Governo: riparto del Fondo per le non autosufficienze – anno 2020

Il Governo ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2021, il D.P.C.M. 21 dicembre 2020 con il riparto del Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2020.
Le ulteriori risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 104, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pari ad euro 90 milioni di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita Indipendente, sono destinate alle Regioni secondo i criteri di riparto di cui all’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali 26 settembre 2016, e secondo le quote percentuali riportate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021 e ripartite le risorse complessivamente afferenti al Fondo per le non autosufficienze nel triennio 2019-2021.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2020
Riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, recante riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
con particolare riguardo all'art. 3-septies concernente
l'integrazione socio-sanitaria;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che, al fine di
garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni
assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con
riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il
Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per
le non autosufficienze»;
Visto l'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97, in base al quale gli atti e i provvedimenti
concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' e il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della
salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Stato (legge finanziaria 2010), che, a decorrere
dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n.
386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e
Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire
livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di
contabilita' e finanza pubblica;
Visto l'art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013), laddove dispone
che le eventuali risorse derivanti dalle attivita' di accertamento
della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di
invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e
disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste,
sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze
sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui;
Visto l'art. 1, comma 411, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019, laddove dispone che, in sede di revisione dei
criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze previsti
dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del
medesimo Fondo per il 2016, e' compresa la condizione delle persone
affette dal morbo di Alzheimer;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
Visto l'art. 1, comma 331, della legge n. 160 del 2019, in base al
quale lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui
all'art. 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, e' stato
incrementato di cinquanta milioni di euro per l'anno 2020;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante
disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta' che, all'art. 21, istituisce la rete della protezione e
dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera c),
che prevede che la rete elabori un piano per la non autosufficienza,
quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo
per le non autosufficienze, di cui all'art. 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il comma 7, che prevede che il
medesimo Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti
annuali e che sia adottato nelle medesime modalita' con le quali i
fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;
Visto l'art. 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 9 agosto 2018, n. 97 recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita';
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n.
77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, il comma 1 dell'art.
89, che prevede che «Ai fini della rendicontazione da parte di
regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del (...) Fondo
nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (...) la rendicontazione del
75% della quota relativa alla seconda annualita' precedente e'
condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di
spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero
del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi
con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme
relative alla seconda annualita' precedente non rendicontate devono
comunque essere esposte entro la successiva erogazione»;
Visto l'art. 89 del decreto-legge n. 34 del 2020, che, al comma 2,
prevede che «Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con
riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni
destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali
erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche
spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla
riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi
di protezione e all'adattamento degli spazi»;
Visto l'art. 104, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 che
prevede che «al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i
progetti di vita indipendente per le persone con disabilita' e non
autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura,
in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID-19, lo
stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di
ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui venti milioni
destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente»;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 febbraio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017
recante adozione del secondo programma di azione biennale per la
promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con
disabilita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019,
di costituzione del nuovo Governo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
novembre 2019, con il quale e' stato adottato il Piano nazionale per
la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021 e sono state
ripartite le risorse complessivamente afferenti al Fondo per le non
autosufficienze nel triennio 2019-2021;
Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 novembre 2019, che stabilisce che «eventuali
ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello
stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non
autosufficienze», saranno ripartite con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali fra le regioni secondo le quote
percentuali di cui alla colonna (A) della Tabella 1»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
con delega in materia di politiche per la famiglia del 26 settembre
2016, concernente il riparto delle risorse finanziarie del Fondo
nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2016;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 22 agosto 2019, che istituisce, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, il Sistema informativo dell'offerta dei
servizi sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
dicembre 2019, concernente la ripartizione in capitoli delle unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 e, in
particolare, la Tabella 4 - Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, che ha assegnato al capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non
autosufficienze», una disponibilita', in termini di competenza, per
l'anno 2020 pari a 621 milioni di euro, per l'anno 2021 pari a 568,9
milioni di euro e per l'anno 2022 pari a 567 milioni di euro;
Visto il decreto direttoriale della Direzione generale per la lotta
alla poverta' e la programmazione sociale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali del 23 marzo 2020, n. 37, con il quale i 50
milioni di euro di cui all'art. 1, comma 331, della legge n. 160 del
2019, sono stati ripartiti fra le Regioni secondo i criteri di
riparto indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 novembre 2019;
Visti i documenti di conclusione positiva delle Conferenze dei
servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, uniti
alle note n. 4410 del 7 giugno 2017 e n. 11019 del 29 ottobre 2018,
comprensive della certificazione INPS validata dalle medesime
Conferenze, con cui e' stato accertato l'importo delle risorse di cui
all'art. 1, comma 109, della legge n. 228 del 2012, pari,
complessivamente, per l'anno 2019, a 23,2 milioni di euro, per l'anno
2020 a 21 milioni di euro e, per l'anno 2021, 18,9 milioni di euro;
Ritenuto, in ragione della motivazione e della finalizzazione
dell'ulteriore stanziamento, di provvedere alla ripartizione delle
relative risorse finanziarie, pari ad euro 90 milioni assegnate al
capitolo di spesa 3538 del Fondo per le non autosufficienze per
l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di
progetti per la vita indipendente, attraverso un nuovo decreto di
riparto a firma del Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 novembre 2019 e l'Allegato F allo stesso, recante
«Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente» definiscono le
modalita' attuative di detti progetti di vita indipendente, inclusa
la quota minima di risorse da destinare a livello regionale e il
numero di ambiti coinvolti in relazione ai 15 milioni di euro annui
originariamente stanziati per il 2019-2021;
Ritenuto di confermare tale suddivisione anche per il riparto degli
ulteriori 20 milioni destinati a progetti di vita indipendente
stanziati dall'art. 104 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e di
poter procedere, per la ripartizione dei 5 milioni ulteriori rispetto
alle precedenti ripartizioni, applicando i criteri integrativi
adottati nelle «Linee guida per la presentazione da parte delle
regioni, di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di
intervento in materia di vita indipendente» ed inclusione nella
societa' delle persone con disabilita', per l'anno 2018», adottate
con il decreto direttoriale della Direzione generale per la lotta
alla poverta' e la programmazione sociale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 28 dicembre 2018, n. 669, sulla cui base e'
determinata la Tabella 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 novembre 2019;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 3
dicembre 2020;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Di concerto con il Ministro della salute e il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Riparto integrazione risorse del Fondo per le non autosufficienze per
l'anno 2020
1. Le ulteriori risorse assegnate al «Fondo per le non
autosufficienze» per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 104, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, pari ad euro 90 milioni di cui 20 milioni
destinati alla realizzazione di progetti per la vita Indipendente,
sono destinate alle regioni secondo i criteri di riparto di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 26 settembre 2016, e secondo le quote percentuali
riportate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
novembre 2019 con il quale e' stato adottato il Piano nazionale per
la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021 e ripartite le
risorse complessivamente afferenti al Fondo per le non
autosufficienze nel triennio 2019-2021, riportate nella colonna (A)
dell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. Le ulteriori risorse ripartite alle regioni per l'anno 2020 sono
indicate rispettivamente nella colonna (B) della Tabella 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti
agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella
programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo
versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti
territoriali e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle
risorse secondo le modalita' di cui all'Allegato C del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019.
4. Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto ai
sensi dell'art. 104, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
«al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita
indipendente per le persone con disabilita' e non autosufficienti e
per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza
della emergenza epidemiologica da Covid-19».
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 le regioni utilizzano le
risorse di cui al presente decreto, ad eccezione di quelle destinate
al finanziamento dei progetti di cui al successivo art. 2,
prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non
inferiore al 50 per cento, per gli interventi a favore di persone in
condizione di disabilita' gravissima, di cui all'art. 3 del decreto
ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con
stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di
Alzheimer in tale condizione.
6. In ragione delle esigenze legate all'epidemia COVID-19, ed in
attuazione di quanto previsto dall'art. 89, comma 2, del
decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese
sostenute nell'anno 2020 secondo le modalita' di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019,
laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche
spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla
riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi
di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni
sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati,
possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente
dall'annualita' di riferimento. In tal caso, la documentazione
prevista e' integrata con una relazione che specifichi l'ammontare
delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli
estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia
delle spese considerate.
Art. 2
Progetti per la vita indipendente
1. Sono finanziate, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del
decreto-legge n. 34 del 2020, azioni volte all'implementazione delle
Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente di cui
all'Allegato F del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 novembre 2019, per un ammontare complessivo di 20 milioni di euro,
aggiuntivi rispetto ai 15 milioni di euro di cui al medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il numero degli ulteriori ambiti territoriali coinvolti nella
progettazione per la vita indipendente da finanziare per l'anno 2020
e le relative risorse finanziarie destinate a ciascuna regione,
determinati sulla base dei criteri definiti dalle «Linee di indirizzo
e nelle Linee guida per la presentazione da parte delle regioni, di
proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento
in materia di vita indipendente ed inclusione nella societa' delle
persone con disabilita' per l'anno 2018» adottate con decreto
direttoriale della Direzione generale per la lotta alla poverta' e la
programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 28 dicembre 2018, n. 669, sono indicati nella Tabella 2, che
costituisce parte integrante del presente decreto, dove la II colonna
indica per ciascuna regione il numero di ulteriori ambiti
territoriali da attivare, la III colonna indica per ciascuna regione
il totale delle ulteriori risorse destinate a tale finalita',
inclusivo della quota di cofinanziamento regionale, mentre la IV
colonna indica la sola quota a valere sulla presente integrazione del
Fondo per le non autosufficienze - annualita' 2020.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.
Roma, 21 dicembre 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro della salute
Speranza
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 202



