Dottrina Per il Lavoro: motivazione nel contratto a termine, da obbligo ad opportunità

La Legge n. 78/2014 (di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 34/2014) ha eliminato l’obbligo di indicare le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo per tutti i contratti a tempo determinato.

Appare comunque opportuno prevedere, in taluni casi, una motivazione a fronte dell’assunzione di un lavoratore con contratto a tempo determinato. L’opportunità nasce dal fatto che l’identificazione delle motivazioni, in capo all’instaurazione di quel determinato rapporto di lavoro a termine con un lavoratore, permette all’azienda alcune agevolazioni previste dalla legge.

Si pensi al contratto a termine per motivi sostitutivi, la cui identificazione permette:

  1. l’esenzione dal pagamento del contributo Inps maggiorato dell’1,4% per i mesi di attività;
  2. lo sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro (articolo 4 del D.L.vo n. 151/2001), spettante alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono con contratto a termine in sostituzione di lavoratrici assenti per maternità;
  3. l’esenzione dal limite massimo di assunzioni a termine (20%).

Si pensi a motivazioni previste dalla contrattazione collettiva che prevedono delle esenzioni in fatto di “stop and go” (esempio: nel ccnl alimentari i tempi determinato per motivi sostitutivi non devono rispettare lo stacco tra contratti).

Si pensi, ancora, a contratti a termine per motivi stagionali che:

  1. le cui durante non rientrano nel computo dei 36 mesi complessivi di lavoro tra datore/utilizzatore e lavoratore;
  2. non prevedono lo “stop and go” tra contratti;
  3. non si paga il contributo Inps maggiorato dell’1,4%;
  4. hanno l’esenzione dal limite massimo di assunzioni a termine (20%).

Infine, si pensi a motivazioni legate ad altre disposizioni legislative che permettono di non rispettare le regole del contratto a termine c.d. “puro”; come ad esempio:

  1. contratto a tempo determinato intermittente (articolo 33 e ss. del D.L.vo n. 276/2003);
  2. contratto a tempo determinato in mobilità  (Legge 223/1991).
Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

Condividi questo articolo su