Dottrina Per il Lavoro: Rdc – offerta di lavoro e mancata accettazione

Tra le novità previste nella Legge di conversione del cd. Decreto Aiuti (Legge n. 91/2022) è presente una disposizione (articolo 34-bis) che prevede che le offerte di lavoro “congrue” per i beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere proposte direttamente dai datori di lavoro privati.
L’eventuale mancata accettazione dell’offerta congrua dovrà essere comunicata dal datore di lavoro privato al Centro per l’impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio.
Dovrà essere il Ministro del lavoro e delle politiche sociali che dovrà adottare un decreto, entro il 15 settembre 2022, dove saranno definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta congrua.
Art. 34 - bis
Modifica all'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26
1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, e' inserito il seguente:
«9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto
possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 7 del presente
articolo direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale
mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di
cui al medesimo comma 7 e' comunicata dal datore di lavoro privato al
centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della
decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le
modalita' di comunicazione e di verifica della mancata accettazione
dell'offerta congrua».
* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.



