Governo: domanda per il rimborsi ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019, il DPCM 26 ottobre 2018, con il quale vengono fornite condizioni, termini e modalità di applicazione delle disposizioni finalizzate a consentire il riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile, previsti dall’articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con le modalita’ del credito d’imposta.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2018
Condizioni, termini e modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzate a consentire il riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile previsti dall'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con le modalita' del credito d'imposta.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174» e, in
particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema
dei versamenti unitari con compensazione;
Visti gli articoli 1260, e seguenti, del codice civile;
Visto l'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
ove e' previsto, tra l'altro, che:
al fine di accelerare le procedure connesse con l'impiego del
volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale
mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici
verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire
dal 24 agosto 2016, a fare data dall'entrata in vigore del citato
decreto, i rimborsi per i datori di lavoro dei volontari di
protezione civile relativamente agli importi effettivamente spettanti
determinati in esito all'istruttoria tecnica di competenza del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda
del datore di lavoro, con le modalita' del credito di imposta (comma
1);
il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi del richiamato art. 17 del decreto legislativo
n. 241/1997, e successive modificazioni, ovvero e' cedibile, nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del
codice civile, previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del
diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o
assicurativi, stabilendo altresi' che tali cessionari possano
utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i
propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto
legislativo n. 241/1997 e previa comunicazione della cessione al
Dipartimento della protezione civile, secondo modalita' da stabilire
a cura del medesimo Dipartimento, prevedendo, inoltre che per
utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 relativo debba
essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il mancato
riconoscimento dell'operazione di versamento (comma 2);
le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione delle
disposizioni del presente articolo, nonche' le modalita' per il
versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione
civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire, a
valere sulle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione del piu'
volte citato art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio siano stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 3);
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9
novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1°
febbraio 2013, recante «indirizzi operativi per assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di
protezione civile», in base alla quale si e' provveduto, tra l'altro,
all'istituzione nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica N. 194/2001, dell'elenco
centrale del volontariato di protezione civile, attribuendo alle
regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare,
la ricognizione e il coordinamento delle organizzazioni iscritte
nelle sezioni territoriali dell'elenco, da esse curato;
Ritenuto di procedere alla definizione delle condizioni, termini e
modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 38
del decreto-legge n. 189/2016 convertito, allo scopo di consentire la
rapida ed efficace attuazione del nuovo procedimento favorendo,
cosi', la fruizione dei benefici attesi dai datori di lavoro dei
volontari di protezione civile in termini di accorciamento dei tempi
amministrativi e semplificazione dei procedimenti;
Dato atto che tali benefici avranno positivi riverberi
sull'attivita' delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile iscritte nell'elenco di cui al citato art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 194/2001, agevolando la partecipazione
dei volontari alle attivita' di protezione civile, cosi' come
sull'attivita' del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, favorendo l'esercizio delle
funzioni di coordinamento del Servizio nazionale della protezione
civile con riferimento alla predisposizione e mobilitazione delle
risorse umane e strumentali facenti capo al volontariato di
protezione civile;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato e le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta dell'8 marzo 2018;
Decreta:
Art. 1
Facolta' di opzione da esercitare in sede di richiesta di rimborso ex
art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
1. Nella richiesta finalizzata ad ottenere il rimborso degli
emolumenti versati al proprio dipendente per attivita' regolarmente
effettuate quale volontario di protezione civile, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
il datore di lavoro, che intende ricevere il predetto rimborso, puo'
scegliere se ottenerlo mediante liquidazione delle somme spettanti
all'esito dei controlli istruttori previsti, ovvero fruirne con la
modalita' del credito di imposta, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. La specificazione espressa ai sensi del comma 1 non puo' essere
modificata successivamente alla presentazione della richiesta di
rimborso.
Art. 2
Istruttoria amministrativa del Dipartimento
della protezione civile
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, all'esito delle verifiche istruttorie sulle
richieste di rimborso presentate ai sensi dell'art. 39 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, contenenti, ai sensi dell'art. 1
del presente decreto, la richiesta di fruire del rimborso mediante
credito d'imposta, entro il limite delle disponibilita' iscritte sul
pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento medesimo, comunica
l'importo effettivamente spettante al datore di lavoro che ha
presentato la richiesta.
Art. 3
Istruttoria amministrativa da parte delle regioni
1. Le regioni, relativamente alle richieste di rimborso relative ad
attivita' ed interventi da loro direttamente autorizzati ai sensi di
quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri del 9 novembre 2012, provvedono alle verifiche istruttorie
di cui all'art. 2 e comunicano gli importi effettivamente spettanti
al datore di lavoro, nonche' al Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede alla determinazione degli importi
complessivamente comunicati dalle regioni ai sensi del comma 1
relativamente ai trimestri dicembre-febbraio, marzo-maggio,
giugno-agosto, settembre-novembre.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono detratti, a compensazione ed
eventualmente in piu' tranches, fino alla concorrenza integrale, dai
trasferimenti destinati alle regioni a fronte di rimborsi da esse
istruiti e da liquidarsi con oneri a carico del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e per i
quali i datori di lavoro abbiano richiesto l'erogazione del rimborso
mediante liquidazione delle somme spettanti all'esito dei controlli
istruttori previsti.
Art. 4
Modalita' di fruizione del credito d'imposta
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con riferimento agli importi di cui all'art.
2, e le regioni per gli importi di cui all'art. 3, trasmettono
all'Agenzia delle entrate entro il giorno 5 di ciascun mese, con
modalita' telematiche definite da quest'ultima, i dati dei crediti
d'imposta riconosciuti nel mese precedente e dei relativi
beneficiari, nonche' le eventuali variazioni e revoche, anche
derivanti dalle cessioni di cui all'art. 38, comma 2, del
decreto-legge n. 189/2016, comunicate nel mese precedente ai sensi
del comma 4 del presente articolo.
2. A partire dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento
del credito d'imposta, il soggetto beneficiario utilizza il credito
medesimo esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili
dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di
versamento. Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non puo'
eccedere l'importo spettante, pena lo scarto dell'operazione di
versamento.
3. L'Agenzia delle entrate trasmette al Dipartimento della
protezione civile, con cadenza trimestrale e modalita' telematiche
definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in
compensazione i crediti d'imposta di cui al presente articolo, con i
relativi importi.
4. Il soggetto beneficiario deve comunicare al Dipartimento della
protezione civile e/o alle regioni le Province autonome di Trento e
Bolzano l'eventuale cessione del credito d'imposta, specificando
l'importo del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario, per
il successivo inoltro di tali informazioni all'Agenzia delle entrate.
Il credito ceduto e' utilizzabile in compensazione dal cessionario,
con le stesse modalita' di cui al comma 2 del presente articolo, a
partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di cui
al primo periodo del presente comma.
Art. 5 Modalita' per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta 1. Il Dipartimento della protezione civile provvede al versamento sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso la sezione n. 348 della Banca d'Italia, degli importi corrispondenti alla somma dei crediti d'imposta riconosciuti e spettanti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3, comma 2, comunicati ai datori di lavoro beneficiari relativamente ai trimestri dicembre-febbraio, marzo-maggio, giugno-agosto, settembre-novembre. 2. I versamenti trimestrali di cui al comma 1 devono essere effettuati entro la prima decade del mese successivo a ciascuna delle scadenze trimestrali indicate al comma 1.
Art. 6
Adempimenti delle Province autonome
di Trento e Bolzano
1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente
agli adempimenti previsti dal presente decreto, anche nei rapporti
con l'Agenzia delle entrate.
Art. 7
Modulistica
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede ad adeguare la relativa modulistica
alle disposizioni contenute nel presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione.
Roma, 26 ottobre 2018
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Conte
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 16



