Governo: modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici
Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2017, il D.P.C.M. 28 luglio 2017, con le modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Le agevolazioni si applicano:
a) alle cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
b) alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
c) agli enti senza fini di lucro ovvero alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
d) alle imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2017
Modalita' per la concessione dei contributi diretti alle imprese
editrici di quotidiani e periodici.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198 recante «Istituzione del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe
al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e
televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale»;
Visto il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 recante
«Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese
editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art. 2, commi
1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198» e, in particolare, il
Capo III del medesimo decreto riguardante «Procedimento di
liquidazione dei contributi diretti per le cooperative
giornalistiche, gli enti senza fini di lucro e le imprese il cui
capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti
senza fini di lucro»;
Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto legislativo n.
70 del 2017 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono stabilite le modalita' della domanda e la
documentazione istruttoria da produrre a corredo della stessa per
l'ammissione ai contributi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12
dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Luca Lotti e' stato nominato
Ministro senza portafoglio con delega in materia di sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
26 gennaio 2017, con il quale sono attribuite al Ministro on. dott.
Luca Lotti le ulteriori deleghe in materia di informazione e
comunicazione del Governo ed editoria, nonche' in materia di
anniversari di interesse nazionale;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle cooperative giornalistiche che editano quotidiani e
periodici;
b) alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui
capitale e' detenuto in misura maggioritaria da cooperative,
fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di
cinque anni dall'entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n.
198;
c) agli enti senza fini di lucro ovvero alle imprese editrici di
quotidiani e periodici il cui capitale e' interamente detenuto da
tali enti;
d) alle imprese editrici che editano quotidiani e periodici
espressione di minoranze linguistiche.
Art. 2
Procedimento per la concessione del contributo
1. Le domande per l'ammissione ai contributi all'editoria a favore
dei soggetti di cui all'art. 1, corredate della documentazione
indicata al comma 2, sono inoltrate mediante posta elettronica
certificata al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri dall'1 al 31 gennaio dell'anno
successivo a quello di riferimento del contributo. Le domande
presentate al di fuori del periodo indicato sono inammissibili.
2. Ai fini dell'erogazione della rata di anticipo di cui all'art.
11, comma 2, del decreto legislativo del 2017, n. 70, la domanda e'
corredata dei seguenti documenti istruttori in formato elettronico:
a) atto costitutivo;
b) statuto vigente recante la clausola di divieto di
distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei
contributi e negli otto anni successivi nonche', per le cooperative
di giornalisti, l'obbligo della cooperativa di associare i
giornalisti dipendenti che ne facciano richiesta;
c) contratto di acquisto della testata per la quale si richiede
il contributo o di gestione della stessa nei casi previsti dall'art.
5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 70 del 2017;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' redatta, ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante, attestante:
1) l'assetto societario con l'indicazione dei soci nell'intero
anno di riferimento del contributo, delle relative qualifiche
professionali e delle eventuali modifiche intervenute nell'anno di
riferimento del contributo;
2) nel caso di cooperativa di giornalisti, il numero dei
giornalisti dipendenti associati, di cui almeno il 50 per cento
giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal
contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico e clausola di
esclusiva con la cooperativa medesima;
3) nel caso di cooperativa di giornalisti, l'assunzione di
almeno il 50 per cento dei soci con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, nel rispetto del criterio della prevalenza dei
giornalisti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 70
del 2017, nonche' il possesso del requisito della mutualita'
prevalente e l'iscrizione al relativo albo;
4) elenco dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con indicazione della tipologia di contratto (a tempo
pieno o part-time), suddivisi per qualifiche professionali, impiegati
nell'intero anno ed eventuali variazioni intervenute nel corso
dell'anno di riferimento del contributo;
5) le quote di capitale e i soggetti che le detengono;
6) l'anzianita' di costituzione dell'impresa e di edizione
della testata;
7) le iscrizioni al registro delle imprese presso la Camera di
commercio e al registro degli operatori della comunicazione presso
l'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
8) il regolare adempimento degli obblighi di carattere
retributivo, previdenziale ed assistenziale derivanti dal contratto
collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, applicato
dall'impresa editrice;
9) l'insussistenza di situazioni di collegamento o controllo
con altre imprese ovvero, nel caso di esistenza di collegamenti con
altre imprese, la dichiarazione rilasciata dai legali rappresentanti
delle societa' controllanti o collegate attestante che le stesse non
hanno presentato domanda di contributo per l'anno di riferimento;
10) la periodicita' e il numero di uscite effettuate nell'anno;
in caso di domanda di ammissione al contributo presentata per la
prima volta, deve essere indicato anche il numero di uscite riferite
alle due annualita' precedenti a quella del contributo;
11) per l'edizione digitale della testata, l'indicazione della
data di inizio, della fruibilita' a titolo gratuito od oneroso, della
corrispondenza dei contenuti e delle dotazioni a quanto previsto
dall'art. 7 del decreto legislativo n. 70 del 2017, del numero medio
mensile di utenti unici finali raggiunti, delle modalita' per
l'accesso alla testata e le credenziali per la consultazione
dell'archivio;
12) l'adozione di misure idonee a contrastare qualsiasi forma
di pubblicita' lesiva dell'immagine e del corpo della donna, assunte
anche mediante l'adesione al Codice di autodisciplina pubblicitaria;
e) un campione, in formato cartaceo, di numeri della testata
edita nell'anno di riferimento del contributo.
3. I documenti richiesti al comma 2, lettere a), b) e c), ove
allegati a domande di contributo relative ad annualita' precedenti,
possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante,
attestante l'assenza di variazioni intervenute nel corso dell'anno di
riferimento del contributo.
4. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di
riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti il
contributo producono, a pena di decadenza, la seguente ulteriore
documentazione relativa alla testata per la quale si chiede il
contributo:
a) bilancio di esercizio conforme a quello depositato presso la
Camera di Commercio, corredato della nota integrativa e degli annessi
verbali, redatto secondo le norme vigenti per ciascuna tipologia dei
soggetti beneficiari del contributo;
b) prospetto dei ricavi, certificato da soggetti iscritti nel
registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero
dell'economia e finanze ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comprensivo degli introiti
derivanti dalle vendite, dalla pubblicita' e dal contributo, relativi
alla testata per cui si chiede il contributo, risultante dal bilancio
di esercizio;
c) prospetto analitico, certificato dai soggetti di cui alla
lettera b), dei costi connessi alla produzione della testata in
formato cartaceo e in formato digitale con l'indicazione, per ciascun
costo, degli elementi identificativi degli strumenti utilizzati per
il pagamento; nella relazione di certificazione del prospetto, il
revisore deve dar conto di aver esaminato la documentazione relativa
ai dati dichiarati e, nel caso di imprese che editano piu' testate,
deve specificare che i costi indicati sono imputati alla produzione
della testata per la quale e' richiesto il contributo;
d) prospetto analitico, certificato dai soggetti di cui alla
lettera b), dei dati relativi alle copie distribuite e vendute per
singolo canale di distribuzione utilizzato, con l'indicazione
dell'effettivo prezzo di vendita; nella relazione di certificazione
del prospetto, il revisore deve attestare che la distribuzione e'
avvenuta secondo le modalita' stabilite dall'art. 6 del decreto
legislativo n. 70 del 2017 e la corrispondenza dei dati certificati
nel prospetto con quelli risultanti dalla documentazione contabile;
e) prospetto analitico, certificato dai soggetti di cui alla
lettera b), dei dati concernenti il numero di copie digitali vendute,
singolarmente o in abbonamento, ed il numero di utenti unici finali
raggiunti mensilmente;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' redatta, ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante attestante il
rispetto, nell'erogazione degli stipendi al personale, ai
collaboratori e agli amministratori, del limite massimo retributivo
previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
5. Ai fini dell'eventuale applicazione degli ulteriori criteri di
calcolo previsti dall'art. 8, comma 14, lettere b) e c), e - per
l'edizione in formato esclusivamente digitale - dall'art. 9, comma 4,
lettere a) e b), del decreto legislativo n. 70 del 2017, le imprese
devono produrre, entro il medesimo termine del 30 settembre di cui al
comma 3, documentazione attestante:
a) l'attivazione di percorsi di alternanza scuola - lavoro da cui
si evincano: le scuole e i progetti interessati; il numero dei
percorsi attivati e il numero dei partecipanti;
b) lo svolgimento di attivita' di formazione e aggiornamento del
personale dipendente nell'anno di riferimento del contributo;
c) numero di giornalisti assunti, nel periodo di riferimento del
contributo, dedicati alla produzione di contenuti informativi
originali;
d) costi per la gestione di piattaforme e applicativi dedicati
all'ampliamento dell'offerta informativa telematica e per l'utilizzo
della rete da parte dell'impresa editrice.
6. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude
entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione
della domanda.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dai contributi relativi all'anno 2018.
2. Il dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a
pubblicare nel sito istituzionale la modulistica relativa ai
documenti istruttori indicati nel presente decreto e ogni
informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
3. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo
secondo la normativa vigente e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 28 luglio 2017
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro con delega
in materia di sport, informazione
ed editoria
Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2017
n. 1790



