Governo: pubblicato in GU il Decreto Flussi 2021

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, il DPCM 21 dicembre 2021 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2021“.
A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2021, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 69.700 unità.
il Decreto Flussi 2021
Fonte: Ministero del Lavoro
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2021
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2021.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico
dell'immigrazione»;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del testo unico
dell'immigrazione, che prevede che la determinazione annuale delle
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato
avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
secondo la procedura ivi disciplinata, sulla base dei criteri
generali individuati nel documento programmatico triennale relativo
alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio
dello Stato, e che «In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via transitoria, con proprio decreto»;
Vista la legge 18 dicembre 2020, n. 173, di conversione del
decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, che ha modificato il citato
art. 3, comma 4, quarto periodo, del testo unico dell'immigrazione,
sopprimendo il termine di adozione del menzionato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri «entro il 30 novembre di
ciascun anno» nonche' il riferimento al «limite delle quote stabilite
nell'ultimo decreto emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Rilevato che il documento programmatico triennale non e' stato
emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7
luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 12
ottobre 2020, concernente la programmazione transitoria dei flussi
d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato
per l'anno 2020, che ha previsto una quota complessiva di 30.850
cittadini non comunitari per l'ingresso in Italia per motivi di
lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;
Ravvisata la necessita' di procedere in via transitoria a definire
i flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per
l'anno 2021, incrementando, rispetto all'anno 2020, la quota
complessiva degli ingressi da prevedere, tenuto conto dei fabbisogni
evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale;
Rilevato che per l'anno 2021 e' necessario prevedere una quota di
ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato non
stagionale, da destinare alle esigenze dei settori dell'autotrasporto
merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico - alberghiero;
Rilevato, altresi', che per l'anno 2021 e' necessario prevedere una
quota di ingresso di lavoratori non comunitari, residenti all'estero,
che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di
istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato
testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuita' ai
rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
Visto l'art. 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa la
previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle
politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure
di riammissione, nonche' la previsione di una quota d'ingresso
riservata ai lavoratori di origine italiana;
Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione in permessi di
soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di
soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Tenuto conto, inoltre, delle esigenze di specifici settori
produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per
particolari settori imprenditoriali e professionali;
Ravvisata, infine, la necessita' di prevedere una quota di ingresso
di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in
Italia per l'anno 2021, per le esigenze del settore agricolo e del
settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed
ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali
da parte dei datori di lavoro, e' opportuno incentivare le istanze di
nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota
all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;
Ritenuto inoltre che, al fine di contrastare il fenomeno
dell'impiego irregolare di lavoratori stagionali nel settore
agricolo, e' utile replicare la sperimentazione della partecipazione
delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello stesso
settore al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle
istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni una
specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro
stagionale;
Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare in via di
programmazione transitoria;
Decreta:
Art. 1
1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari per l'anno 2021, sono ammessi in Italia,
per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di
lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota
complessiva massima di 69.700 unita'.
Art. 2 1. Sono ammessi in Italia, nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 27.700 unita'.
Art. 3
1. Nell'ambito della quota indicata all'art. 2, sono ammessi in
Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori
dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e
turistico-alberghiero, 20.000 cittadini dei Paesi che hanno
sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di
cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti:
a) n. 17.000 lavoratori subordinati non stagionali· cittadini di
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica
di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine,
Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco,
Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica
di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia,
Ucraina;
b) n. 3.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di
Paesi con i quali nel corso dell'anno 2022 entrino in vigore accordi
di cooperazione in materia migratoria.
Art. 4
1. Nell'ambito della quota indicata all'art. 2, sono ammessi m
Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero,
che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
2. E' inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito della
quota indicata all'art. 2, per motivi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in
linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
3. Nell'ambito della quota prevista all'art. 2, e' autorizzata la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o
formazione professionale;
c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.
4. E' inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata
all'art. 2, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro
autonomo di:
a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o
formazione professionale;
b) n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.
Art. 5
1. E' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro
autonomo, nell'ambito della quota prevista all'art. 2, di 500
cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle
seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di
interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse
proprie non inferiori a 500.000 euro, nonche' la creazione almeno di
tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni
regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a
livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di
controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11
maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei
requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11
maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up
innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in
presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
Art. 6 1. Nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 42.000 unita'. 2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto. 3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, e' riservata una quota di 1.000 unita' per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 4. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, e' inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 14.000 unita' ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.
Art. 7
1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del
presente decreto decorrono:
a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate
all'art. 3, comma 1, lettera a) ed all'art. 4, dalle ore 9,00 del
decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all'art.
6, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
c) per le categorie dei lavoratori non comunitari di cui all'art.
3, comma 1, lettera b), dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione dell'accordo di cui alla citata
disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Nel limite della quota di cui all'art. 1, sono ammesse le
domande di nulla osta al lavoro presentate entro due mesi dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 8 1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome. 2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, puo' effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessita' riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1. 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista dall'art. 4, comma 1.
Art. 9
1. Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente
decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita
circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, che e' comunicata sui
siti web degli stessi anzidetti ministeri.
Roma, 21 dicembre 2021
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3049



