Governo: procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024, il Decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, con disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.
In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti:
- Albania,
- Algeria,
- Bangladesh,
- Bosnia-Erzegovina,
- Capo Verde,
- Costa d’Avorio,
- Egitto,
- Gambia,
- Georgia,
- Ghana,
- Kosovo,
- Macedonia del Nord,
- Marocco,
- Montenegro,
- Perù,
- Senegal,
- Serbia,
- Sri Lanka,
- Tunisia.
Fonte: Governo
DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2024, n. 158
Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante
«Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato»;
Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, del
4 ottobre 2024 (causa C-406/22), che dichiara che «l'articolo 37
della direttiva 2013/32/UE deve essere interpretato nel senso che
osta a che un paese terzo sia designato come Paese di origine sicuro
quando alcune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni
materiali per tale designazione, stabilite nell'allegato I della
predetta Direttiva»;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di designare i
Paesi di origine sicuri, tenendo conto della sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22),
escludendo i Paesi che non soddisfano le condizioni per determinate
parti del loro territorio (Camerun, Colombia e Nigeria);
Considerato il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
del 14 maggio 2024, n. 2024/1348/UE, che stabilisce una procedura
comune di protezione internazionale dell'Unione e abroga la direttiva
2013/32/UE e, in particolare, l'articolo 61, paragrafo 2 secondo cui
«La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a
livello sia dell'Unione che nazionale puo' essere effettuata con
eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di
persone chiaramente identificabili» che, pur trovando applicazione a
decorrere dal 12 giugno 2026, ha indicato l'orientamento condiviso da
parte degli Stati membri dell'Unione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 ottobre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Paesi di origine sicuri
1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In applicazione dei
criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei
riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle
organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di
origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh,
Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia,
Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro,
Peru', Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.»;
b) al comma 2, al secondo periodo, le parole «di parti del
territorio o» sono soppresse;
c) al comma 4, la parola «EASO» e' sostituita dalle seguenti:
«Agenzia dell'Unione europea per l'asilo»;
d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. L'elenco dei
Paesi di origine sicuri e' aggiornato periodicamente con atto avente
forza di legge ed e' notificato alla Commissione europea. Ai fini
dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, il Consiglio dei
Ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una
relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di
sicurezza e di continuita' delle relazioni internazionali e tenuto
conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla
situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei
quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la
relazione alle competenti commissioni parlamentari».
Art. 2
Modificazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35-bis:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei casi previsti dal comma 3 l'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, con
decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.
L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di
inammissibilita', con il ricorso introduttivo. Il ricorso e'
notificato, a cura della cancelleria e con le modalita' di cui al
comma 6. Il Ministero dell'interno puo' depositare note difensive
entro tre giorni dalla notifica. Se il Ministero deposita note
difensive la parte ricorrente puo' depositare note di replica entro i
successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione
entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si
avvale della facolta' prevista dal quarto periodo il termine per la
decisione decorre dalla scadenza del temine per il deposito delle
note difensive. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), del
comma 3 quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 e' ammesso
reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente
dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da
effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si
applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il
reclamo e' comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La
proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del
provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide
con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla
presentazione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura
della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma.»;
b) all'articolo 35-ter:
1) al comma 2, terzo periodo, le parole «in composizione
monocratica» e le parole «non impugnabile» sono soppresse;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Avverso il provvedimento adottato ai sensi del comma
2 e' ammesso reclamo alla corte d'appello e si applicano le
disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi
presentati decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 ottobre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio



