Governo: pubblicato in GU il Decreto Flussi 2022

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, il DPCM 29 dicembre 2022, concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022“.

A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2022, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota complessiva massima di 82.705.

Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui la stragrande maggioranza (30.105 unità) riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, nonché, novità di quest’anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.

Una seconda importante novità introdotta dal Decreto flussi 2022 riguarda la necessità che il datore di lavoro  prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi, presso il Centro per l’Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, attraverso un apposito modulo che verrà a breve reso disponibile.

Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:

  • il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
  • il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
  • il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria  per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’esteroAltra importante novità di quest’anno – in parte già sperimentata in occasione del Decreto flussi 2021 – è che, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla  relativa domanda.

Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023, ovvero 60 giorni dopo la pubblicazione del Decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale.

Maggiori dettagli su tutte le novità introdotte e sulle procedure per la presentazione delle domande sono contenuti in una circolare interministeriale in corso di adozione.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2022 

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022.
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla  condizione  dello   straniero,   di   seguito   «testo   unico
dell'immigrazione»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del  testo   unico
dell'immigrazione, ove si prevede che la determinazione annuale delle
quote massime di stranieri da ammettere nel  territorio  dello  Stato
avviene con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
secondo  la  procedura  ivi  disciplinata,  sulla  base  dei  criteri
generali individuati nel documento programmatico  triennale  relativo
alla politica dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio
dello Stato, e che «In caso di mancata pubblicazione del  decreto  di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via transitoria, con proprio decreto»; 
  Vista la legge  18  dicembre  2020,  n.  173,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, che ha  modificato  il  citato
art. 3, comma 4, quarto periodo, del testo  unico  dell'immigrazione,
sopprimendo  il  termine  di  adozione  del  menzionato  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  «entro  il  30  novembre  di
ciascun anno» nonche' il riferimento al «limite delle quote stabilite
nell'ultimo decreto emanato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visti gli articoli da 42 a 44 del decreto-legge 21 giugno 2022,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.  122
che, nell'ambito delle misure per la semplificazione delle  procedure
di rilascio del nulla  osta  al  lavoro  e  delle  verifiche  di  cui
all'art. 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
31  agosto  1999,  n.  394,  prevedono  norme  di  semplificazione  e
snellimento del processo di rilascio  dei  nulla  osta  di  cui  agli
articoli 22 e 24 del testo unico per l'immigrazione; 
  Visti, in particolare, gli articoli 42, comma 6,  e  44,  comma  1,
della  legge  n.  122  del  2022  che  si  applicano  alle  procedure
disciplinate dal decreto di cui al citato art. 3, comma 4, del  testo
unico dell'immigrazione anche per l'anno 2022; 
  Rilevato che il documento  programmatico  triennale  non  e'  stato
emanato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 12 del 17 gennaio  2022,  concernente  la  programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri  residenti
all'estero nel  territorio  dello  Stato  per  l'anno  2021,  che  ha
previsto una quota  complessiva  di 69.700  cittadini  stranieri  per
l'ingresso in Italia per motivi di lavoro  subordinato  stagionale  e
non stagionale e di lavoro autonomo; 
  Ravvisata la necessita' di procedere in via transitoria a  definire
i flussi d'ingresso in  Italia  dei  lavoratori  stranieri  residenti
all'estero per l'anno 2022, incrementando, rispetto all'anno 2021, la
quota complessiva degli  ingressi  da  prevedere,  tenuto  conto  dei
fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale; 
  Visto l'art. 22, comma 2, del testo  unico  dell'immigrazione,  che
prevede per il datore di lavoro che  voglia  assumere  uno  straniero
residente all'estero di verificare, presso il  centro  per  l'impiego
competente,  l'indisponibilita'  di  un   lavoratore   presente   sul
territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro  per  il  profilo
richiesto con le modalita' definite dall'Agenzia nazionale  politiche
attive del lavoro; 
  Vista la nota operativa dell'Agenzia nazionale politiche attive del
lavoro n. 17273 del  20  dicembre  2022  avente  ad  oggetto  «Flussi
d'ingresso dei lavoratori stranieri  e  adempimenti  dei  centri  per
l'impiego»; 
  Rilevato che per l'anno 2022 e' necessario prevedere una  quota  di
ingresso di lavoratori  stranieri  residenti  all'estero  per  lavoro
subordinato non stagionale, da destinare alle  esigenze  dei  settori
dell'autotrasporto   merci   per    conto    terzi,    dell'edilizia,
turistico/alberghiero,  della  meccanica,  delle   telecomunicazioni,
dell'alimentare e della cantieristica navale; 
  Rilevato, altresi', che per l'anno 2022 e' necessario prevedere una
quota di ingresso di lavoratori stranieri residenti  all'estero,  che
hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione
nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del  citato  testo  unico
sull'immigrazione, incrementando la quota,  rispetto  all'anno  2021,
per consentire l'ingresso di  lavoratori  formati  a  conclusione  di
progetti in corso, finanziati con fondi FAMI ed al fine di assicurare
continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi; 
  Visto l'art. 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa  la
previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle
politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure
di riammissione,  nonche'  la  previsione  di  una  quota  d'ingresso
riservata ai lavoratori di origine italiana; 
  Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione  in  permessi  di
soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di
soggiorno rilasciati ad altro titolo; 
  Tenuto  conto,  inoltre,  delle  esigenze  di   specifici   settori
produttivi  nazionali  che   richiedono   lavoratori   autonomi   per
particolari settori imprenditoriali e professionali; 
  Ravvisata, infine, la necessita' di prevedere una quota di ingresso
di lavoratori stranieri residenti all'estero per lavoro stagionale da
ammettere in Italia per l'anno 2022,  per  le  esigenze  del  settore
agricolo e del settore turistico-alberghiero e  che,  allo  scopo  di
semplificare ed ottimizzare  procedure  e  tempi  per  l'impiego  dei
lavoratori stagionali da parte dei datori  di  lavoro,  e'  opportuno
incentivare  le  istanze  di  nulla  osta  al   lavoro   pluriennale,
riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita  per
il lavoro stagionale; 
  Ritenuto  inoltre  che,  al  fine  di   contrastare   il   fenomeno
dell'impiego  irregolare  di  lavoratori   stagionali   nel   settore
agricolo, e' utile replicare e rafforzare  la  sperimentazione  della
partecipazione  delle  organizzazioni  professionali  dei  datori  di
lavoro  dello  stesso  settore  al  procedimento  di  assunzione  dei
lavoratori,  riservando  alle  istanze  di  nulla  osta   al   lavoro
presentate da tali organizzazioni  una  specifica  quota  all'interno
della quota stabilita per il lavoro stagionale; 
  Rilevato che ai fini anzidetti puo'  provvedersi  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare  in  via   di
programmazione transitoria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori stranieri  residenti  all'estero  per  l'anno  2022,  sono
ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e  non
stagionale e di lavoro  autonomo,  i  cittadini  stranieri  residenti
all'estero entro una quota complessiva massima di 82.705 unita'. 
                               Art. 2 
 
  1. Sono ammessi in Italia, nell'ambito della quota massima indicata
all'art. 1, per motivi di lavoro  subordinato  non  stagionale  e  di
lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una
quota di 38.705 unita'. 
                               Art. 3 
 
  1. Nell'ambito della quota indicata all'art.  2,  sono  ammessi  in
Italia per motivi di lavoro subordinato non  stagionale  nei  settori
dell'autotrasporto   merci   per    conto    terzi,    dell'edilizia,
turistico-alberghiero,  della  meccanica,  delle   telecomunicazioni,
dell'alimentare e della cantieristica navale,  30.105  cittadini  dei
Paesi che hanno sottoscritto o  stanno  per  sottoscrivere  specifici
accordi di cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti: 
    a) n. 24.105 lavoratori subordinati non stagionali  cittadini  di
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina,  Corea  (Repubblica
di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador,  Etiopia,  Filippine,
Gambia, Georgia, Ghana, Giappone,  Guatemala,  India,  Kosovo,  Mali,
Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro,  Niger,  Nigeria,  Pakistan,
Peru' Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia,  Sri  Lanka,
Sudan, Tunisia, Ucraina; 
    b) n. 6.000 lavoratori subordinati non  stagionali  cittadini  di
Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore  accordi
di cooperazione in materia migratoria. 
                               Art. 4 
 
  1. Nell'ambito della quota indicata all'art.  2,  sono  ammessi  in
Italia 1.000 cittadini stranieri residenti  all'estero,  che  abbiano
completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi  d'origine
ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  2. E' inoltre consentito l'ingresso in  Italia,  nell'ambito  della
quota indicata all'art. 2,  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non
stagionale  e  di  lavoro  autonomo,  di 100  lavoratori  di  origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado  in
linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela. 
  3. Nell'ambito della quota prevista all'art. 2, e'  autorizzata  la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 
    a) n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 
    b) n. 2.000 permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o
formazione professionale; 
    c) n. 200 permessi di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato  membro
dell'Unione europea. 
  4.  E'  inoltre  autorizzata,  nell'ambito  della  quota   indicata
all'art. 2, la  conversione  in  permessi  di  soggiorno  per  lavoro
autonomo di: 
    a) n.  370  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o
formazione professionale; 
    b) n. 30 permessi di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea. 
                               Art. 5 
 
  1.  E'  consentito  l'ingresso  in  Italia  per  motivi  di  lavoro
autonomo,  nell'ambito  della  quota  prevista  all'art.  2,   di 500
cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle  seguenti
categorie: 
    a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di
interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego  di  risorse
proprie non inferiori a 500.000 euro, nonche' la creazione almeno  di
tre nuovi posti di lavoro; 
    b) liberi professionisti  che  intendono  esercitare  professioni
regolamentate o  vigilate  oppure  non  regolamentate  ne'  vigilate,
oppure non regolamentate ma  rappresentate  a  livello  nazionale  da
associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche  amministrazioni
e  che  rilasciano  un  attestato  di  qualita'  dei  servizi  e   di
qualificazione professionale dei soci; 
    c)  titolari  di  cariche  societarie  di  amministrazione  e  di
controllo espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11
maggio 2011, n. 850; 
    d) artisti di  chiara  fama  o  di  alta  e  nota  qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei
requisiti espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11
maggio 2011, n. 850; 
    e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up
innovative» ai sensi  della  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  in
presenza dei  requisiti  previsti  dalla  stessa  legge  e  che  sono
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa. 
                               Art. 6 
 
  1. Nell'ambito  della  quota  massima  indicata  all'art.  1,  sono
ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei
settori  agricolo  e  turistico-alberghiero,  i  cittadini  stranieri
residenti all'estero entro una quota di 44.000 unita'. 
  2. La quota indicata al comma 1 del presente  articolo  riguarda  i
lavoratori  subordinati  stagionali  cittadini  dei  Paesi   indicati
all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto. 
  3. Nell'ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente
articolo, e' riservata una quota di 1.500  unita'  per  i  lavoratori
stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1,  lettera
a),  che  abbiano  fatto  ingresso  in  Italia  per  prestare  lavoro
subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti  e
per i quali il datore di lavoro  presenti  richiesta  di  nulla  osta
pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 
  4. Nell'ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente
articolo, e' inoltre riservata per il  settore  agricolo,  una  quota
di 22.000  unita'  ai  lavoratori  stranieri,  cittadini  dei   Paesi
indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), le  cui  istanze  di  nulla
osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche  pluriennale,
siano presentate dalle organizzazioni  professionali  dei  datori  di
lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri,  Alleanza  delle
cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Tali organizzazioni
assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento
di assunzione dei lavoratori fino  all'effettiva  sottoscrizione  dei
rispettivi contratti di  lavoro,  ivi  compresi  gli  adempimenti  di
comunicazione previsti dalla normativa vigente. 
                               Art. 7 
 
  1. I termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  cui  agli
articoli 3, 4 e 6 decorrono dalle ore 9,00  del  sessantesimo  giorno
successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana fino a concorrenza delle
rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023. 
                               Art. 8 
 
  1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale  e  non  stagionale,
previste dal presente  decreto,  sono  ripartite  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del
lavoro, le Regioni e le Province autonome. 
  2. Trascorsi centoventi giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,
qualora il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  rilevi
quote significative non utilizzate tra quelle previste  dal  presente
decreto, puo' effettuarne una diversa suddivisione sulla  base  delle
effettive  necessita'  riscontrate  nel  mercato  del  lavoro,  fermo
restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1. 
  3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.   394   con
riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori  stranieri
formati all'estero prevista dall'art. 4, comma 1. 
                               Art. 9 
 
  1. Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente
decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con  apposita
circolare congiunta del Ministero  dell'interno,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche  sociali,  del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle  foreste,  sentito  il  Ministero
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  che  e'
comunicata sui siti web degli stessi anzidetti Ministeri. 
  2. Con la predetta circolare congiunta e',  altresi',  indicata  la
documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte  del  datore
di  lavoro  interessato  all'assunzione   di   lavoratori   stranieri
residenti all'estero,  di  aver  previamente  esperito  la  verifica,
presso il centro per l'impiego competente,  dell'indisponibilita'  di
un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai  sensi  dell'art.
22, comma 2 del testo unico per l'immigrazione. 
  3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, per indisponibilita' di  un
lavoratore   presente   sul   territorio   nazionale,   si   intende,
alternativamente: 
    a) assenza di riscontro, da parte del centro per l'impiego, circa
l'individuazione  di  uno  o   piu'   lavoratori   rispondenti   alle
caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni  lavorativi  dalla
richiesta di personale da parte del datore di lavoro; 
    b) non idoneita' del lavoratore accertata dal  datore  di  lavoro
prima della richiesta di  nulla  osta,  ad  esito  dell'attivita'  di
selezione del personale inviato dal centro per l'impiego; 
    c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di
convocazione dei lavoratori  inviati  dal  Centro  per  l'impiego  al
colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi  dalla
data della richiesta di personale da parte del datore  di  lavoro  al
centro per l'impiego. 
  4. I requisiti di cui al  comma  3,  lettere  a),  b)  e  c),  sono
autocertificati dal datore di lavoro  con  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta',  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Roma, 29 dicembre 2022 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Meloni           

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 44 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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