Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Rivalutazione fondo TFR: no al visto di conformità per l’utilizzo del credito d’imposta sostitutiva

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 23 febbraio 2024, un approfondimento in materia di Trattamento di fine rapporto.

L’eccedenza di versamento relativa al codice tributo “1712”, vale a dire l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta, è possibile scomputarla dai successivi versamenti delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, indicando nel modello F24, nella colonna degli “importi a debito versati”, il codice tributo da pagare (es. 1001, 1012, 1040) e il codice tributo “1627” tra gli “importi a credito compensati”. Non sussiste, pertanto, l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui l’importo compensato sia superiore a 5.000 euro.

 

 

Rivalutazione fondo TFR: no al visto di conformità per l’utilizzo del credito d’imposta sostitutiva

 

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

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