Governo: autorizzazione all’assunzione di personale per il Min. dell’Istruzione

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2025, il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, concernente l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:

  • 347 unità di dirigenti scolastici,
  • 48.504 unità di personale docente,
  • 44 unità di personale educativo,
  • 6.022 unità di insegnanti di religione cattolica,
  • 10.348 unità di personale A.T.A. – Amministrativo, tecnico e ausiliario.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025 

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito, per  l'anno
scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo  indeterminato,  sui  posti
effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 347 unita'  di
dirigenti scolastici, n. 48.504 unita' di personale  docente,  n.  44
unita' di personale educativo,  n.  6.022  unita'  di  insegnanti  di
religione  cattolica  e  n.  10.348  unita'  di  personale  A.T.A.  -
Amministrativo, tecnico e ausiliario.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza  pubblica»,
che disciplina le procedure di  autorizzazione  ad  assumere  per  le
amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme  sullo  stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica  degli  istituti  e
delle scuole di ogni ordine e grado»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria»  e,  in  particolare,  l'art.  64  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
«Disposizioni urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria»  e,  in
particolare,  l'art.  19  che  reca  disposizioni   in   materia   di
razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante  «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche»  e,  in  particolare,
l'art. 5 in materia di personale del Ministero dell'istruzione e  del
merito; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto  2023,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»
e, in particolare, l'art. 20 in merito, tra l'altro, al  reclutamento
del personale scolastico; 
  Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  novembre  2023,  n.  170,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  normativi  e
versamenti fiscali» e,  in  particolare,  l'art.  10  che  proroga  i
termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia
di istruzione; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2024,  n.  71,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2024,   n.   106,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli
alunni con disabilita', per il regolare  avvio  dell'anno  scolastico
2024/2025 e in materia di universita' e ricerca»; 
  Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n.  202,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2025,  n.   15,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini  normativi»  e,   in
particolare, l'art. 5, che proroga termini in materia di istruzione e
merito; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, i commi 567
e  828  dell'art.  1,  relativamente  alle  variazioni  dell'organico
dell'autonomia e alla revisione dei criteri e dei parametri  previsti
per  la  definizione  delle   dotazioni   organiche   del   personale
amministrativo, tecnico e ausiliario; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n.  208,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20,  recante  «Misure
organizzative urgenti  per  fronteggiare  situazioni  di  particolare
emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza»; 
  Visto il decreto-legge  14  marzo  2025,  n.  25,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   maggio   2025,   n.   69,   recante
«Disposizioni urgenti in  materia  di  reclutamento  e  funzionalita'
delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge  7  aprile  2025,  n.  45,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79,  recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno  scolastico
2025/2026»; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2025,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2025,   n.   109,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di universita' e ricerca, istruzione
e salute» e, in particolare, l'art.  2,  comma  1-ter,  relativamente
alle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026; 
  Visto l'art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.  104  del
2013,  che,  nel  trasformare  in  graduatorie  ad   esaurimento   le
graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente  scolastico,
indetto  con   decreto   del   direttore   generale   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 luglio 2011,
ha previsto  che  la  validita'  di  tali  graduatorie  permane  fino
all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse  inseriti,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi  3
e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e,  in
particolare, l'art. 1, comma 257, secondo cui, al fine di  assicurare
continuita' alle attivita' previste negli  accordi  sottoscritti  con
scuole o universita' dei Paesi stranieri, il personale  della  scuola
impegnato   in   innovativi   e   riconosciuti   progetti   didattici
internazionali  svolti  in  lingua  straniera   puo'   chiedere,   al
raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato
al trattenimento in servizio retribuito per non piu' di tre anni; 
  Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante
«Regolamento  concernente   la   definizione   delle   modalita'   di
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli  della
dirigenza scolastica, ai sensi dell'art. 29 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell'art. 1,
apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n.  98  del
2011,  introducendo  i  commi  5-quater,  5-quinquies   e   5-sexies,
relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini  legislativi»  e,  in
particolare, l'art. 5,  relativamente  alla  proroga  di  termini  in
materia di istruzione e merito, che,  con  riferimento  ai  dirigenti
scolastici, ai commi dall'11-quinquies all'11-novies  disciplina  una
procedura di reclutamento riservata e  al  comma  11-undecies  adotta
misure relativamente  a  soggetti  destinatari  di  provvedimenti  di
revoca della nomina  o  di  risoluzione  del  contratto  adottati  in
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n.  215,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio  2024,  n.  303,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini  normativi»  e,   in
particolare, l'art. 5, comma 3, che prevede  misure  in  merito  alla
riorganizzazione del sistema scolastico; 
  Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»  e,  in  particolare,
l'art. 19-quater in materia di mobilita' straordinaria dei  dirigenti
scolastici, come modificato, da ultimo, dall'art. 12,  comma  1,  del
citato decreto-legge n. 71 del 2024; 
  Visto l'art. 10-bis  del  citato  decreto-legge  n.  45  del  2025,
relativamente alla disciplina  transitoria  relativa  alla  mobilita'
interregionale  dei  dirigenti  scolastici  esclusivamente   per   le
operazioni di mobilita' dell'anno scolastico 2025/2026; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606 relativamente
agli interventi di qualificazione della scuola pubblica; 
  Visto il comma 114 dell'art. 1 della citata legge n. 107 del  2015,
relativamente al concorso per titoli  ed  esami  per  l'assunzione  a
tempo  indeterminato  di  personale  docente   per   le   istituzioni
scolastiche ed educative statali per la copertura, nei  limiti  delle
risorse  finanziarie  disponibili,  di  tutti  i  posti   vacanti   e
disponibili nell'organico dell'autonomia; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 3  in  merito
alla vigenza delle graduatorie concorsuali  e  l'art.  17,  comma  2,
lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   96,   recante
«Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l'art. 4, comma  1-quater,  lettere  a)  e  b)  in
materia di reclutamento del personale docente; 
  Visto l'art. 1 del citato decreto-legge  n.  126  del  2019  e,  in
particolare,  il   comma   4,   relativamente   al   reclutamento   e
all'abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, e  il
comma 18-bis, relativamente all'utilizzo di graduatorie concorsuali; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»  e,  in
particolare, l'art. 59, commi da 10, a 13, come modificato, da ultimo
dall'art. 2, comma  1  del  citato  decreto-legge  n.  45  del  2025;
relativamente alle modalita' semplificate di svolgimento dei concorsi
ordinari; 
  Visto l'art. 47 del citato  decreto-legge  n.  36  del  2022,  come
modificato dall'art.  2,  comma  4-bis,  lettera  a),  b)  e  c)  del
decreto-legge n. 45 del 2025,  relativamente  all'integrazione  delle
graduatorie dei concorsi PNRR e al loro utilizzo; 
  Visto il decreto- legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 14, comma  1,  lettera
c-bis),  relativamente  alla  immissione  in  ruolo  dei  docenti  di
sostegno; 
  Visto l'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del  2019,  come
modificato dal decreto-legge n. 75 del 2023 e  dal  decreto-legge  n.
132 del 2023 e, in particolare, i  commi  1  e  2,  con  i  quali  il
Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a  bandire  una
procedura ordinaria e una straordinaria per la  copertura  dei  posti
vacanti di insegnanti di religione cattolica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2024, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito
e' stato autorizzato ad  avviare  le  procedure  concorsuali  per  la
copertura di complessivi n. 6.428 posti di  personale  insegnante  di
religione cattolica da ripartire in base  alle  percentuali  previste
dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura
di reclutamento straordinaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024, con
il quale il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito,  per  l'anno
scolastico 2024/2025,  e'  stato  autorizzato  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, su posti vacanti e disponibili, tra  l'altro,  n.  406
unita' di insegnanti di religione cattolica; 
  Visto il comma 8-bis dell'art. 4 del citato il decreto-legge n.  25
del 2025 che, nell'aggiungere  il  comma  2-bis  all'art.  1-bis  del
decreto-legge n. 126 del 2019, introduce con  la  previsione  secondo
cui per l'anno scolastico 2025/2026  le  assunzioni  dei  docenti  di
religione cattolica sono effettuate per un numero pari a  quello  dei
posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1  e  con  la
procedura straordinaria di  cui  al  comma  2,  tenendo  conto  delle
assunzioni gia' autorizzate  per  l'anno  scolastico  2024/2025,  nel
limite dei posti vacanti e disponibili; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e,  in
particolare, il comma 81 dell'art. 4, laddove si  dispone  che,  allo
scopo di evitare  duplicazioni  di  competenza  tra  aree  e  profili
professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo  grado,
ove  sono  presenti  insegnanti  tecnico-pratici   in   esubero,   e'
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico; 
  Visto il decreto- legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   rilancio   dell'economia»   e,   in
particolare, l'art. 58, commi 5 e seguenti, come da ultimo modificati
dall'art. 10, comma 2-quater, del citato decreto- legge  n.  132  del
2023, relativamente all'internalizzazione dei servizi di pulizia; 
  Visto l'art. 52 del citato decreto legislativo  n.  165  del  2001,
che, al comma 1-bis, prevede, tra l'altro, che i dipendenti pubblici,
con esclusione dei dirigenti e del personale  docente  della  scuola,
delle accademie, dei conservatori e degli istituti  assimilati,  sono
inquadrati  in  almeno  tre  distinte  aree  funzionali  e   che   la
contrattazione   collettiva   individua   un'ulteriore    area    per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione; 
  Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in
data 18 gennaio 2024, che, all'art. 50, definisce il nuovo sistema di
classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  del  17
giugno 2025, prot. n. 103840, con la  quale,  per  l'anno  scolastico
2025/2026, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al  1°
settembre 2025, pari a n. 371 unita', e'  richiesta  l'autorizzazione
all'assunzione di n. 347 dirigenti  scolastici,  di  cui  n.  21  per
trattenimento in servizio, ai sensi dell'art.  1,  comma  257,  della
legge n. 208 del 2015, e n. 326 da destinare alle nuove immissioni in
ruolo; 
  Considerato che, con la suddetta nota del 17 giugno 2025, prot.  n.
103840, viene comunicato che al 1° settembre 2025 i posti  vacanti  e
disponibili di dirigente scolastico per le immissioni in ruolo  nelle
scuole statali ammontano a n. 326; 
  Preso atto che nella suddetta nota del 17  giugno  2025,  prot.  n.
103840, viene reso noto che nel contingente di  nuove  immissioni  in
ruolo  sono  presenti  n.  13  unita'  dei  soggetti  inclusi   nella
graduatoria della Regione Campania del concorso di cui  al  D.D.G.  -
decreto del  direttore  generale  per  il  personale  scolastico  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  13
luglio 2011; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 15 luglio 2025, prot. n.  32102,  di  trasmissione  della
nota del 14 luglio 2025, prot.  n.  183080,  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  per  gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico -
del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni
ivi   indicate,   l'assenso,   per   l'anno   scolastico   2025/2026,
all'autorizzazione all'assunzione di  n.  347  dirigenti  scolastici,
comprensivi di  n.  21  dirigenti  scolastici  per  trattenimento  in
servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  del  13
giugno 2025, prot. n. 101491, con la  quale,  per  l'anno  scolastico
2025/2026, e' richiesta l'autorizzazione  alla  nomina  in  ruolo  di
personale docente per un contingente totale di n. 48.504  unita'  (di
cui n. 34.644 su posti comuni e n. 13.860 su posti  di  sostegno),  a
fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari  a
n. 53.423 (di cui n. 39.562 su posti comuni e n. 13.861 su  posti  di
sostegno), ridotti a n. 52.885, detratto l'esubero di n. 538 unita' e
gli accantonamenti a vario titolo, e di un numero di  cessazioni  dal
servizio, con decorrenza dall'anno scolastico 2025/2026,  pari  a  n.
24.665; 
  Preso atto che, nella predetta nota del 13 giugno  2025,  prot.  n.
101491, viene comunicato che  si  ritiene  opportuno  non  richiedere
l'autorizzazione ad assumere unita' di personale pari alla  totalita'
dei posti vacanti  residui  a  seguito  della  mobilita',  bensi'  di
quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in  relazione
alle effettive possibilita' di reclutamento  in  base  al  numero  di
aspiranti  effettivamente  assumibili,  al  fine  di   agevolare   la
successiva fase di richiesta di autorizzazione  a  bandire  procedure
concorsuali, in  merito  alle  quali  e'  stata  presentata  apposita
richiesta di autorizzazione con nota del 27  giugno  2025,  prot.  n.
111425; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 9 luglio 2025, prot. n. 30811, con la quale, acquisito il
parere del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del
medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni  in  merito
all'autorizzazione all'immissione in ruolo di  n.  48.504  unita'  di
personale docente per l'anno scolastico 2025/2026; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  del  17
giugno 2025, prot. n. 103842, con la  quale,  per  l'anno  scolastico
2025/2026,  e'  richiesta  l'autorizzazione  all'assunzione  a  tempo
indeterminato di n. 44 unita' di personale educativo, a fronte di  n.
47 cessazioni dal servizio con decorrenza dal  1°  settembre  2025  e
detratte n. 3 unita' in  esubero,  e  tenendo  conto  che  il  numero
complessivo posti vacanti e disponibili  totali  e'  pari  a  n.  555
unita'; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 15 luglio  2025,  prot.  n.  32101,  con  la  quale,  nel
trasmettere la  nota  del  14  luglio  2025,  prot.  n.  183068,  del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi  del
lavoro pubblico - del medesimo Ministero, si comunica  di  non  avere
osservazioni   da   formulare   ai   fini   del   seguito   dell'iter
dell'autorizzazione all'immissione  in  ruolo  di  n.  44  unita'  di
personale educativo per l'anno scolastico 2025/2026; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  dell'11
giugno 2025, prot. n. 97350, con la quale  si  richiede,  per  l'anno
scolastico 2025/2026, l'autorizzazione all'immissione in ruolo di  n.
6.022 unita' di personale insegnante di religione cattolica,  tenendo
conto che il numero complessivo posti vacanti totali  e'  pari  a  n.
8.050 unita', di cui n. 3.714 per la scuola dell'infanzia e  primaria
e n. 4.336 per la scuola secondaria di I e II grado; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 2 luglio 2025, prot. n. 29579, che,  nel  trasmettere  la
nota del 30 giugno 2025, n. 176122, del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per gli  ordinamenti  del
personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico  -  del  medesimo
Ministero, con richiesta di voler tener conto di quanto ivi  indicato
riguardo alla definizione della dotazione organica del  personale  in
parola, comunica che non vi sono osservazioni da  formulare  ai  fini
del seguito dell'iter dell'autorizzazione all'immissione in ruolo  di
n. 6.022 unita' di personale insegnante di  religione  cattolica  per
l'anno scolastico 2025/2026; 
  Vista la nota del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  del  3
luglio 2025, prot. n. 116096, con la  quale,  per  l'anno  scolastico
2025/2026,  e'  richiesta  l'autorizzazione  all'assunzione  a  tempo
indeterminato di un contingente di  n.  10.384  unita'  di  personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.); 
  Considerato che, nella stessa nota del  3  luglio  2025,  prot.  n.
116096, viene  specificato  che  il  predetto  contingente  e'  stato
individuato tenendo conto di n. 5 esuberi e che,  relativamente  alle
cessazioni dal servizio, per n. 9.795 unita' la decorrenza e' dal  1°
settembre 2025 e per n. 820 la decorrenza e' dal 1°  settembre  2024,
poiche', essendo state, queste  ultime,  tardivamente  rilevate,  non
sono rientrate nella richiesta per l'anno scolastico 2024/2025; 
  Preso atto che le  richiamate  n.  9.795  cessazioni  dal  servizio
comprendono  n.  654  cessazioni  intervenute,  a   diverso   titolo,
nell'anno scolastico 2024/2025, del personale immesso nel  ruolo  dei
collaboratori   scolastici   a    seguito    delle    procedure    di
internalizzazione  dei  servizi  di  pulizia,  espletate   ai   sensi
dell'art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69  del
2013; 
  Preso atto che, con la suddetta nota del 3 luglio  2025,  prot.  n.
116096, viene, altresi', richiesta l'autorizzazione, ad utilizzare n.
787 delle n. 820 cessazioni tardivamente rilevate, per le  immissioni
in ruolo n. 561 unita' nel profilo di funzionario, calcolate  con  un
criterio congiunto per teste e per costo; 
  Considerato che, con la suddetta nota del 3 luglio 2025,  prot.  n.
116096, viene comunicato che l'accantonamento dei posti di assistente
tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono
presenti insegnanti tecnico-pratici e'  stato  previsto  nel  decreto
interministeriale  relativo  alla   definizione   dell'organico   del
personale  A.T.A.  per  l'anno  scolastico  2025/2026,  in  corso  di
formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili  e  che
comunque l'eventuale situazione di esubero di tali  insegnanti  trova
compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 4 agosto 2025, prot. n. 36566, di trasmissione della nota
del  1°  agosto  2025,  prot.  n.  192643,  del  Dipartimento   della
Ragioneria generale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  per  gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico -
del medesimo  Ministero,  con  la  quale  viene  comunicato,  con  le
precisazioni ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad  assumere
per l'anno scolastico 2025/2026, nel limite di n.  10.348  unita'  di
personale A.T.A.; 
  Ritenuto,   in   mancanza   di   comunicazioni   di   eccedenza   o
soprannumerarieta'  da  parte  del  Ministero   della   difesa,   che
l'amministrazione di cui al presente provvedimento potra'  utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le  percentuali  previste  dalle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  su  futuri  budget  ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato; 
  Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione  e  del  merito,
ferma restando la disponibilita' in organico  dei  posti  interessati
alle  immissioni  in  ruolo,   per   l'anno   scolastico   2025/2026,
l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: 
    - n. 347 unita' di dirigenti scolastici; 
    - n. 48.504 unita' di personale docente; 
    - n. 44 unita' di personale educativo; 
    - n. 6.022 unita' di insegnanti di religione cattolica; 
    - n. 10.348 unita' di personale A.T.A. 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica, e, in particolare, l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 2025; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione  e  del  merito  e'  autorizzato,  per
l'anno scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo  indeterminato,  sui
posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a: 
    - n. 347 unita' di dirigenti scolastici; 
    - n. 48.504 unita' di personale docente; 
    - n. 44 unita' di personale educativo; 
    - n. 6.022 unita' di insegnanti di religione cattolica; 
    - n. 10.348 unita' di personale A.T.A. 
                               Art. 2 
 
  Il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette,  entro  il  31
dicembre 2025, per  le  necessarie  verifiche,  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato,  i  dati  concernenti  il  personale
assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 agosto 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2025 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2330 
La Redazione

Autore: La Redazione

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