Governo: adeguamento degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 141del 18 giugno 2024, il DPCM 3 giugno 2024, con l’adeguamento triennale degli stipendi e delle indennita’ del personale di magistratura ed equiparati.
Fonte: Gazzettta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2024
Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennita' del personale di magistratura ed equiparati.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97, recante «Norme sullo stato
giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati
ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e
degli avvocati dello Stato», e, in particolare, gli articoli 11 e 12,
come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ove
si prevede che la percentuale dell'adeguamento triennale delle
retribuzioni del predetto personale e' determinata entro il 30 aprile
del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», e, in particolare,
l'art. 24, comma 1, che stabilisce che dal 1° gennaio 1998 gli
stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e
continuativi delle categorie di personale statale non
contrattualizzato sono adeguati di diritto annualmente in ragione
degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di
statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di
pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi
compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;
Visto il comma 4 del citato art. 24 della legge n. 448 del 1998,
che dispone che il criterio previsto dal predetto comma 1 si applica
anche al personale di magistratura e agli avvocati e procuratori
dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme
restando, per quanto non derogato, le disposizioni dell'art. 2 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi
pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di
quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico
impiego;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 ottobre 2012, n.
223;
Vista la nota dell'11 gennaio 2021, protocollo generale n.
SP/336599/21, avente ad oggetto «Adeguamento triennale stipendi e
indennita' del personale di magistratura ed equiparati - Art. 2 della
legge n. 27 del 1981 e art. 24 della legge n. 448 del 1998», con la
quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato di aver
«predisposto la metodologia per calcolare il nuovo indicatore per
l'adeguamento triennale di stipendi e indennita' del personale di
magistratura e equiparati», condivisa dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
con nota prot. RGS n. 222779 del 24 novembre 2020;
Visto il decreto in data 6 agosto 2021 del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativo all'adeguamento
degli stipendi e delle indennita' del personale in riferimento, per
il triennio 2021-2023, con il quale il trattamento economico del
personale stesso e' stato aumentato del 4,85 per cento complessivo a
decorrere dal 1° gennaio 2021 e, a titolo di acconto sull'adeguamento
triennale successivo, nella misura dell'1,46 per cento, per ciascuno
degli anni 2022 e 2023, con decorrenza, rispettivamente, dal 1°
gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023;
Preso atto che, con nota in data 27 marzo 2024, protocollo generale
n. 0845583/24, l'Istat ha comunicato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri che, in accordo con quanto previsto dalla metodologia
condivisa dalla Ragioneria generale dello Stato con la predetta nota
del 24 novembre 2020, la variazione della retribuzione media pro
capite complessiva dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di
magistratura e i dirigenti non contrattualizzati, nel triennio
2021-2023, e' pari a +6,69 per cento;
Rilevato che il citato odierno adeguamento triennale nella misura
del 6,69 per cento va applicato a decorrere dal 1° gennaio 2024 alle
misure della retribuzione in vigore al 1° gennaio 2021, con
conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2024,
degli acconti corrisposti negli anni 2022 e 2023;
Considerato che, ai sensi dell' art. 2 della legge 19 febbraio
1981, n. 27, gli acconti per gli anni 2025 e 2026 vanno determinati
nella misura del 30 per cento della variazione percentuale
dell'adeguamento triennale da applicare dal 1° gennaio 2024, pari al
6,69 per cento e che da tale determinazione risulta una percentuale
di ulteriore aumento, arrotondata alla seconda cifra decimale, pari
al 2,01 per cento per ciascuno dei predetti anni, con decorrenza,
rispettivamente, dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026;
Considerato che agli oneri derivanti dal presente decreto si fa
fronte, ai sensi dell'art. 3, mediante apposito decreto di variazione
di bilancio, in applicazione dell'art. 21, comma 1-ter, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del
Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui
all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19
febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo
comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in
vigore alla data del 1° gennaio 2021, sono incrementate del 6,69 per
cento, con decorrenza 1° gennaio 2024, con conseguente conguaglio,
con la medesima decorrenza 1° gennaio 2024, degli acconti corrisposti
negli anni 2022 e 2023.
Art. 2 1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2024, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, del 2,01 per cento, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2026, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo.
Art. 3
1. Al relativo onere, che costituisce spesa avente natura
obbligatoria, si provvede a valere sulle disponibilita' dei
pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 3 giugno 2024
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano
Il Ministro della giustizia
Nordio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1702



