Governo: abolizione visita medica idoneità per Apprendisti e Minori

L’art. 42 del Decreto Legge n. 69/2013 c.d. Decreto del Fare (che ad ogni buon fine si allega in copia), al co. 1, lett. b) ha previsto la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti (art. 9 del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1956,  n. 1668) e dei minori (all’articolo 8  della  legge  17  ottobre  1967,  n.  977 e s.m.i.).  Pertanto, a far data dal 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo), gli obblighi in parola non saranno più esigibili e non saranno più conseguentemente applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro.

Restano tuttavia fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal TU Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.

Art. 42 

               (Soppressione certificazioni sanitarie) 

  1. Fermi restando  gli  obblighi  di  certificazione  previsti  dal
decreto legislativo decreto  legislativo  9  aprile  2008.  n.  81  e
successive modificazioni per i  lavoratori  soggetti  a  sorveglianza
sanitaria, sono abrogate le disposizioni  concernenti  l'obbligo  dei
seguenti certificati attestanti l'idoneita' psico-fisica al lavoro: 
  a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui: 
  1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4  maggio
1925, n. 653; 
  2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al  regio
decreto 21 novembre 1929, n. 2330; 
  3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f),  del  regolamento  di
cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; 
  4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402; 
  b) limitatamente alle lavorazioni non  a  rischio,  certificato  di
idoneita' per l'assunzione di cui all'articolo 9 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1956,  n.
1668, e all'articolo 8  della  legge  17  ottobre  1967,  n.  977,  e
successive modificazioni; 
  c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i
farmacisti, di cui: 
  1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di  cui
al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; 
  2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui  al  regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1706; 
  3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275; 
  d) certificato di idoneita' fisica per  l'assunzione  nel  pubblico
impiego, di cui: 
  1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3; 
  2) all'articolo 11, secondo comma,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
  3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
  4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483; 
  5) all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente
della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220; 
  e) certificato di idoneita' psico-fisica all'attivita'  di  maestro
di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  c),  della  legge  8
marzo 1991, n. 81. 
  2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della  Repubblica  21
agosto 1971, n. 1275, sono apportate le seguenti modificazioni 
  a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati  medici
quanti sono i dipendenti  medesimi  per  comprovare  che  essi  siano
esenti  da  difetti  ed  imperfezioni  che  impediscano   l'esercizio
professionale della farmacia e da malattie  contagiose  in  atto  che
rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse; 
  b) al terzo comma, le parole:  «Le  suddette  comunicazioni  devono
essere trascritte»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  suddetta
comunicazione deve essere trascritta», 
  3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della  disciplina  di
cui  al  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.  81  e  successive
modificazioni, non trovano applicazione le  disposizioni  concernenti
l'obbligo  della  seguente  certificazione   attestante   l'idoneita'
psico-fisica   relativa   all'esecuzione   di   operazioni   relative
all'impiego di gas tossici, di  cui  all'articolo  27,  primo  comma,
numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n.
147. 
  4. Sono abrogate le disposizioni relative  all'obbligatorieta'  del
certificato  per  la  vendita  dei  generi  di  monopolio,   di   cui
all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293. 
  5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile  2002,
n. 77, le parole: «, muniti di idoneita' fisica,» sono soppresse. 
  6. La lettera e) del  comma  1,  dell'articolo  5  della  legge  21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e  la  lettera  e)
del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono
abrogate. 
  7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, e' abrogata.
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su