Dottrina per il Lavoro: Decreto Sicurezza – apprendistato professionalizzante anche per i detenuti
Il Decreto Legge n. 48 dell’11 aprile 2025 (cd. Decreto Sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2025, apporta una modifica all’articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in materia di apprendistato professionalizzante.
In particolare, viene modificato il primo periodo del comma 4, dell’articolo 47, andando a prevedere la possibliità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante anche nei confronti dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all’esterno.
Questo il nuovo comma 4, dell’articolo 47 (in grassetto la frase aggiunta):
“Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge.”
il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015