Governo: riduzione IRPEF per le Forze di polizia e le Forze armate – anno 2021

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella  Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021, il DPCM 27 ottobre 2021, con la riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – anno 2021.

 

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2021

Riduzione dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  delle
addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale  delle  Forze
di polizia e delle Forze armate - anno 2021.
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni, recante l'approvazione del  Testo
unico delle imposte sui redditi; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni,  recante  istituzione  dell'imposta  regionale   sulle
attivita' produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
delle  detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione  di   una   addizionale
regionale a tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina  dei
tributi locali; 
  Visto  il  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,   e
successive modificazioni,  recante  istituzione  di  una  addizionale
comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma  10,  della
legge 16 giugno 1998, n. 191; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95,  e  successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art.  45,  comma
2, laddove e' stabilito al: 
    primo periodo che: «Nel  limite  complessivo  di  spesa  di  53,1
milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro  per  gli  anni
dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro  per  l'anno  2022,  34,4  per
l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19  milioni
di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di  polizia  e
delle Forze armate, in ragione della specificita' dei compiti e delle
condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo  di
lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000
euro,  e'  riconosciuta   sul   trattamento   economico   accessorio,
comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennita' di  natura
fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.»; 
    secondo periodo che: «La misura della riduzione  e  le  modalita'
applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei  Ministri
interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in  ragione
del numero dei destinatari.»; 
    terzo periodo che: «La riduzione di  cui  al  presente  comma  e'
cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1,  comma  12,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.»; 
    quarto e quinto periodo che: «Il limite del  reddito  complessivo
da lavoro dipendente di 28.000 euro e'  innalzato,  con  il  medesimo
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in  ragione
dell'eventuale incremento del trattamento economico  per  effetto  di
disposizioni normative a carattere generale.  A  decorrere  dall'anno
2019, i limiti complessivi di spesa di  cui  al  primo  periodo  sono
incrementati dalle seguenti misure: 
      a) 48.050 euro per l'anno 2019; 
      b) 7.008.680 euro per l'anno 2020; 
      c) 10.215.998 euro per l'anno 2021; 
      d) 5.476.172 per l'anno 2022; 
      e) 17.250.000 a decorrere dall'anno 2023.»; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica, in pari  data,  15
marzo 2018, n.  39  e  n.  40,  recanti  rispettivamente  recepimento
dell'accordo sindacale e del provvedimento di  concertazione  per  il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento  civile
e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018» e  recepimento
del provvedimento di concertazione per  il  personale  non  dirigente
delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018», con i
quali e' stato previsto un incremento del trattamento  economico  del
personale non dirigente del comparto difesa e sicurezza pari al  3,48
per cento a decorrere dal 2018; 
  Visto il decreto-legge 5  febbraio  2020,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2  aprile  2020,  n.  21,  recante  misure
urgenti  per  la  riduzione  della  pressione  fiscale   sul   lavoro
dipendente che, nel riconoscere ai lavoratori dipendenti in  possesso
di specifici requisiti il  trattamento  integrativo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e assimilati ivi previsto, ha abrogato, a decorrere
dal 1° luglio 2020, il credito IRPEF di cui all'art. 13, comma 1-bis,
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Ritenuto di dover innalzare, ai sensi del citato art. 45, comma  2,
del decreto legislativo  n.  95  del  2017,  il  limite  del  reddito
complessivo da lavoro dipendente, degli aventi diritto alla riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  e  delle  addizionali
regionali e comunali, da 28.000  euro  a  28.974  euro,  per  effetto
dell'incremento del trattamento economico derivante  dai  sopracitati
provvedimenti di concertazione; 
  Considerato che la riduzione dell'imposta stabilita con il presente
provvedimento e' cumulabile anche con il trattamento  integrativo  di
cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 3  del  2020,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020; 
  Accertato il numero complessivo di unita' di personale del comparto
sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2021 che,  in
base alla certificazione  unica  (CU)  rilasciata  dai  sostituti  di
imposta, risulta aver  percepito  un  reddito  da  lavoro  dipendente
riferito all'anno 2020 non superiore a euro 28.974, e' pari a  94.157
unita'; 
  Considerata la necessita' di realizzare  le  riduzioni  di  imposta
stabilite dal citato art. 45, comma 2, del decreto legislativo n.  95
del 2017 attraverso il meccanismo delle detrazioni, coerentemente con
il complesso degli adempimenti previsti a  legislazione  vigente  cui
sono tenuti i sostituti d'imposta; 
  Ravvisata la necessita' di indicare il valore massimo del beneficio
annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore  imposta
trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite  massimo  di
spesa per l'anno 2021 pari ad euro 57.415.998, recato dal citato art.
45, comma 2, primo e quinto periodo, del decreto  legislativo  n.  95
del 2017, cosi' come modificato dall'art. 40, comma  1,  lettera  b),
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172; 
  Considerata  altresi',  la  necessita'  di  evitare  disparita'  di
trattamento tra il personale del  menzionato  comparto,  compreso  il
personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore
del trattamento economico di paga; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio  2021,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri,  Pres.  Roberto  Garofoli,  e'
stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma di
decreti, atti  e  provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
  Sulla  proposta   del   Ministro   della   difesa,   del   Ministro
dell'interno, del  Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Destinatari della riduzione d'imposta 
 
  1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e
delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma  2,
del decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  si  applica  al
personale militare  delle  Forze  armate,  compreso  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, e  al  personale  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel  2021,  che
ha percepito nell'anno 2020 un reddito da lavoro dipendente, ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente  non
superiore ad euro 28.974. 
                               Art. 2 
 
                  Misura della riduzione di imposta 
 
  1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed  il  31  dicembre
2021,  l'imposta  lorda   determinata   sul   trattamento   economico
accessorio,  comprensivo  delle  indennita'   di   natura   fissa   e
continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa
e' ridotta per ciascun beneficiario fino ad  un  importo  massimo  di
609,50 euro. 
  2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta  di  cui
al comma 1  in  un'unica  soluzione,  anche  in  sede  di  conguaglio
fiscale,  riferito  all'imposta  lorda  calcolata   sul   trattamento
economico accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa  e
continuativa, corrisposto nell'anno 2021  e  fino  a  capienza  della
stessa.  Qualora  la  detrazione   d'imposta   non   trovi   capienza
sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto  del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  la  parte
eccedente puo' essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta  sulle
medesime retribuzioni  corrisposte  nell'anno  2021  ed  assoggettate
all'aliquota a tassazione separata di  cui  all'art.  17  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico
accessorio le voci retributive considerate come  tali  dagli  accordi
sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale  di  cui
all'art. 1, nonche' dagli articoli 1791, commi 2  e  3,  e  1792  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 ottobre 2021 
 
                          p. Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                     Il Sottosegretario di Stato 
                              Garofoli 
 
                      Il Ministro della difesa 
                               Guerini 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                              Cartabia 
 
                     Il Ministro per la pubblica 
                           amministrazione 
                              Brunetta 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2021 
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2827 
La Redazione

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