Dottrina Per il Lavoro: indennità per il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro

Tra le novità previste nella Legge di conversione del cd. Decreto Aiuti (Legge n. 91/2022) è presente una disposizione (articolo 32-bis) che, al fine di dare riconoscimento all’impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’attuazione delle misure previste nel PNRR, riconoscde ai dipendenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per l’anno 2022, un’indennità una tantum.
Il valore dell’indennità ed i criteri per l’erogazione saranno stabiliti in un decreto del direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse messe a disposizione.
Art. 32 bis
Indennità per il personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro
1. Al fine di dare riconoscimento all'impegno straordinario
richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul
rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione delle misure
previste nel PNRR, ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del
lavoro e' attribuita, per l'anno 2022, un'indennita' una tantum nelle
misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del
medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, adottato sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e nei
limiti delle risorse di cui al secondo periodo. A tale fine i fondi
per le risorse decentrate del personale delle aree e per la
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati,
rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l'anno
2022.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari
a euro 11.237.463 per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.



