Governo: aumento dei carburanti – agevolazioni per autotrasporto e imprese ittiche

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2026, il decreto legge n. 33 del 18 marzo 2026, con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

Il Decreto, in vigore dal 19 marzo 2026, interviene anche con misure in favore dell’autotrasporto e delle imprese ittiche.

Il provvedimento si articola in un decreto legge e un decreto interministeriale, recanti disposizioni volte a ridurre, per un periodo di venti giorni a decorrere dal 19 marzo, la tassazione su gasolio, benzina e GPL. Come effetto del provvedimento si prevede una riduzione del prezzo di 25 centesimi al litro per gasolio e benzina e di 12 centesimi al chilo per il GPL.

Sono altresì previste misure di prevenzione e contrasto a fenomeni speculativi. In particolare, viene rafforzata l’attività di monitoraggio dei prezzi dei carburanti da parte del Garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per un periodo di tre mesi, le compagnie petrolifere saranno tenute a comunicare e pubblicare i prezzi consigliati, che saranno oggetto di sorveglianza da parte del Garante, con previsione di sanzioni in caso di inadempimento.

È inoltre istituito un sistema di controllo rafforzato volto a individuare eventuali anomalie nei prezzi e a contrastare pratiche speculative, attraverso verifiche lungo l’intera filiera e segnalazioni alle autorità competenti.

Per il settore dell’autotrasporto viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per la maggior spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al mese di febbraio 2026. Criteri e modalità applicativi saranno stabiliti con successivo decreto.

Per il settore della pesca viene riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

DECRETO-LEGGE 18 marzo 2026, n. 33 

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi  connessi  alle
crisi dei mercati internazionali. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per contenere  gli  effetti  derivanti  dall'aumento  del  costo  dei
carburanti, nonche' a sostegno dell'economia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 marzo 2026; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese  e
del made in Italy,  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica e dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
   Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti 
 
  1. Le societa' petrolifere o i soggetti  giuridici  che  assicurano
l'approvvigionamento  della  rete  di  vendita  dei  carburanti   per
autotrazione per uso civile comunicano giornalmente agli esercenti  i
prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero  previsti  per
la  propria  rete  di   distribuzione   e   vendita,   curandone   la
pubblicazione con adeguata evidenza sui propri  siti  internet  e  li
trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi  e  al  Garante
per la concorrenza e  il  mercato  ai  fini  del  monitoraggio  della
filiera e  delle  valutazioni  di  competenza  relative  al  corretto
funzionamento del mercato. In caso di violazione  degli  obblighi  di
cui al presente comma, si applica una  sanzione  pari  allo  0,1  per
cento del fatturato giornaliero. 
  2. I prezzi comunicati dagli esercenti ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 non  possono  essere  variati  in
aumento nell'arco della  giornata  in  cui  e'  stata  effettuata  la
comunicazione. 
  3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per  la
sorveglianza dei prezzi istituisce uno speciale regime  di  controllo
dei fenomeni distorsivi lungo  la  filiera  di  approvvigionamento  e
distribuzione dei carburanti al fine dell'immediato  rilievo,  previa
individuazione di indici di anomalia, dell'andamento  dei  prezzi  al
consumo in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime  e
raffinate sui mercati internazionali. Il Garante per la  sorveglianza
dei prezzi, sulla base del  monitoraggio  dell'andamento  del  prezzo
alla pompa, se rileva un anomalo e repentino  incremento  dei  prezzi
rispetto alle quotazioni internazionali di riferimento comunica  alla
Guardia di finanza il dettaglio degli operatori della distribuzione e
delle relative compagnie petrolifere,  presso  i  quali  accertare  e
verificare, sulla base della documentazione contabile disponibile, le
eventuali anomalie sui costi e prezzi  giornalieri  di  acquisto  del
carburante e, risalendo lungo la filiera,  il  costo  giornaliero  di
acquisto del greggio e dei prodotti raffinati da parte  del  titolare
dell'autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento. 
  4. Le risultanze degli accertamenti della Guardia di  finanza  sono
immediatamente trasmesse anche al Garante  per  la  sorveglianza  dei
prezzi per l'applicazione delle disposizioni di cui  all'articolo  2,
comma 199-quinquies della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  al
Garante per la concorrenza e il mercato  per  l'eventuale  avvio  dei
procedimenti  sanzionatori  di  competenza  previsti  dalle   vigenti
disposizioni. 
  5. Fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice di  procedura
penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette entro due
giorni all'Autorita' giudiziaria le risultanze istruttorie di cui  al
comma 3, corredate da un rapporto, anche al  fine  di  verificare  la
sussistenza del reato  di  «manovre  speculative  su  merci»  di  cui
all'articolo 501-bis codice penale. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  si  applicano  per  un
periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
                     Misure in materia di accise 
 
  1.   In   considerazione   degli   effetti   economici    derivanti
dall'eccezionale incremento dei prezzi dei  prodotti  energetici,  le
aliquote  di  accisa  sulla  benzina,  sul  gasolio  impiegato   come
carburante  e  sui  gas  di  petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come
carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con  il  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate,  dal  giorno
successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  fino  al  ventesimo
giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, nelle seguenti
misure: 
    a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri; 
    b) oli da gas o gasolio usato come carburante:  472,90  euro  per
1000 litri; 
    c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77
euro per mille chilogrammi. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in  417,4  milioni  di
euro per l'anno 2026 e in 6,1 milioni  di  euro  nell'anno  2028,  si
provvede ai sensi dell'articolo 5. 
                               Art. 3 
 
                 Misure in favore dell'autotrasporto 
 
  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento
eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come  carburante,  alle
imprese  aventi  sede  legale  o  stabile  organizzazione  in  Italia
esercenti le attivita' di  trasporto  indicate  all'articolo  24-ter,
comma 2, lettera a) del testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto  un  contributo  straordinario,
sotto forma di credito di imposta, commisurato  alla  maggiore  spesa
sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto  al
prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente  comma
e' concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026
ed e' attributo alle condizioni  e  con  le  modalita'  previste  dal
decreto di cui al comma 3. 
  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026.  Non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000,  n.  388.  Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e  con  il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti  i
criteri e le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle  condizioni  di
cui al suddetto comma, alle procedure di concessione  del  contributo
sotto forma di credito d'imposta, anche  ai  fini  del  rispetto  dei
limiti di spesa previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle
condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti  provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100  milioni  di
euro per l'anno 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 5. 
  6. In considerazione dell'andamento  delle  sensibili  oscillazioni
del prezzo dei carburanti, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto-legge  e  fino  al  30  giugno   2026,
l'aggiornamento di cui all'articolo  1,  comma  250  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190 avviene con  cadenza  mensile  con  riferimento
alla sola componente riferita al costo del gasolio. 
                               Art. 4 
 
Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a  favore  delle  imprese
                               ittiche 
 
  1.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della
benzina,   derivanti   dalle   recenti   crisi   internazionali,   e'
riconosciuto alle imprese esercenti l'attivita' di pesca, nel  limite
di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale  compensazione  dei
maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di  gasolio  e
benzina per l'alimentazione  dei  mezzi  utilizzati  per  l'esercizio
delle predette attivita', un contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, fino al 20 per cento  della  spesa  sostenuta  per
l'acquisto del carburante effettuato nei  mesi  di  marzo,  aprile  e
maggio  dell'anno  2026,  comprovato  mediante  le  relative  fatture
d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 
  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2026. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  3. Con decreto  del  Ministero  dell'agricoltura,  della sovranita'
alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata  in
vigore  del  presente  decreto   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le  modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,  con  particolare
riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di
credito d'imposta, anche ai fini del rispetto  dei  limiti  di  spesa
previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle  condizioni  di
revoca e all'effettuazione dei controlli. 
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto della normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato.  Ai
relativi adempimenti europei provvede il Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5. 
                               Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004,  n.  307
e' incrementato di 15,5 milioni di euro per l'anno 2027. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3 e 4, pari  a
110 milioni di euro per l'anno 2026 e 15,5 milioni di euro per l'anno
2027 e dall'articolo 2, valutati in 417,4 milioni di euro per  l'anno
2026 e 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede: 
    a) quanto a 527,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa  di
ciascuno stato di previsione della spesa di cui all'Allegato 1; 
    b) quanto a 15,5 milioni di euro per  l'anno  2027,  mediante  le
maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 2; 
    c) quanto a  6,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,  comma  5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito  in  legge  27
dicembre 2004, n. 307. 
                               Art. 6 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Salamanca, addi' 18 marzo 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica 
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy 
 
                                  Lollobrigida,              Ministro
                                  dell'agricoltura, della  sovranita'
                                  alimentare e delle foreste 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
La Redazione

Autore: La Redazione

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