Governo: pubblicato il DPCM per l’APE Volontaria
Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2017, il DPCM n. 150 del 4 settembre 2017 con il Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2017, n. 150
Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di
anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, che istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2017, in via
sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a
garanzia pensionistica;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 175, della predetta
legge n. 232 del 2016, che demanda a un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
la disciplina delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 166 a 174 dell'articolo 1 della medesima legge e degli
ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al
finanziamento, nonche' la disciplina dei criteri, delle condizioni e
delle modalita' di funzionamento del fondo di garanzia di cui al
comma 173 dell'articolo 1 della medesima legge e della garanzia di
ultima istanza dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
che modifica l'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232;
Sentito l'INPS, per i profili di competenza inerenti alle misure
previste dalle citate disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
166 a 178, della citata legge n. 232 del 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2017;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nella riunione del 26 luglio 2017;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si
intendono per:
a) accordi quadro: congiuntamente l'accordo quadro tra i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze
e l'associazione bancaria italiana, e l'accordo quadro tra i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,
l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese
assicurative primarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come regolati dall'articolo 11;
b) anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE): il prestito
di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre
2016, n. 232;
c) contratto di finanziamento: il contratto concluso tramite flusso
telematico tra il richiedente e l'istituto finanziatore di cui alla
lettera l), mediante il quale sono regolati i termini e le
condizioni, in conformita' all'articolo 1, commi da 166 a 178, della
legge 11 dicembre 2016, al presente decreto nonche' agli accordi
quadro di cui alla lettera a), ai fini dell'erogazione e del rimborso
del finanziamento di cui alla lettera d);
d) finanziamento: l'ammontare complessivo del prestito erogato a
titolo di APE durante la fase di erogazione, comprensivo dell'importo
dei premi assicurativi complessivamente pattuiti e della commissione
di accesso al fondo di garanzia, anticipati dall'istituto
finanziatore per conto del richiedente;
e) fondo di garanzia o fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma
173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i cui interventi sono
assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima
istanza;
f) gestore: l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), al
quale e' affidata la gestione del fondo di garanzia, sulla base di
un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto ed i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 176, della legge 11 dicembre
2016, n. 232;
g) impresa assicuratrice: l'impresa assicuratrice che aderisce
all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra
le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie, ai
sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n.
232 e di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto;
h) interessi contrattuali: l'ammontare complessivo degli interessi
contrattuali maturati sul finanziamento;
i) debito residuo: l'ammontare del finanziamento e dei relativi
interessi contrattuali non ancora rimborsati, da restituire secondo
il piano di ammortamento;
l) istituto finanziatore: la banca o l'intermediario finanziario
che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'associazione
bancaria italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 11, comma 1, del presente
decreto;
m) piano di ammortamento: il piano di ammortamento per il rimborso
del debito residuo, definito ai sensi degli accordi quadro di cui
all'articolo 11, comma 1.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di accesso all'APE,
nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del
fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, di
cui all'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono richiedere l'APE i soggetti iscritti alle gestioni
previdenziali individuate dall'articolo 1, comma 167, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, che risultino in possesso, congiuntamente, dei
requisiti previsti dal medesimo comma.
2. Il requisito anagrafico che consente la maturazione del diritto
alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla data di
domanda di APE tiene conto dell'adeguamento agli incrementi della
speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico,
ai sensi della normativa vigente e, in particolare, di quanto
disposto dall'articolo 24, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
3. Coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra
il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del presente
decreto, come certificata dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, possono
richiedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, attraverso la domanda di APE di cui all'articolo 7, la
corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla
suddetta data di maturazione dei requisiti.
4. Non possono ottenere l'APE i soggetti gia' titolari di un
trattamento pensionistico diretto ai sensi dell'articolo 1, comma
167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. In caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti
prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia,
l'erogazione dell'APE viene interrotta e, fatto salvo il ricorso del
soggetto richiedente all'estinzione anticipata di cui all'articolo
12, l'istituto finanziatore comunica all'INPS il piano di
ammortamento rideterminato e l'importo della nuova rata di
ammortamento da trattenere sulla pensione, con le modalita' previste
dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1. In tale ipotesi,
l'impresa assicuratrice rimborsera' al soggetto richiedente la parte
di premio non goduta, secondo le modalita' e i termini stabiliti
dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2, e il fondo di
garanzia corrispondera' la quota parte non utilizzata della
commissione per l'accesso al fondo, secondo le modalita' previste
dalle istruzioni operative di cui all'articolo 19.
Art. 4
Domanda di certificazione del diritto all'APE
1. La domanda di certificazione del diritto all'APE e' presentata
dal soggetto richiedente all'INPS direttamente o attraverso un
intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152,
specificamente delegato dal richiedente, rispetto al quale l'INPS
verifica, in conformita' alle norme vigenti, la validita' della
delega. La domanda, predisposta secondo il modello di cui
all'allegato 1, e' inviata secondo le modalita' previste
dall'articolo 1, comma 168, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al
richiedente e' rilasciata l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 5
Certificazione del diritto all'APE
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di
certificazione del diritto all'APE, l'INPS comunica al richiedente
per via telematica tramite il sito istituzionale, nella sezione
riservata al richiedente e con contestuale invio dell'avviso di
comunicazione di avvenuta pubblicazione all'indirizzo di posta
elettronica fornito dal richiedente nella domanda di certificazione:
a) la certificazione del diritto all'APE, qualora sia accertato il
possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3. In
tal caso, l'INPS comunica al soggetto richiedente la data di
maturazione dei requisiti anagrafici per la domanda di APE di cui
all'articolo 3, nonche' gli importi minimo e massimo della quota
mensile di APE ottenibile, in base ai criteri di cui all'articolo 6,
commi da 1 a 4, vigenti alla data della certificazione, fermo
restando che tali importi saranno successivamente riverificati ai
sensi dell'articolo 6 al momento della domanda di APE;
b) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso
dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 commi 1, 2 e
3.
2. La certificazione del diritto all'APE e' effettuata tenendo
conto delle disposizioni e condizioni vigenti al momento della
domanda di certificazione, sulla base degli elementi e delle
informazioni presenti negli archivi dell'INPS.
Art. 6
Importo minimo e massimo del diritto di APE ottenibile
1. L'importo minimo della quota di APE ottenibile e' pari a 150
euro mensili.
2. Ai fini della determinazione dell'importo massimo della quota
mensile di APE ottenibile, l'INPS determina l'importo mensile del
trattamento pensionistico al lordo dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche calcolato sulla base dei coefficienti di
trasformazione vigenti alla data della domanda di APE, e relativi
all'eta' posseduta alla stessa data per i soggetti con anzianita'
contributiva dal 1° gennaio 1996 e relativi all'eta' di pensionamento
di vecchiaia per i soggetti con anzianita' contributiva al 31
dicembre 1995. A tal fine, il calcolo dell'importo mensile del
trattamento pensionistico deve essere effettuato sulla base degli
elementi presenti negli archivi dell'INPS.
3. L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non puo'
superare rispettivamente:
a) il 75 per cento dell'importo mensile del trattamento
pensionistico, se la durata dell'erogazione dell'APE e' superiore a
36 mesi;
b) l'80 per cento dell'importo mensile del trattamento
pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 24
e 36 mesi;
c) l'85 per cento dell'importo mensile del trattamento
pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 12
e 24 mesi;
d) il 90 per cento dell'importo mensile del trattamento
pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' inferiore a 12
mesi.
4. In aggiunta ai limiti di cui al comma 3, si applica quanto
previsto dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, in merito all'importo della pensione al netto della rata di
ammortamento corrispondente all'APE richiesta.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'ammontare
massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da
determinare, al momento della domanda di APE, di cui all'articolo 7,
una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per
prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di
erogazione dell'APE, non risulti superiore al 30 per cento
dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di
eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili,
di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di
separazione tra i coniugi.
6. Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo della quota
mensile di APE ottenibile ai sensi del comma 5, l'ammontare massimo
della quota mensile di APE ottenibile e' calcolato sulla base degli
elementi forniti sotto la responsabilita' del richiedente e con piena
manleva dell'INPS.
7. Ai soli fini dei commi 3 e 5, l'importo di cui al comma 2 e'
considerato al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta per il solo reddito da pensione, inclusa l'addizionale
regionale, escluse le addizionali comunali e applicando le detrazioni
di imposta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla
data della certificazione del diritto all'APE.
Art. 7
Domanda di APE
1. Il soggetto in possesso della certificazione di cui all'articolo
5 presenta la domanda di APE all'INPS attraverso l'uso dell'identita'
digitale SPID almeno di secondo livello, secondo i modelli di cui
agli allegati 2, 3 e 4. La domanda e' sottoscritta con firma
elettronica avanzata ed inviata per via telematica tramite il sito
istituzionale dell'INPS, direttamente o attraverso un intermediario
autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152,
specificamente delegato dal richiedente, rispetto al quale l'INPS
verifica, in conformita' alle norme vigenti, la validita' della
delega. Al richiedente e' inoltre rilasciata da parte dell'istituto
finanziatore e dell'impresa assicuratrice, con adeguate modalita'
informatiche, l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Nella domanda di APE sono ricomprese:
a) la proposta del contratto di finanziamento, con indicazione
dell'istituto finanziatore prescelto;
b) la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di
premorienza, con indicazione dell'impresa assicuratrice prescelta;
c) l'istanza di accesso al fondo di garanzia.
3. Contestualmente alla domanda di APE, il soggetto richiedente
presenta all'INPS domanda di pensione di vecchiaia, secondo il
modello di cui all'allegato 5.
4. Si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, secondo e
terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermo restando
che i termini per il recesso decorrono dalla data di perfezionamento
dell'APE di cui al comma 15. In caso di recesso dal contratto di
assicurazione, la domanda di APE, il contratto di finanziamento, la
domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di
garanzia sono inefficaci. Parimenti, in caso di recesso dal contratto
di finanziamento, il contratto di assicurazione, la domanda di
pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia
sono inefficaci.
5. Ai fini della sottoscrizione della domanda di APE, della
proposta del contratto di finanziamento e della proposta del
contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza,
l'identificazione del soggetto richiedente e' effettuata dall'INPS
con il sistema SPID almeno di secondo livello. Si applica quanto
previsto dall'articolo 1, comma 169, sesto periodo, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
6. Nella domanda di APE il soggetto richiedente indica:
a) di voler accedere o meno al finanziamento supplementare al fine
di poter garantire l'erogazione dell'APE fino all'effettiva eta' di
pensionamento qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga
l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai
sensi della normativa vigente;
b) l'ammontare della quota mensile di APE, nei limiti dell'importo
minimo e dell'importo massimo ai sensi dell'articolo 6;
c) l'importo di eventuali rate per debiti erariali;
d) l'importo di eventuali rate per prestiti con periodo di
ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE;
e) l'importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei
figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.
7. Sulla base della quota mensile di APE richiesta, anche per le
finalita' di cui all'articolo 8, e' determinata la rata di
ammortamento mensile che deve essere compatibile con l'ammontare
massimo della quota mensile di APE ottenibile determinato ai sensi
dell'articolo 6. Il piano di ammortamento e' definito sulla base di
quanto previsto nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.
8. Nella domanda di APE, il soggetto di cui al comma 1 dichiara,
sotto la sua responsabilita', di:
a) non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori
finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti
(intendendosi con cio' l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al
saldo del conto corrente, in assenza di apertura di credito, ovvero
in eccedenza rispetto all'apertura di credito concessa) e non pagati
da oltre novanta giorni;
b) non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli
archivi della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia e non
aver ricevuto comunicazioni relative all'iscrizione in un sistema di
informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per
l'inadempimento di uno o piu' prestiti, quali mutui, finanziamenti o
altre forme di indebitamento;
c) non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio
2012, n. 3;
d) non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale
soddisfazione dei creditori;
e) non avere protesti a proprio carico e non essere registrato
nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di
pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia, denominato
centrale di allarme interbancaria - CAI.
9. Ai fini della mancata accettazione della domanda di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera c), non saranno considerate quali
condizioni ostative:
a) in relazione alla lettera a) del comma 8, i debiti che al
momento della domanda sono estinti per qualunque causa;
b) in relazione alle lettere c) ed e) del comma 8, rispettivamente,
qualora si sia verificata, la chiusura della procedura di
composizione della crisi, la cancellazione dell'elevazione del
protesto e la cancellazione della registrazione dall'archivio presso
la centrale di allarme interbancaria - CAI;
c) in relazione alla lettera d) del comma 8, l'essere decorsi
trentasei mesi dall'estinzione non satisfattiva della procedura
esecutiva.
10. Al momento di presentazione della domanda di APE, e' resa
disponibile l'informativa precontrattuale e contrattuale, anche ai
fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento della Banca
d'Italia del 29 luglio 2009, rilasciata dall'istituto finanziatore e
dall'impresa assicuratrice con modalita' informatiche adeguate.
11. L'INPS trasmette all'istituto finanziatore indicato dal
richiedente, mediante flusso telematico, secondo le modalita'
stabilite dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1, la
domanda di APE con la proposta di contratto di finanziamento e con
evidenza dell'importo della commissione di accesso al fondo di cui
all'articolo 13; l'INPS trasmette la proposta di contratto di
assicurazione contro il rischio di premorienza all'impresa
assicuratrice scelta dal richiedente.
12. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto
richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della
proposta di contratto di finanziamento, ovvero l'eventuale
comunicazione di mancata accettazione della stessa, ai sensi di
quanto previsto all'articolo 8, nei termini e con le modalita'
previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.
13. L'INPS mette a disposizione dell'impresa assicuratrice indicata
dal soggetto richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione
della proposta di contratto di finanziamento da parte dell'istituto
finanziatore.
14. L'impresa assicuratrice accetta la proposta di assicurazione e
la trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso
telematico, nei termini e con le modalita' previsti dall'accordo
quadro di cui all'articolo 11, comma 2.
15. L'APE si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato
elettronico, nella sezione riservata al richiedente sul sito
istituzionale INPS, l'accettazione del contratto di finanziamento e
l'accettazione della proposta di assicurazione. La pubblicazione dei
predetti documenti e' contestualmente comunicata dall'INPS al
richiedente all'indirizzo di posta elettronica fornito dallo stesso
nella domanda di APE, con modalita' che rispettino il principio di
minimizzazione dei dati. Il richiedente puo' delegare un
intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152,
alla verifica dello stato della documentazione relativa alla domanda
di APE.
16. Qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga
l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, l'ammontare del
finanziamento e la relativa durata sono rideterminati in misura
corrispondente alle variazioni disposte ai sensi della normativa
vigente, a meno che il richiedente non abbia espresso, in sede di
domanda di APE, la volonta' di non voler accedere a tale
finanziamento supplementare. L'ammontare massimo del finanziamento
supplementare e le modalita' di rideterminazione del finanziamento e
del debito residuo, comprensivo della quota relativa al premio
assicurativo, e del relativo piano di ammortamento, sono disciplinati
nell'ambito dei rispettivi accordi quadro di cui all'articolo 11,
fermo restando che il finanziamento supplementare, qualora richiesto
in sede di domanda di APE, e' incluso nelle valutazioni svolte ai
sensi dell'articolo 6 ai fini dell'accertamento delle cause di
mancata accettazione della proposta di finanziamento di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera b), e, pertanto, previsto
originariamente nel contratto di finanziamento, senza alcuna
successiva verifica da parte dell'istituto finanziatore al momento
dell'adeguamento. Ai fini dell'articolo 124-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la rideterminazione
dell'ammontare del finanziamento ai fini dell'adeguamento dei
requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 3, comma 2, non costituira' un aumento
significativo dell'importo totale del credito.
Art. 8
Mancata accettazione
del contratto di finanziamento
1. L'istituto finanziatore, sulla base delle verifiche abitualmente
svolte per analoghe tipologie di finanziamento, nei termini e con le
modalita' definite ai sensi dell'accordo quadro di cui all'articolo
11, comma 1, non accetta la proposta di contratto di finanziamento
nei seguenti casi:
a) errori o mancanze nelle dichiarazioni effettuate dal soggetto
richiedente in sede di presentazione della domanda di APE, secondo
quanto previsto all'articolo 7, comma 6;
b) se la quota mensile di APE richiesta e' superiore all'ammontare
massimo della quota mensile di APE ottenibile determinato ai sensi
dell'articolo 6;
c) il soggetto richiedente si trovi in una delle condizioni di cui
all'articolo 7, comma 8, ovvero abbia reso dichiarazioni non
veritiere in relazione a una o piu' delle predette situazioni.
2. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto
richiedente, mediante flusso telematico, la mancata accettazione
della proposta di contratto di finanziamento.
3. In caso di mancata accettazione della proposta di contratto di
finanziamento da parte dell'istituto finanziatore, la domanda di
pensione di vecchiaia, la proposta di assicurazione e l'istanza di
accesso al fondo di garanzia sono prive di effetti. E' sempre
possibile procedere ad una nuova domanda di APE.
4. Le controversie che possono sorgere tra il soggetto richiedente
e l'istituto finanziatore in relazione alla domanda di APE e al
contratto di finanziamento possono essere devolute, anche per gli
effetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
definiti in sede di accordi quadro di cui all'articolo 11, che
saranno altresi' inclusi nel modello di contratto di finanziamento.
Gli accordi quadro, per i rispettivi profili di competenza,
disciplinano i profili di vincolativita' dei suddetti sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie, prevedendo l'obbligo
per gli istituti finanziatori di conformarsi a quanto stabilito in
sede di mediazione o proposta conciliativa, qualora accettata dal
richiedente.
Art. 9
Obblighi degli istituti finanziatori
e delle imprese assicuratrici
1. Gli obblighi previsti dall'articolo 125-bis, comma 4, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si considerano assolti
mediante la messa a disposizione gratuita da parte dell'istituto
finanziatore di una tabella relativa al piano di ammortamento e di un
quadro dell'andamento del rapporto, aggiornati almeno una volta
l'anno, in formato elettronico. Tale documentazione e' resa
disponibile al soggetto finanziato tramite il sito istituzionale
dell'INPS, per conto dell'istituto finanziatore.
2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazioni
periodiche, l'impresa assicuratrice mette gratuitamente a
disposizione del soggetto assicurato le informazioni relative al
premio versato, in formato elettronico. Tale documentazione e' resa
disponibile al soggetto finanziato tramite il sito istituzionale
dell'INPS, per conto dell'impresa assicuratrice.
3. L'erogazione del prestito ha inizio entro il trentesimo giorno
lavorativo successivo alla data del perfezionamento dell'APE di cui
all'articolo 7, comma 15, tempestivamente comunicata dall'INPS
all'istituto finanziatore. L'istituto finanziatore accredita sul
conto corrente indicato dal richiedente ed a lui intestato o
cointestato, il prestito erogato su base mensile fino alla data di
perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi di
quanto disposto dalla normativa vigente e dall'articolo 3, comma 2,
ovvero fino alla precedente data di accesso alla pensione diretta.
4. L'istituto finanziatore provvede al versamento della commissione
di accesso al fondo, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, dandone comunicazione al gestore, e
provvede al pagamento del premio della copertura assicurativa
all'impresa assicuratrice indicata dal richiedente.
Art. 10
Obblighi dell'INPS
1. Fermo restando quanto previsto dal sesto periodo dell'articolo
1, comma 171, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in caso di
incapienza della pensione mensile, l'INPS trattiene dalla pensione il
massimo importo consentito dalla legge e lo versa all'istituto
finanziatore. Nei successivi centottanta giorni dalla data di
scadenza della medesima rata, l'INPS trattiene dalle rate di pensione
mensili erogate al richiedente l'importo mancante per il
completamento del pagamento della rata inevasa e lo versa
all'istituto finanziatore unitamente alle rate correnti.
2. L'INPS predispone sul suo portale uno strumento di simulazione
che consente al richiedente di calcolare l'ammontare della rata di
ammortamento in funzione dell'importo del finanziamento.
3. In caso di premorienza del richiedente, l'INPS si impegna ad
informare, in via telematica, l'istituto finanziatore e l'impresa
assicuratrice della morte del soggetto richiedente entro il termine
di dieci giorni dalla ricezione della variazione anagrafica per
decesso da parte dell'ufficiale d'anagrafe, ai sensi dell'articolo 34
della legge 21 luglio 1965, n. 903, o del certificato di accertamento
del decesso da parte del medico necroscopo, ai sensi dell'articolo 1,
comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non rispondendo di
eventuali ritardi nelle comunicazioni da parte dei soggetti preposti,
come identificati. L'impresa assicuratrice provvede al pagamento
della prestazione assicurata nei termini e con le modalita' previsti
dagli accordi quadro.
4. L'INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, relazioni trimestrali contenenti
informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, ripartite anche in
base all'eta' dei soggetti richiedenti, all'ammontare del
finanziamento richiesto, alle richieste di estinzione anticipata ed
altre variazioni dei piani di ammortamento al fine di garantire il
monitoraggio dello stato di attuazione dell'APE.
Art. 11
Accordi Quadro con gli istituti finanziatori
e le imprese assicurative
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali stipulano con l'associazione
bancaria italiana un accordo quadro per definire, in particolare, il
tasso di interesse da corrispondere sul finanziamento, in relazione
all'evoluzione dei parametri di riferimento, i termini e le modalita'
di adesione da parte degli istituti finanziatori nonche' le
specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi tra INPS,
istituti finanziatori e imprese assicurative, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali e trasmesso all'Autorita' della
concorrenza e del mercato per i profili di competenza. Nell'accordo
quadro sono regolati anche gli effetti della liquidazione dei
trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del
diritto alla pensione di vecchiaia e quelli derivanti
dall'adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita di
cui all'articolo 3, comma 2, il modello di contratto di finanziamento
e le relative condizioni, nonche' la definizione del piano di
ammortamento per il rimborso del debito residuo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali stipulano con l'associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative
primarie un accordo quadro per definire, in particolare, la misura
del premio assicurativo del rischio di premorienza, i termini e le
modalita' di adesione da parte delle imprese assicuratrici, le
specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi tra INPS,
istituti finanziatori e imprese assicurative, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, e trasmesso all'Autorita' della
concorrenza e del mercato per i profili di competenza. Nell'accordo
quadro sono regolati anche gli effetti della liquidazione dei
trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del
diritto alla pensione di vecchiaia e gli effetti di un eventuale
adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita di cui
all'articolo 3, comma 2, nonche' le condizioni generali e particolari
di assicurazione che devono essere utilizzate dalle imprese
assicuratrici per la stipula dei relativi contratti.
3. Possono aderire all'accordo quadro di cui al comma 2 le imprese
assicuratrici operanti in Italia da almeno 3 anni, che presentino
fondi propri, come definiti al Capo IV del regolamento delegato (UE)
n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la
direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in
materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di
riassicurazione (Solvibilita' II ), per un ammontare non inferiore al
140 per cento del solvency capital requirement determinato secondo la
formula standard, di cui alla direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o secondo i propri
modelli interni, se previamente autorizzati dall'Autorita' di
vigilanza.
4. Gli istituti finanziatori e le imprese assicurative aderenti
agli accordi quadro possono, con successivo accordo di servizio
stipulato con l'INPS, affidare all'ente previdenziale il compimento
delle attivita' di loro competenza previste e disciplinate
dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e dal presente decreto, relativamente alla domanda di APE, al
perfezionamento dell'APE, alle eventuali modifiche contrattuali ai
sensi degli accordi quadro, alla domanda di recesso o di estinzione
anticipata, alla trasmissione delle informazioni periodiche, ai
rapporti con il fondo di garanzia, ad eccezione di quelle che
costituiscono esercizio del credito, di agenzia in attivita'
finanziaria, di mediazione creditizia.
5. Gli istituti finanziatori e le imprese assicurative
sottoscrittrici dell'accordo di servizio esonerano l'INPS da
responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale connessa allo
svolgimento dei compiti affidati allo stesso ente con la stipula
dell'accordo di servizio, eccetto dolo e colpa grave.
Art. 12
Estinzione anticipata del finanziamento
1. I percettori dell'APE possono fare domanda di estinzione
anticipata parziale o totale del finanziamento all'istituto
finanziatore tramite il sito istituzionale dell'INPS, secondo quanto
previsto all'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. L'identificazione del soggetto richiedente l'estinzione
e' effettuata dall'INPS con il sistema SPID almeno di secondo
livello. L'estinzione anticipata totale comporta l'estinzione della
relativa copertura assicurativa e della relativa garanzia del fondo.
Qualora l'estinzione anticipata totale intervenga nella fase di
erogazione del finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia di
cui all'articolo 7 si intende priva di effetti.
2. A seguito della presentazione della domanda di estinzione
anticipata, l'istituto finanziatore determina l'importo da restituire
e lo comunica al richiedente. In caso di estinzione anticipata
parziale, l'istituto finanziatore comunica all'INPS, che ne informa
il richiedente, e all'impresa assicuratrice, il nuovo piano di
ammortamento e l'importo della nuova rata di ammortamento da
trattenere sulla pensione.
3. L'estinzione anticipata si perfeziona con il pagamento
dell'importo da restituire, da parte del richiedente, in un'unica
soluzione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istituto
finanziatore di cui al comma 2. In caso di estinzione anticipata
parziale, e' previsto il pagamento di un indennizzo a ristoro dei
costi amministrativi e di gestione, ai sensi dell'articolo 125-sexies
del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 385, da definire
nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.
4. A seguito dell'estinzione anticipata totale, l'istituto
finanziatore trasmette all'impresa assicuratrice la comunicazione di
avvenuta estinzione e all'INPS la comunicazione di avvenuta
estinzione e la relativa liberatoria. L'INPS provvede a interrompere
la trattenuta sul primo rateo di pensione utile. L'istituto
finanziatore provvede a rimborsare al richiedente le trattenute sui
ratei di pensione indebitamente incassate successivamente
all'avvenuta estinzione anticipata, totale o parziale.
5. A seguito dell'estinzione anticipata, l'impresa assicuratrice
rimborsa al richiedente la parte di premio non goduta, secondo le
modalita' e i termini stabiliti nell'accordo quadro di cui
all'articolo 11, comma 2.
6. A seguito dell'estinzione anticipata, il fondo di garanzia
rimborsa al richiedente la quota parte non goduta della commissione
per l'accesso al fondo, con le modalita' previste nelle istruzioni
operative di cui all'articolo 19.
Art. 13
Condizioni e modalita' di funzionamento
del fondo di garanzia
1. Il fondo di garanzia garantisce l'80 per cento del debito
residuo, nei casi previsti dall'articolo 14.
2. Il fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto a
quello del gestore, e opera nei limiti delle risorse disponibili e
fino ad esaurimento delle stesse.
3. La concessione della garanzia e' subordinata all'avvenuto
pagamento della commissione di accesso al fondo pari all'1,6 per
cento dell'importo di ciascun finanziamento, comunicato
tempestivamente al gestore.
4. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse
finanziarie assegnate, il gestore effettua, a valere sulle risorse
del fondo, un accantonamento a copertura del rischio di importo non
inferiore a quello della commissione di accesso di cui al comma 3.
Tale percentuale puo' essere incrementata dal gestore in base
all'andamento delle escussioni del fondo, dandone informativa al
Ministero dell'economia e delle finanze. Il gestore provvede,
all'atto della ricezione della richiesta di intervento del fondo di
cui all'articolo 14, ad accantonare un ammontare corrispondente
all'importo del debito residuo garantito per il quale e' stato
richiesto l'intervento del fondo.
Art. 14
Attivazione della garanzia del fondo
1. La garanzia del fondo puo' essere attivata nei seguenti casi:
a) ove sia revocata la pensione da parte dell'INPS;
b) qualora l'ammontare totale delle rate di ammortamento dell'APE
non corrisposte all'istituto finanziatore risulti superiore a 200
euro e siano trascorsi centottanta giorni dalla data di scadenza
dell'ultima rata che ha concorso al superamento del limite di 200
euro;
c) ove l'impresa assicuratrice non adempia all'obbligazione assunta
in caso di premorienza del richiedente dell'APE;
d) qualora il soggetto finanziatore, che non e' stato
tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, abbia erogato successivamente al decesso
quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei centottanta giorni
successivi.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), successivamente alla
comunicazione di revoca della pensione da parte dell'INPS
all'istituto finanziatore, quest'ultimo notifica al gestore, entro il
termine di nove mesi dalla ricezione della comunicazione dell'INPS, a
pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del
fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal
gestore.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'istituto finanziatore,
trascorsi ulteriori novanta giorni dalla scadenza indicata nella
stessa lettera b), notifica al gestore, entro il termine di nove mesi
dal decorso degli ulteriori novanta giorni di cui al presente comma,
a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del
fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal
gestore.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'istituto finanziatore,
verificato il mancato rimborso dell'impresa assicuratrice, notifica
al gestore, entro il termine di nove mesi dall'inadempimento, a pena
di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo
di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore,
corredata della documentazione ivi prevista.
5. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), l'istituto finanziatore
notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla scadenza del
termine di cui alla stessa lettera d), a pena di inefficacia della
garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia nei limiti
delle somme erogate dopo il decesso e non recuperate, secondo
l'apposita modulistica predisposta dal gestore.
6. Entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5, il gestore, verificati i presupposti, provvede al
pagamento all'istituto finanziatore di quanto dovuto.
7. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al comma
4, il termine di cui al comma 6 e' sospeso fino alla data di
ricezione della documentazione mancante. La garanzia del fondo decade
qualora la documentazione non pervenga al gestore entro il termine di
centottanta giorni dalla data della richiesta della documentazione
mancante.
Art. 15
Surroga del fondo di garanzia
1. Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento del
fondo di garanzia, l'INPS si avvale degli strumenti derivanti dalla
surroga nei diritti dell'istituto finanziatore previsti dall'articolo
2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, nonche'
dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, delle trattenute
sulla pensione e di ogni altro strumento di riscossione previsto
dalle disposizioni di legge. Le somme recuperate confluiscono nel
fondo di garanzia.
2. In caso di attivazione del fondo ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, lettere a) e b), l'impresa assicuratrice provvede a
rimborsare al fondo l'80 per cento dell'importo del premio non goduto
calcolato alla data di risoluzione del contratto di finanziamento e
all'istituto finanziatore il restante 20 per cento.
Art. 16
Inefficacia della garanzia
1. La garanzia del fondo e' inefficace qualora risulti che sia
stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci,
inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente
rilevanti ai fini dell'ammissibilita' all'intervento del fondo, ove
risulti che tale non veridicita' di dati, notizie o dichiarazioni era
nota all'istituto finanziatore.
2. Il gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla
inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente
decreto, comunica al richiedente ed all'istituto finanziatore, entro
il termine di trenta giorni, l'avvio del relativo procedimento.
Art. 17
Operativita' della garanzia dello Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, gli interventi del fondo sono assistiti dalla garanzia
dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte
del fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.
3. In caso di inadempimento parziale da parte del fondo, la
garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal fondo
per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che
regola il funzionamento della garanzia medesima, ridotto di eventuali
pagamenti gia' effettuati dal fondo.
4. Trascorsi sessanta giorni dall'inadempimento, parziale o totale,
del fondo di garanzia, l'istituto finanziatore puo' trasmettere la
richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione
VI, e all'INPS.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle
risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al
pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati
rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli
interventi del fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.
6. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello
Stato assicurano la tempestivita' di realizzo dei diritti del
creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il
beneficio della preventiva escussione.
Art. 18
Trattamento e riservatezza dei dati personali
1. L'INPS, gli istituti finanziatori e le imprese assicuratrici
sono titolari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, dei
trattamenti di dati personali necessari all'attuazione dell'articolo
1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del
presente decreto.
2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono
svolti e conservati esclusivamente per le finalita' indicate
dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.
3. I flussi informativi previsti dagli accordi quadro di cui
all'articolo 11 ed i dati trattati dall'INPS devono attuarsi nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, con particolare riguardo alle misure di sicurezza, alla
modalita' di trasmissione e di accesso selettivo e ai termini e
modalita' di conservazione dei dati, oltre alla registrazione delle
operazioni effettuate.
Art. 19
Disposizioni finali
1. Il gestore puo' provvedere alla predisposizione di istruzioni
operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per
l'accesso agli interventi del fondo di garanzia, nell'ambito e nel
rispetto di quanto previsto dal presente decreto, dagli accordi
quadro di cui all'articolo 11 e dalla convenzione di cui all'articolo
1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
Roma, 4 settembre 2017
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2046
- Allegato 1 (articolo 4)
- Allegato 2 (articolo 7)
- Allegato 3 (articolo 7)
- Allegato 4 (articolo 7)
- Allegato 5 (articolo 7)



