Funzione Pubblica: rinnovo dell’accordo per il finanziamento dell’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio

Il dipartimento della Funzione Pubblica, del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’8 novembre 2024, il Decreto 23 settembre 2024, con il rinnovo dell’accordo quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata.
Fonte: Governo
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 23 settembre 2024
Rinnovo dell’accordo quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennita’ di fine servizio comunque denominata.
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e in particolare
l'art. 3, concernente il trattamento di fine servizio e i termini di
liquidazione della pensione per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e in particolare l'art. 12, riguardante interventi in
materia previdenziale e, in specie, nei commi 7 e 8, le modalita' e i
termini di riconoscimento, per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di
servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita'
equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione, a vario titolo, dall'impiego;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in
particolare l'art. 23, concernente l'erogazione del trattamento di
fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonche'
del personale degli enti pubblici di ricerca e, in specie, il comma 7
che stabilisce che le modalita' di attuazione delle disposizioni ivi
recate e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in
termini di trasparenza, per l'accesso al finanziamento, nonche' i
criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del relativo
Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato,
sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato;
Visto il comma 8 del citato art. 23 del decreto-legge n. 4, del
2019, convertito dalla legge n. 26, del 2019, che stabilisce che la
gestione del Fondo di garanzia predetto e' affidata all'INPS sulla
base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione
e che per la predetta gestione e' autorizzata l'istituzione di un
apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato intestato al
gestore;
Visto l'art. 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha
modificato l'art. 14, comma 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019,
convertito dalla legge n. 26 del 2019, rideterminando, limitatamente
all'anno 2022, i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva ivi previsti in sessantaquattro anni di eta' anagrafica
e trentotto anni di anzianita' contributiva;
Visto l'art. 1, comma 283 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che inserisce
nel decreto-legge 28 gennaio 2029, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 24, l'art. 14.1, il
quale, al comma 1, prevede che «In via sperimentale, per il 2023, gli
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche'
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione
anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di
almeno sessantadue anni e di un'anzianita' contributiva minima
di quarantuno anni, di seguito definita «pensione anticipata
flessibile»;
Visto l'art. 1, comma 284, lettera b), della legge 29 dicembre
2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025»,
che modifica l'art. 23, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del
2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, in
base al quale «i lavoratori dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' il personale degli enti pubblici di
ricerca, cui e' liquidata la pensione di cui all'art. 14, comma 1, e
all'art. 14.1, conseguono il riconoscimento dell'indennita' di fine
servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico, ai sensi dell'art. 24, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal
comma 12, del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei
requisiti pensionistici alla speranza di vita»;
Visto l'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», che ha
modificato l'art. 14.1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019,
riconoscendo ulteriormente in via sperimentale per l'anno 2024 il
diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'eta'
anagrafica di almeno sessantadue anni e di un'anzianita' contributiva
minima di quarantuno anni;
Visto, altresi', che in coerenza con le innovazioni normative
introdotte dalla predetta legge n. 197 del 2022, l'art. 23 del
decreto-legge n. 4 del 2019 ricomprende nella platea dei soggetti che
possono richiedere la misura anche coloro che accedono al
pensionamento con la c.d «quota 103»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica
amministrazione, 22 aprile 2020, n. 51, recante «Regolamento in
materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», registrato alla Corte dei conti il
18 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 150 del 15 giugno 2020, e in particolare
gli articoli 3 e 15, concernenti, rispettivamente, Ambito soggettivo
e Accordo quadro;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19
agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2020, n.
221, recante «Approvazione dell'Accordo quadro per il finanziamento
verso l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine servizio
comunque determinata, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 1°
agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2022,
n. 223, recante «Rinnovo dell'accordo quadro per il finanziamento
verso l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine servizio
comunque denominata secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2,
del decreto-legge 28 gennaio 2019»;
Visto, in particolare, l'art. 11 dell'Accordo quadro, contenuto nel
citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto
2020, che stabilisce che lo stesso Accordo e' rinnovabile dalle parti
sottoscrittrici, sentito il parere di INPS per i profili di
competenza;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del 5 dicembre 2017, recante «Adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289, del 12 dicembre 2017, che
ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento
della speranza di vita per il biennio 2019-2020;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del 5 novembre 2019, recante «Adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita a
decorrere dal 1° gennaio 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 267 del 14 novembre 2019, che ha disposto l'adeguamento dei
requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il
biennio 2021-2022;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del 27 ottobre 2021, recante «Adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 10 novembre 2021, per
il biennio 2023-2024;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del 18 luglio 2023, recante «Adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023, per
il biennio 2025-2026, che non ha ulteriormente incrementato i
requisiti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater,
fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma
12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
con il quale il sen. Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito
l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica
amministrazione;
Ritenuto che a seguito della novelle legislative citate in premessa
e, in particolare, di quelle introdotte con l'art. 1, comma 283 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023)
che ha aggiunto l'art. 14.1 al sopra citato decreto-legge n. 4 del
2019, disciplinando l'accesso, in via sperimentale per l'anno 2023,
alla pensione anticipata con un'eta' anagrafica di almeno sessantadue
anni e un'anzianita' contributiva minima di 41 anni (cd «quota 103»)
e che tale possibilita' di pensionamento e' stata successivamente
estesa, con modifiche, anche all'anno 2024 dall' art. 1, comma 139,
lettera a), n. da 1) a 4), della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'economia e delle
finanze, con nota n. MEF-GAB 36610 dell'8 agosto 2024;
Acquisito il parere favorevole del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con nota n. 8633 in data 20 settembre 2024;
Acquisito il parere favorevole dell'Associazione bancaria italiana,
espresso con e-mail di posta elettronica certificata in data 25
luglio 2024, assunta in pari data al n. ULM_FP-0000886-A-di
protocollo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica
amministrazione;
Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che si e'
espresso con nota n. 0064-0145442-U in data 19 settembre 2024;
Decreta:
Art. 1
1. E' rinnovato l'Accordo quadro per il finanziamento verso
l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine servizio
comunque denominata secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sottoscritto, con
firma digitale, tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, e
approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19
agosto 2020, nonche' successivamente rinnovato con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione 1° agosto 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022.
2. Il rinnovo e' valido ed efficace per ventiquattro mesi a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
3. Resta ferma la disciplina contenuta nell'Accordo quadro relativa
ai criteri e alle condizioni per l'accesso all'anticipo agevolato.
Art. 2 1. L'ambito di applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2020, n. 51, deve intendersi esteso, ai sensi dell'art. 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, anche al personale che accede alla pensione anticipata con un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianita' contributiva minima di 41 anni (cd «quota 103»).
Art. 3
1. Ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo quadro approvato con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto 2020, per il
richiedente che accede alla pensione con il requisito previsto
dall'art. 14 e 14.1 decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla
legge n. 26 del 2019, si applica il decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, recante
«Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita», pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 243 del 17 ottobre 2023, per il biennio 2025-2026.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 settembre 2024
Il Ministro: Zangrillo
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2270



