Governo: COVID-19 – differimento dei termini per imposte e contributi

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, il D.P.C.M. 27 giugno 2020, recante il differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;

b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti indicati dalla prima parte del decreto.

 

Tutte le disposizioni emanate per l’emergenza Coronavirus

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2020 

Differimento termini riguardanti  gli  adempimenti  dei  contribuenti
relativi a imposte e contributi, ai sensi dell'articolo 1,  comma  5,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede  che,  con  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tenendo  conto  delle
esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei  responsabili
d'imposta  o  delle  esigenze   organizzative   dell'amministrazione,
possono essere modificati i termini riguardanti gli  adempimenti  dei
contribuenti relativi a imposte e  contributi  dovuti  in  base  allo
stesso decreto; 
  Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, riguardanti le modalita' e i termini di versamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni  recante  Istituzione  dell'imposta   regionale   sulle
attivita'  produttive  (IRAP),  revisione  degli   scaglioni,   delle
aliquote  e  delle  detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione   di   una
addizionale  regionale  a  tale  imposta   nonche'   riordino   della
disciplina dei tributi locali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  le
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente»; 
  Visto  l'art.  17,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435,  recante  disposizioni  relative
alla razionalizzazione dei termini di versamento; 
  Visto l'art. 3-quater  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
riguardante i termini per gli adempimenti fiscali; 
  Visto il decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  che  all'art.  7,
comma 2, lettera l), prevede che  gli  adempimenti  ed  i  versamenti
previsti  da  disposizioni  relative  a   materie   amministrate   da
articolazioni del Ministero dell'economia e delle  finanze,  comprese
le  agenzie  fiscali,  ancorche'  previsti  in   via   esclusivamente
telematica, ovvero che devono essere effettuati nei  confronti  delle
medesime articolazioni o presso i  relativi  uffici,  i  cui  termini
scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno
lavorativo successivo; 
  Visto l'art. 9-bis,  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti
gli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale  per  gli  esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni; 
  Visto l'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
che ha disposto che gli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale,
previsti dall'art. 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al  31  dicembre
2018; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  24
dicembre  2019,  recante  «Approvazione  degli  indici  sintetici  di
affidabilita' fiscale relativi ad attivita' economiche  dei  comparti
dell'agricoltura, delle manifatture, dei  servizi,  del  commercio  e
delle attivita' professionali e di approvazione delle territorialita'
specifiche»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  28
febbraio  2020,  recante  «Approvazione  di  modifiche  agli   indici
sintetici di affidabilita' fiscale, applicabili al periodo  d'imposta
2019»; 
  Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate  con
i quali sono stati approvati  i  modelli  di  dichiarazione,  con  le
relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2020, per
il periodo di imposta  2019,  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' i modelli  per  la  comunicazione  dei  dati
rilevanti ai fini della applicazione  ed  elaborazione  degli  indici
sintetici di affidabilita' fiscale; 
  Considerate le esigenze generali rappresentate dagli intermediari e
dai contribuenti in relazione agli adempimenti fiscali da eseguire  e
il perdurare dello stato nazionale di emergenza epidemiologica per la
diffusione del virus Covid-19; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Differimento per l'anno 2020 dei termini di effettuazione 
        dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali 
 
  1. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono
stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale  e  che
dichiarano ricavi o compensi di ammontare  non  superiore  al  limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno
2020 ai versamenti  risultanti  dalle  dichiarazioni  dei  redditi  e
dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori  componenti
positivi dichiarati  per  migliorare  il  profilo  di  affidabilita',
nonche' dalle dichiarazioni dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, ove  non  sussistano  le  condizioni  per  l'applicazione
dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i
predetti versamenti: 
    a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione; 
    b) dal 21 luglio al 20  agosto  2020,  maggiorando  le  somme  da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  oltre  che  ai
soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita'  fiscale
o che presentano cause di  esclusione  o  di  inapplicabilita'  dagli
stessi, compresi quelli che adottano il regime di  cui  all'art.  27,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che
applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da  54  a  89
della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  anche  ai  soggetti  che
partecipano  a  societa',  associazioni  e  imprese  ai  sensi  degli
articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 giugno 2020 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Conte           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 1484 
La Redazione

Autore: La Redazione

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