Governo: COVID-19 – disposizioni per l’interno territorio nazionale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, applicabili all’intero territorio nazionale.

Le disposizioni del DPCM producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. Dalla data di efficacia di queste disposizioni cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 e del DPCM 9 marzo 2020.

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure:

  1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
  4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  6.  Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
  7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
    1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    4. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento,  con adozione di strumenti di protezione individuale;
    5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 
  8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  9. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
  10. Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

 

Tutte le disposizioni emanate per l’emergenza Coronavirus

 


 

                                                           Allegato 1 
 
                       COMMERCIO AL DETTAGLIO 
 
    Ipermercati 
    Supermercati 
    Discount di alimentari 
    Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di  alimentari
vari 
    Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
    Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di
consumo audio e video, elettrodomestici 
    Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco
in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) 
    Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi
specializzati 
    Commercio al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le
telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco:
47.4) 
    Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e
materiale elettrico e termoidraulico 
    Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
    Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 
    Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
    Farmacie 
    Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati   di
medicinali non soggetti a prescrizione medica 
    Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in
esercizi specializzati 
    Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per
toletta e per l'igiene personale 
    Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 
    Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
    Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per
riscaldamento 
    Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la
lucidatura e affini 
    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato
via internet 
    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato
per televisione 
    Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto   per
corrispondenza, radio, telefono 
    Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 
                                                           Allegato 2 
 
                       SERVIZI PER LA PERSONA 
 
    Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 
    Attivita' delle lavanderie industriali 
    Altre lavanderie, tintorie 
    Servizi di pompe funebri e attivita' connesse 
La Redazione

Autore: La Redazione

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