Governo: assunzioni a tempo determinato nelle Forze di Polizia
Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2017, il DPCM 19 ottobre 2016 con l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 2016
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale
in favore dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della
Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della
Polizia penitenziaria.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, secondo cui per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella
relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno
precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate
dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il
triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del
cento per cento a decorrere dall'anno 2016;
Visto l'art. 9, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
recante modifiche all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il
quale, nel fissare il regime di turn-over applicabile alle pubbliche
amministrazioni a partire dall'anno 2014, stabilisce, all'ultimo
periodo, che ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la
normativa di settore;
Visto l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
secondo cui, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di
controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica connessi anche allo svolgimento del Giubileo straordinario
del 2015-2016, e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione
straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unita' nella
Polizia di Stato, di 1.050 unita' nell'Arma dei carabinieri, di 400
unita' nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni
2015 e 2016 a valere sulle facolta' assunzionali relative,
rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'art. 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalita' e
le decorrenze nella disposizione medesima previste;
Visto l'art. 16-ter, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015,
secondo cui, per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche
allo svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, e'
autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli
iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unita', per
l'anno 2015 a valere sulle facolta' assunzionali del 2016, previste
dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con
le modalita' e le decorrenze nella disposizione medesima previste;
Visto l'art. 16-ter, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2015,
secondo cui le residue facolta' assunzionali relative agli anni 2016
e 2017 previste ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1
e 3, possono essere effettuate in data non anteriore,
rispettivamente, al 1° dicembre 2016 e al 1° dicembre 2017, fatta
eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi
per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi
sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in
data non anteriore al 1° dicembre 2016;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo
cui le assunzioni previste, tra l'altro, dall'art. 3, comma 1, del
medesimo decreto-legge sono autorizzate con il decreto e le procedure
di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate,
predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata
da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle
unita' da assumere e dei correlati oneri;
Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 3, comma 10, del
decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure
concorsuali e le relative assunzioni del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie e degli enti pubblici non economici;
Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilita' 2015), il quale prevede che La Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia,
presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non economici, ivi
compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non
amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale
di cui al precedente comma 422 interessato ai processi di mobilita'.
Le amministrazioni sopra indicate comunicano un numero di posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano
finanziario, alla disponibilita' delle risorse destinate, per gli
anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato
secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate
all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle
graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
legge n. 190 del 2014;
Visto l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.
11, come modificato dall'art. 1, comma 398, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni dei
commi 424, 425, 426, 427 e 428 dell'art. 1 della legge n. 190 del
2014 anche al personale della Croce Rossa Italiana di cui all'art. 6
del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato
dall'art. 7 sopra citato;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 14 settembre 2015, recante criteri per la
mobilita' del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti
di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana,
nonche' dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento
delle funzioni di polizia municipale;
Considerato che il limite capitario di cui all'art. 66, comma
9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, si applica solo per le
nuove assunzioni e non per l'acquisizione di personale mediante le
procedure di mobilita' previste dal decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015;
Visto l'art. 8, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede
tra i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo,
tra l'altro, la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e
l'eventuale assorbimento in altra Forza di polizia;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016);
Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto
l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unita' di
personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell'anno 2015 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni
effettuate in base alla normativa speciale sopra richiamata e gli
oneri da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2016;
Considerato che le richieste pervenute sono state valutate con
esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonche'
rispetto alle dotazioni organiche vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 aprile 2014, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione on. le dott.ssa Maria
Anna Madia;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D ed E
allegate, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni e integrazioni, a valere sulle risorse per le
assunzioni relative all'anno 2016, derivanti dai risparmi da
cessazioni dell'anno 2015, ad assumere a tempo indeterminato le
unita' di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime
corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna
amministrazione e' indicato il limite massimo delle unita' di
personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le
assunzioni relative all'anno 2016, al netto, per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, in riferimento al limite delle unita' di
personale, dei posti riconducibili ai processi di mobilita' di cui
all'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,
nei limiti delle risorse finanziarie residue disponibili per l'anno
2016.
2. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e
non oltre il 31 gennaio 2017, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno,
altresi', fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa
previsti dal presente decreto.
3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai comma 1 e 2 si
provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa
(Arma dei carabinieri), del Ministero dell'interno (Polizia di Stato
e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero della
Giustizia (Corpo di Polizia penitenziaria) e del Ministero
dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza).
Art. 2 1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti previsti nelle tabelle allegate, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP.
Art. 3
1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono
essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle
disposizioni di legge richiamate in premessa.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 ottobre 2016
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 3050
Parte di provvedimento in formato grafico



