Governo: COVID-19 – disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, il Decreto Legge n. 129 del 20 ottobre 2020 che ha disposto la proroga della sospensione dell’attività di riscossione esattoriale.
Il decreto è stato emanato al fine di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale.
Il decreto modifica l’art. 68 del decreto Cura Italia, fissando al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell’attività degli Agenti di riscossione, che era scaduto lo scorso 15 ottobre.
Nello specifico si prevede che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da:
– cartelle di pagamento;
– accertamenti esecutivi;
– accertamenti esecutivi doganali;
– ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
– accertamenti esecutivi degli enti locali.
Tutte le disposizioni emanate per l’emergenza Coronavirus
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2020, n. 129
Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.
Vigente al: 21-10-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' ha
dichiarato la pandemia da COVID-19;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante: «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale e' stato
prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31
gennaio 2021;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sui
termini di versamento dei carichi affidati all'agente della
riscossione in considerazione del protrarsi della predetta situazione
di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di riscossione
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi 1 e 2-ter, le parole: «15 ottobre» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre»;
b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate
tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione
durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono
prorogati di dodici mesi:
a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto
dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i
termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la
notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di
decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica
delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.».
2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 109,5
milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno
2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro
per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di
indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:
a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da
parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla
predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 e dell'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato
dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni
di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 ottobre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede



