Governo: adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2024, con l’adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2024.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1° gennaio 2023, sono incrementate in misura pari al 4,80%.
Fonte: Governo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2024
Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2024. (24A04414)
(GU n.200 del 27-8-2024)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
secondo il quale «gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e
gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori
universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi
di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari,
dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente
della carriera prefettizia, nonche' del personale della carriera
diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli
incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno
precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati
sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli
indici delle retribuzioni contrattuali.»;
Visto l'art. 23, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente
della Repubblica del 20 febbraio 2001, n. 114, con riferimento ai
funzionari appartenenti alla carriera diplomatica;
Visto l'art. 26, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente
della Repubblica del 23 maggio 2001, n. 316, con riferimento ai
funzionari appartenenti alla carriera prefettizia;
Visto l'art. 24, comma 1-bis, della citata legge 23 dicembre 1998,
n. 448, inserito dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 94, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2018 il
meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 del medesimo
art. 24 si applica anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi
corrispondenti delle Forze armate ed al personale con qualifica
corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari;
Visto l'art. 24, comma 2, della medesima legge 23 dicembre 1998, n.
448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale e'
determinata «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.»;
Visti i commi da 1 a 5 dell'art. 46, del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, che hanno previsto per i dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e delle Forze armate l'istituzione di un'area negoziale per
la disciplina, con appositi accordi negoziali, degli istituti
normativi e del trattamento accessorio, da finanziare nei limiti
della quota parte delle risorse destinate alla rivalutazione del
trattamento accessorio del medesimo personale ai sensi del citato
art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998;
Visto il comma 5, secondo periodo, del medesimo art. 46 che ha
prorogato la disapplicazione del meccanismo di finanziamento degli
accordi negoziali di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter del citato
articolo e degli eventuali provvedimenti di estensione ai dirigenti
delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare
dal 2018 al 2024;
Visto il comma 6 del medesimo art. 46 che ha previsto la
possibilita' di estendere, fino all'adozione dei decreti del Ministro
per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, la
predetta disciplina anche ai dirigenti delle Forze di Polizia ad
ordinamento militare e delle Forze armate nei limiti della quota
parte delle risorse destinate alla rivalutazione del relativo
trattamento accessorio ai sensi del citato art. 24, comma 1, della
legge n. 448 del 1998;
Tenuto conto, conseguentemente, che la rivalutazione delle voci
stipendiali e del trattamento accessorio avente natura fissa e
continuativa, resta disciplinata per gli anni dal 2018 al 2024 ai
sensi dell'art. 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
gennaio 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
2024 concernente l'adeguamento dei trattamenti economici del
personale interessato ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 1-bis, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2023,
nella misura dello 0,98 per cento;
Vista la nota in data 27 marzo 2024, n. 0845250/24 con la quale
l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione
complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite dei pubblici
dipendenti, esclusi il personale di magistratura ed i dirigenti non
contrattualizzati, tra il 2022 e il 2023 e' risultata del 4,80 per
cento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
con il quale il sen. Paolo Zangrillo e' nominato Ministro senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro e' conferito
l'incarico per la pubblica amministrazione;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure degli stipendi,
dell'indennita' integrativa speciale e degli assegni fissi e
continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli
ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle
Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti
dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1°
gennaio 2023, sono incrementate in misura pari al 4,80 per cento.
2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89.
Art. 2
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 1, si
provvede, a decorrere dal 2024:
a. per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad
ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate,
nei limiti delle risorse all'uopo iscritte a decorrere dal medesimo
anno nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti;
b. per il personale universitario a carico dei bilanci delle
amministrazioni di appartenenza.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 luglio 2024
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2253



