Governo: pubblicato in GU il Decreto Flussi 2022

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, il DPCM 29 dicembre 2022, concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022“.
A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2022, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota complessiva massima di 82.705.
Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui la stragrande maggioranza (30.105 unità) riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, nonché, novità di quest’anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.
Una seconda importante novità introdotta dal Decreto flussi 2022 riguarda la necessità che il datore di lavoro prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi, presso il Centro per l’Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, attraverso un apposito modulo che verrà a breve reso disponibile.
Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:
- il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
- il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
- il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero. Altra importante novità di quest’anno – in parte già sperimentata in occasione del Decreto flussi 2021 – è che, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.
Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023, ovvero 60 giorni dopo la pubblicazione del Decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale.
Maggiori dettagli su tutte le novità introdotte e sulle procedure per la presentazione delle domande sono contenuti in una circolare interministeriale in corso di adozione.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2022
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico
dell'immigrazione»;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del testo unico
dell'immigrazione, ove si prevede che la determinazione annuale delle
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato
avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
secondo la procedura ivi disciplinata, sulla base dei criteri
generali individuati nel documento programmatico triennale relativo
alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio
dello Stato, e che «In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via transitoria, con proprio decreto»;
Vista la legge 18 dicembre 2020, n. 173, di conversione del
decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, che ha modificato il citato
art. 3, comma 4, quarto periodo, del testo unico dell'immigrazione,
sopprimendo il termine di adozione del menzionato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri «entro il 30 novembre di
ciascun anno» nonche' il riferimento al «limite delle quote stabilite
nell'ultimo decreto emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visti gli articoli da 42 a 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122
che, nell'ambito delle misure per la semplificazione delle procedure
di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui
all'art. 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, prevedono norme di semplificazione e
snellimento del processo di rilascio dei nulla osta di cui agli
articoli 22 e 24 del testo unico per l'immigrazione;
Visti, in particolare, gli articoli 42, comma 6, e 44, comma 1,
della legge n. 122 del 2022 che si applicano alle procedure
disciplinate dal decreto di cui al citato art. 3, comma 4, del testo
unico dell'immigrazione anche per l'anno 2022;
Rilevato che il documento programmatico triennale non e' stato
emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21
dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 12 del 17 gennaio 2022, concernente la programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri residenti
all'estero nel territorio dello Stato per l'anno 2021, che ha
previsto una quota complessiva di 69.700 cittadini stranieri per
l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e
non stagionale e di lavoro autonomo;
Ravvisata la necessita' di procedere in via transitoria a definire
i flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri residenti
all'estero per l'anno 2022, incrementando, rispetto all'anno 2021, la
quota complessiva degli ingressi da prevedere, tenuto conto dei
fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale;
Visto l'art. 22, comma 2, del testo unico dell'immigrazione, che
prevede per il datore di lavoro che voglia assumere uno straniero
residente all'estero di verificare, presso il centro per l'impiego
competente, l'indisponibilita' di un lavoratore presente sul
territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro per il profilo
richiesto con le modalita' definite dall'Agenzia nazionale politiche
attive del lavoro;
Vista la nota operativa dell'Agenzia nazionale politiche attive del
lavoro n. 17273 del 20 dicembre 2022 avente ad oggetto «Flussi
d'ingresso dei lavoratori stranieri e adempimenti dei centri per
l'impiego»;
Rilevato che per l'anno 2022 e' necessario prevedere una quota di
ingresso di lavoratori stranieri residenti all'estero per lavoro
subordinato non stagionale, da destinare alle esigenze dei settori
dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia,
turistico/alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni,
dell'alimentare e della cantieristica navale;
Rilevato, altresi', che per l'anno 2022 e' necessario prevedere una
quota di ingresso di lavoratori stranieri residenti all'estero, che
hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione
nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato testo unico
sull'immigrazione, incrementando la quota, rispetto all'anno 2021,
per consentire l'ingresso di lavoratori formati a conclusione di
progetti in corso, finanziati con fondi FAMI ed al fine di assicurare
continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
Visto l'art. 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa la
previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle
politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure
di riammissione, nonche' la previsione di una quota d'ingresso
riservata ai lavoratori di origine italiana;
Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione in permessi di
soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di
soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Tenuto conto, inoltre, delle esigenze di specifici settori
produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per
particolari settori imprenditoriali e professionali;
Ravvisata, infine, la necessita' di prevedere una quota di ingresso
di lavoratori stranieri residenti all'estero per lavoro stagionale da
ammettere in Italia per l'anno 2022, per le esigenze del settore
agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di
semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei
lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, e' opportuno
incentivare le istanze di nulla osta al lavoro pluriennale,
riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita per
il lavoro stagionale;
Ritenuto inoltre che, al fine di contrastare il fenomeno
dell'impiego irregolare di lavoratori stagionali nel settore
agricolo, e' utile replicare e rafforzare la sperimentazione della
partecipazione delle organizzazioni professionali dei datori di
lavoro dello stesso settore al procedimento di assunzione dei
lavoratori, riservando alle istanze di nulla osta al lavoro
presentate da tali organizzazioni una specifica quota all'interno
della quota stabilita per il lavoro stagionale;
Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare in via di
programmazione transitoria;
Decreta:
Art. 1
1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori stranieri residenti all'estero per l'anno 2022, sono
ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non
stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti
all'estero entro una quota complessiva massima di 82.705 unita'.
Art. 2 1. Sono ammessi in Italia, nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 38.705 unita'.
Art. 3
1. Nell'ambito della quota indicata all'art. 2, sono ammessi in
Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori
dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia,
turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni,
dell'alimentare e della cantieristica navale, 30.105 cittadini dei
Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici
accordi di cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti:
a) n. 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica
di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine,
Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali,
Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan,
Peru' Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka,
Sudan, Tunisia, Ucraina;
b) n. 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di
Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore accordi
di cooperazione in materia migratoria.
Art. 4
1. Nell'ambito della quota indicata all'art. 2, sono ammessi in
Italia 1.000 cittadini stranieri residenti all'estero, che abbiano
completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine
ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. E' inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito della
quota indicata all'art. 2, per motivi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in
linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
3. Nell'ambito della quota prevista all'art. 2, e' autorizzata la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o
formazione professionale;
c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.
4. E' inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata
all'art. 2, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro
autonomo di:
a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o
formazione professionale;
b) n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.
Art. 5
1. E' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro
autonomo, nell'ambito della quota prevista all'art. 2, di 500
cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle seguenti
categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di
interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse
proprie non inferiori a 500.000 euro, nonche' la creazione almeno di
tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni
regolamentate o vigilate oppure non regolamentate ne' vigilate,
oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da
associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
e che rilasciano un attestato di qualita' dei servizi e di
qualificazione professionale dei soci;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di
controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11
maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei
requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11
maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up
innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in
presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
Art. 6 1. Nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 44.000 unita'. 2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto. 3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, e' riservata una quota di 1.500 unita' per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 4. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, e' inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 22.000 unita' ai lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.
Art. 7 1. I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 3, 4 e 6 decorrono dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.
Art. 8 1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome. 2. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, puo' effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessita' riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1. 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori stranieri formati all'estero prevista dall'art. 4, comma 1.
Art. 9
1. Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente
decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita
circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, sentito il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che e'
comunicata sui siti web degli stessi anzidetti Ministeri.
2. Con la predetta circolare congiunta e', altresi', indicata la
documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore
di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri
residenti all'estero, di aver previamente esperito la verifica,
presso il centro per l'impiego competente, dell'indisponibilita' di
un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai sensi dell'art.
22, comma 2 del testo unico per l'immigrazione.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, per indisponibilita' di un
lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende,
alternativamente:
a) assenza di riscontro, da parte del centro per l'impiego, circa
l'individuazione di uno o piu' lavoratori rispondenti alle
caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla
richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
b) non idoneita' del lavoratore accertata dal datore di lavoro
prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell'attivita' di
selezione del personale inviato dal centro per l'impiego;
c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di
convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego al
colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla
data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al
centro per l'impiego.
4. I requisiti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono
autocertificati dal datore di lavoro con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Roma, 29 dicembre 2022
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.
n. 44



