Governo: COVID-19 – proroga delle misure restrittive sino al 3 maggio

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Di particolare interesse per la materia lavoro è il contenuto dell’articolo 2.

 

Art. 2 – Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita’ produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 puo’ essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall’art. 1 del presente decreto; resta altresi’ fermo quanto previsto dall’art. 1 del presente decreto per le attivita’ commerciali e i servizi professionali.
2. Le attivita’ produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalita’ a distanza o lavoro agile.
3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e’ ubicata l’attivita’ produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle  attivita’ consentite, anche le attivita’ che sono funzionali ad assicurare la continuita’ delle filiere delle attivita’ di cui all’allegato 3, nonche’ delle filiere delle attivita’ dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attivita’ di rilevanza  strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilita’ e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, puo’ sospendere le predette attivita’ qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attivita’, l’attivita’ e’ legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
4. Sono comunque consentite le attivita’ che erogano servizi di pubblica utilita’, nonche’ servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonche’ per i servizi che riguardano l’istruzione.
5. E’ sempre consentita l’attivita’ di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche’ di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresi’ consentita ogni attivita’ comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
6. Sono altresi’ consentite le attivita’ degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e’ ubicata l’attivita’ produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, puo’ sospendere le predette attivita’ qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attivita’, l’attivita’ e’ legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non e’ soggetta a comunicazione l’attivita’ dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un  servizio pubblico essenziale.
7. Sono consentite le attivita’ dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonche’ le altre attivita’ di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivita’ produttive. Si applica il comma 6.
8. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessita’.
10. Le imprese le cui attivita’ non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di  regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
11. Le imprese, le cui attivita’ vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1, completano le attivita’ necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.
12. Per le attivita’ produttive sospese e’ ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita’ di vigilanza, attivita’ conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonche’ attivita’ di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonche’ la ricezione inmagazzino di beni e forniture.

 

Il DPCM produce effetto dal 14 aprile e sino al 3 maggio 2020. Dalla data di efficacia cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020.

 

Tutte le disposizioni emanate per l’emergenza Coronavirus

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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