Governo: insegnanti – modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente
È’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2016, il DPCM 31 agosto 2016, con la disciplina le procedure necessarie per garantire la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese mediante incarichi di supplenza breve e saltuaria.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 agosto 2016
Modalita' di pagamento delle somme spettanti al personale supplente breve e saltuario. (16A07391)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante «Disposizioni
urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della
ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016,
n. 89;
Visto l'art. 1-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 42 del
2016, il quale stabilisce che, «fermo restando quanto disposto
dall'art. 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
dall'art. 1, commi 79 e 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le
istituzioni scolastiche e le competenti articolazioni del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero
dell'economia e delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma
di cooperazione al fine di garantire, ciascuna per la parte di
competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni
scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al
personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con
particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e
saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
medesimo decreto-legge n. 42 del 2016, e che il pagamento deve
comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo
giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilita'
delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i
predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria. Gli adempimenti e
il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti
scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte
di responsabilita' dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano
riconducibili a cause imputabili al loro operato»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;
Visti, tra gli altri:
l'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
quale prescrive che «i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere
alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente
necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver
provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilita'
dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del
personale assente con docenti gia' in servizio nella medesima
istituzione scolastica»;
l'art. 4, comma 10, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il quale
dispone che il conferimento delle supplenze temporanee e' consentito
esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze
di servizio e che la relativa retribuzione spetta limitatamente alla
durata effettiva delle supplenze medesime;
l'art. 7 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del
24 maggio 2000, n. 201, nonche' l'art. 28, comma 5, del contratto
collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola 2006-2009, i
quali prevedono che nella scuola primaria per la sostituzione dei
docenti, temporaneamente assenti, fino a 5 giorni, non si procede al
conferimento della supplenza se e' possibile utilizzare personale
interno al plesso per le ore di contemporaneita' non programmate dal
collegio dei docenti per: «attivita' di arricchimento dell'offerta
formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di
alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con
riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi
extracomunitari»;
l'art. 22, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»,
il quale prevede nella scuola secondaria la possibilita' di
utilizzare personale a disposizione o che si e' reso disponibile con
orario in eccedenza sino a 24 ore settimanali, per assenze fino a 15
giorni;
l'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 131 del 2007, il
quale prevede che «... per la sostituzione dei docenti
temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al
conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo
di effettiva permanenza delle esigenze di servizio»;
l'art. 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12,
concernente l'effettuazione dei pagamenti delle supplenze brevi da
parte del MIUR;
l'art. 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il
quale dispone che il personale dipendente docente a tempo
indeterminato che, terminate le operazioni di mobilita' e di
assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di
concorso nella provincia in cui presta servizio e che non trovi
utilizzazione nelle altre modalita' ivi previste e' utilizzato a
disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie;
l'art. 1, commi 332 e 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
che prevede limitazioni al conferimento di supplenze brevi in
sostituzione del personale docente, amministrativo tecnico ed
ausiliario del comparto scuola;
Visto l'art. 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
quale dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per
supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di
ciascun trimestre e che, nel caso in cui si verifichino scostamenti
rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni
compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di
funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al
pagamento delle supplenze brevi e saltuarie;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto l'art. 1, comma 79, della citata legge n. 107 del 2015, il
quale stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per
la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente
scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati
all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti
comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il
regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature
presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione
della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e che il dirigente scolastico puo' utilizzare
i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono
abilitati, purche' posseggano titoli di studio validi per
l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze
professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purche'
non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in
quelle classi di concorso;
Visto il successivo comma 85 dell'art. 1 della legge n. 107 del
2015, il quale stabilisce che il dirigente scolastico puo' effettuare
le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze
temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico
dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore,
conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di
appartenenza;
Visto l'art. 7, comma 38, del citato decreto-legge n. 95 del 2012
il quale, modificando l'art. 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, dispone che il pagamento degli stipendi al
personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante ordini
collettivi di pagamento di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 2, comma 197, della citata legge n. 191 del 2009, che
prevede l'unificazione del pagamento delle competenze fisse ed
accessorie al personale delle amministrazioni dello Stato nel
cosiddetto «cedolino unico» a decorrere dal 30 novembre 2010;
Visto l'art. 4, comma 4-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 22, che prevede la
procedura di predisposizione dei fondi per i pagamenti attraverso il
cosiddetto cedolino unico;
Visto il citato decreto-legge n. 78 del 2010, ed in particolare
l'art. 4, commi da 4-quater a 4-novies, concernenti il nuovo regime
di controlli dei trattamenti economici stipendiali fissi ed accessori
del personale statale in servizio, gestiti con gli strumenti previsti
dall'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(cosiddetto cedolino unico);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, concernente
«Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto l'art. 5, comma 1, lettere f) e g), del richiamato decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 93, che al decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, introducono, rispettivamente, all'art. 11, comma
1, la lettera e-bis) e il comma 3-bis;
Visto l'art. 11, comma 1, lettera e-bis), del citato decreto
legislativo n. 123 del 2011, il quale stabilisce che sono sottoposti
al controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile,
tra l'altro gli atti relativi a ordini collettivi di pagamento
relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e
periferico dello Stato, erogati secondo le modalita' di cui all'art.
2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni;
Visto il comma 3-bis dell'art. 11 del ripetuto decreto legislativo
n. 123 del 2011, il quale dispone che, nelle ipotesi di cui al comma
1, lettera e-bis), agli ordini collettivi di pagamento, emessi in
esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 5, comma
2, lettere c) e d), e' data esecuzione sotto la diretta
responsabilita' dell'amministrazione ordinante e che gli uffici di
controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle
amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali
irregolarita' riscontrate.
A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli
applicativi informatici e ai database in use per il pagamento delle
competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni
altro atto o documento ritenuto necessario;
Visto il regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento
delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai
sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con
decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430;
Visto il regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento
delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art.
4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto
ministeriale 13 giugno 2007, n. 131;
Considerato che si rende necessario stabilire i tempi di
lavorazione da parte delle competenti amministrazioni delle fasi del
procedimento di pagamento delle competenze stipendiali del personale
docente breve e saltuario;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e'
stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le procedure necessarie per
garantire la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni
scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al
personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese
mediante incarichi di supplenza breve e saltuaria di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131,
«Regolamento delle supplenze del personale docente ed educativo» e
all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 13 dicembre
2000, n. 430, «Regolamento recante norme sulle modalita' di
conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».
Art. 2
Procedura di pagamento
1. Al fine di garantire il pagamento mensile e tempestivo delle
somme spettanti al personale destinatario di incarichi di supplenza
breve e saltuaria per le prestazioni di lavoro rese, vengono di
seguito fissati i termini da rispettare nel processo di assegnazione
delle risorse alle istituzioni scolastiche e di pagamento del
personale supplente. Le operazioni descritte sono volte ad assicurare
il pagamento delle competenze al personale entro e non oltre l'ultimo
giorno del mese successivo a quello di riferimento, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 1-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016,
n. 42 convertito, con modificazioni, della legge 26 maggio 2016, n.
89.
2. La procedura si svolge in cooperazione applicativa tra il
sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca (SIDI) e due sistemi del Ministero dell'economia e
delle finanze, il sistema NoiPA del Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi (DAG) ed il sistema Spese della
Ragioneria generale dello Stato (RGS).
3. Le istituzioni scolastiche inseriscono tempestivamente in SIDI i
dati giuridici delle assenze del personale di titolarita'.
Successivamente stipulano con i supplenti brevi e saltuari i
contratti, per la copertura delle predette assenze, provvedendo
all'acquisizione, alla convalida e alla trasmissione degli stessi al
sistema NoiPA entro i successivi tre giorni lavorativi. Non appena il
contratto trasmesso a NoiPA risulta «accettato», le segreterie
scolastiche provvedono con immediatezza alla comunicazione in SIDI e
alla trasmissione a NoiPA delle variazioni di stato giuridico (VSG),
degli assegni al nucleo e delle rettifiche di quanto gia' trasmesso
concernenti ogni singolo rapporto di supplenza, qualora presenti.
Tali comunicazioni riguardanti i contratti stipulati sono necessarie
ai fini dell'esatto e completo calcolo della retribuzione.
L'autorizzazione della rata di ogni singolo contratto deve avvenire
entro due giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, se
questo termina nel mese, o nei primi due giorni lavorativi del mese
successivo se trattasi di contratto di durata superiore al mese.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il sistema
NoiPA, sulla base dei contratti inseriti dalle istituzioni
scolastiche nel sistema SIDI, effettua il calcolo delle competenze
spettanti al personale supplente che restituisce entro una giornata
lavorativa. Entro lo stesso termine il sistema NoiPA effettua
l'elaborazione di tutti i prospetti concerne il contratto medesimo,
procedendo agli eventuali ricalcoli delle rate, in modo che le
istituzioni scolastiche possano autorizzarle nei tempi previsti al
comma 3 del presente articolo. Tale periodicita' puo' essere
eccezionalmente protratta a tre giorni lavorativi nei periodi di
chiusura del sistema NoiPA, a seguito delle emissioni ordinarie
comunicate ogni anno preventivamente al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (MIUR).
5. Il MIUR, ricevuti i dati economici da parte di NoiPA, attraverso
il sistema di gestione dei POS (GePos), effettua il controllo di
capienza dei POS delle istituzioni scolastiche e associa il
pertinente capitolo di bilancio alle rate del contratto elaborato da
NoiPA. In presenza di non adeguata copertura finanziaria sui
pertinenti capitoli di ogni singolo Punto Ordinante di spesa (POS),
il sistema GePos effettua la verifica di capienza sui capitoli dello
stato di previsione del MIUR e provvede a quantificare il fabbisogno,
predisponendo i conseguenti piani di riparto. Tale procedura resta
valida fino a concorrenza delle disponibilita' finanziarie iscritte
nei pertinenti capitoli di bilancio, restituendo in caso contrario
una segnalazione di incapienza dei capitoli medesimi che permane fino
al reintegro delle risorse finanziarie necessarie.
6. Le istituzioni scolastiche, verificata la correttezza e
completezza dei dati giuridici ed esaminata la congruita' dei dati
economici, calcolati da NoiPA, autorizzano il pagamento delle rate
secondo le tempistiche di cui al comma 3.
7. Il MIUR invia all'Ufficio centrale di bilancio - UCB presso il
MIUR i decreti di piani di riparto elaborati dal sistema GePos per
assegnare le disponibilita' finanziarie sui POS di ciascuna scuola
entro i primi 7 giorni lavorativi del mese, ferma restando la
possibilita' di adottare ulteriori piani di riparto.
8. Dopo l'autorizzazione al pagamento da parte della scuola e la
predisposizione dei piani di riparto, il Sistema NoiPA, entro un
giorno lavorativo, inoltra la richiesta di verifica delle
disponibilita' finanziarie al sistema Spese di RGS e riceve
contestualmente l'esito del controllo di capienza. La liquidazione
delle retribuzioni sara' possibile solo se il predetto esito e'
positivo.
9. Verificata la disponibilita' finanziaria sui pertinenti capitoli
di ogni singolo POS, il sistema NoiPA elabora il cedolino e lo rende
disponibile alla visualizzazione dell'utente, procedendo al pagamento
tramite due emissioni mensili: una speciale prevista il 18 di ciascun
mese, anticipata al primo giorno utile se il 18 del mese dovesse
ricadere in un giorno non lavorativo, e l'altra in concomitanza con
l'emissione ordinaria mensile, alla fine del mese. Le emissioni del
mese di dicembre subiscono le modifiche secondo quanto previsto dalla
circolare della RGS di chiusura dell'esercizio finanziario.
10. Ai piani di riparto, emessi ai sensi dei commi 7, 8 e 9, e'
data esecuzione sotto la diretta responsabilita' dell'amministrazione
ordinante. L'UCB presso il MIUR effettua il controllo successivo dei
medesimi ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera e bis), e 3-bis del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come introdotti dall'art.
5, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 12 maggio 2016,
n. 93. Per le supplenze brevi disposte fino al 31 dicembre 2016, in
via transitoria, 1'UCB presso il MIUR procede alla validazione dei
piani di riparto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, salvo
quanto previsto dal comma 9 in relazione alla verifica della
disponibilita' finanziaria.
11. Periodicamente e comunque prima della conclusione di ciascun
anno scolastico le istituzioni scolastiche verificano lo stato dei
prospetti presenti in SIDI, concludendone, qualora necessario, l'iter
gestionale.
Art. 3
Attivita' di controllo
1. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, anche sulla base dei
dati relativi alle supplenze disponibili sul sistema informativo, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone un piano
di verifiche a campione da svolgere presso le istituzioni scolastiche
di tutto il territorio nazionale, al fine di verificare i1 rispetto
delle disposizioni vigenti in materia. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca puo' effettuare, anche in corso
d'anno scolastico, verifiche ulteriori mediante i revisori dei conti
presso le istituzioni scolastiche, o autonomamente mediante i propri
uffici, in base ai dati di monitoraggio disponibili al sistema
informativo.
2. Gli esiti delle verifiche saranno comunicati dai revisori dei
conti operanti presso l'istituzione scolastica al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e finanze, ed utilizzati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca anche ai fini della valutazione dei
dirigenti scolastici.
Art. 4
Responsabilita' e sanzioni
1. Sara' cura del dirigente scolastico, in fase di inserimento dei
contratti, individuare correttamente la tipologia di supplenza
temporanea, sulla base delle disposizioni previste all'art. 1, comma
1, del presente decreto. Gli adempimenti e il rispetto dei termini di
cui all'art. 2, commi 3 e 6, concorrono alla valutazione dei
dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dell'art. 1, comma 93,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono fonte di responsabilita'
dirigenziale, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a
cause imputabili all'operato dei dirigenti scolastici medesimi.
2. Gli adempimenti e il rispetto dei termini di cui all'art. 2,
commi 4, 5, 7, 8, 9 e 10, concorrono alla valutazione dei dirigenti
competenti delle Amministrazioni coinvolte e sono fonte di
responsabilita' dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove le violazioni riscontrate
siano riconducibili a cause imputabili all'operato dei dirigenti
medesimi.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 agosto 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Giannini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2639



