Governo: rinnovo PS per i cittadini ucraini e obbligo assicurativo per i giornalisti freelance

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, il Decreto Legge n. 201 del 31 dicembre 2025, con disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.

 

Cittadini Ucraini

I permessi di soggiorno per protezione speciale, rinnovati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini, già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati a richiesta dell’interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall’Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell’Unione Europea del 15 luglio 2025.

Giornalisti freelance 

I giornalisti iscritti all’Ordine dei giornalisti che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l’incarico.

In via sperimentale per l’anno 2026 è riconosciuto un contributo a carico dello Stato per il costo dell’assicurazione e della formazione concesso su istanza dell’editore interessato da presentare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore potrà essere ammesso a un contributo complessivo non superiore a 60.000 euro e nel limite massimo di spesa complessivo non superiore a 600.000 euro per l’anno 2026.

 

Decreto Legge n. 201/2025

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

La Redazione

Autore: La Redazione

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