Dottrina Per il Lavoro: Privacy e controllo dei lavoratori

dottrina lavoro new blue @2xarticolo di approfondimento di Cherubin Silvia Eleonora

 

virgolette-aperteLa modifica dell’art. 4 della Legge 300/1970, per opera del D. Lgs. 151/2015, ha posto l’attenzione sui controlli effettuati sui lavoratori. Il comma 1 dell’articolo parla di strumenti di controllo a distanza (intendendo tale distanza non solo a livello spaziale, ma anche sotto diversi punti di vista percettivi, quale quello temporale ad esempio). Osservando l’articolo sopra citato si rinviene che, mentre nel passato vi era un divieto di controllo assoluto, a partire dal 24/09/2015, lo stesso divieto diviene relativo, infatti, ora il controllo si può verificare a patto che siano rispettati determinati requisiti.

Innanzitutto occorre un previo accordo collettivo stipulato dalla RSU o dalla RSA che, dal 24/09/2015, in caso di unità produttive ubicate in diverse province o regioni può essere sostituito da uno stipulato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di tale accordo, anche in passato vi era la possibilità di chiedere l’autorizzazione alla DTL territorialmente competente, ma che dal 24/09/2015 può essere sostituita da un unico provvedimento emanato dal Ministero del lavoro in caso di imprese che abbiano unità produttive dislocate in ambiti di competenza di più DTL. Tali modifiche, essenzialmente, sarebbero volte ad evitare che la stessa impresa, localizzata in diverse province o regioni, debba effettuare più domande di autorizzazione a differenti DTL, semplificando in tal modo l’iter di richiesta.

Altro requisito richiesto è lo scopo per cui l’impresa intenda installare gli impianti audiovisivi: le sole esigenze possibili sono quelle organizzative, produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Il mero controllo sull’operato del personale dipendente è vietato.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della Legge 300/1970, l’iter sopra descritto non è invece previsto (come del resto lo è sempre stato) per gli strumenti che sono dati in dotazione ai lavoratori per rendere la prestazione lavorativa, compresi quelli utili per la registrazione delle presenze. Si fa qui riferimento, ad esempio, a telefoni, pc, tablet, palmari, smartphone, gps…continua la lettura dell’articolovirgolette-chiuse.

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Autore: La Redazione

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