Editoria: le nuove regole per la fruizione degli ammortizzatori sociali

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Dal 1 gennaio 2018 entrerà in vigore la riforma degli ammortizzatori sociali nel settore dell’editoria per effetto dell’art. 1 del decreto legislativo n. 69/2017: ciò avviene attraverso l’introduzione, all’interno del decreto legislativo n. 148/2015 dell’art. 25-bis che, peraltro, mantiene, rispetto alla disciplina generale , alcune peculiarità.

Questi i punti principali:

  • non viene richiesto ai datori di lavoro interessati alcun limite dimensionale minimo;
  • i lavoratori interessati sono giornalisti professionisti,  pubblicisti, praticanti dipendenti da imprese editoriali, giornali, periodici, agenzie di stampa a rilevanza nazionale, lavoratori dipendenti da imprese editoriali e stampatrici, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante, nei limiti ai quali si applica agli stessi la normativa, secondo la previsione contenuta nell’art. 2, comma 3;
  • i lavoratori debbono possedere una anzianità lavorativa presso l’unità produttiva interessata di almeno 90 giorni;
  • le causali fanno riferimento alla riorganizzazione (24 mesi anche continuativi, alla crisi aziendale (24 mesi e non 12 come previsto, in via ordinaria, nelle altre imprese) anche per cessazione di attività, fallimento o cessione di ramo d’azienda, ai contratti di solidarietà difensivi per i quali trova applicazione la normativa generale (art. 21, lettera c);
  • la durata massima nel quinquennio mobile è di 24 mesi, fermo restando che in caso di fruizione di un contratto di solidarietà nei primi 24 mesi, il periodo autorizzato viene computato per la metà (art. 22, comma 5);
  • la misura dell’integrazione salariale straordinaria è la stessa degli altri settori e trova la propria disciplina nell’art. 3;
  • per i periodi di sospensione o riduzione di orario viene riconosciuta la contribuzione figurativa ex art. 6;
  • per i dipendenti delle imprese editoriali e stampatrici è dovuto il contributo dello 0,90% (2/3 a carico del datore e 1/3 a carico del lavoratore) previsto dall’art. 23 e il contributo addizionale previsto dall’art. 5 (9% per i primi 12 mesi calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata per le ore non lavorate, 12% per il periodo fino a 24 mesi e 15% per l’eventuale periodo successivo fino a 36 mesi. Per i giornalisti professionisti, i pubblicisti ed i praticanti è dovuto il solo contributo addizionale;
  • il trattamento economico viene corrisposto dal datore di lavoro alla data di scadenza del periodo di paga cui si riferisce. Per documentate e comprovate difficoltà di natura economica il Ministero del Lavoro può autorizzare il pagamento diretto da parte dell’Inps e, per i giornalisti, da parte dell’Inpgi, fatta salva l’ipotesi della revoca qualora i servizi ispettivi dell’Ispettorato territoriale del Lavoro competente per territorio accerti l’insussistenza delle difficoltà economiche;
  • le somme anticipate dal datore di lavoro, a pena di decadenza, vanno recuperate dal datore di lavoro  entro il termine temporale di 6 mesi (art. 7). Si ha motivo di ritenere che tale disposizione scatti dal 1 gennaio 2018;
  • la fase di consultazione sindacale deve rispettare la procedura ed i termini previsti dall’art. 24;
  • i termini per l’emanazione del provvedimento autorizzatorio sono quelli previsti dall’art. 25;
  • entro 60 giorni dalla entrata in vigore sarà emanato un DM specifico per il settore;
  • ai soli fini della durata massima i periodi di Cigs richiesti ed autorizzati, si computano soltanto a partire dal 1 gennaio 2018.

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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