direttiva 92/85, il che costituirebbe una discriminazione diretta fondata sul sesso, a norma della direttiva 2006/54, che consente l’inversione dell’onere della prova.

 

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Fonte: Corte di Giustizia Europea

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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