Governo: risorse per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei LSU
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2024, il DPCM 21 febbraio 2024, con la ripartizione delle risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
Fonte: Gazzettta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2024
Ripartizione di risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'art.
1, comma 495, primo periodo, cosi' come modificato, da ultimo, dal
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, in corso di conversione,
secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all'art. 1,
comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni
pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
e all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280,
nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato art. 7 del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori
impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti
di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie
contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato,
anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino
al 30 giugno 2024 in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla
dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai
vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente
alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo art. 1
della legge n. 160 del 2019;
Visto l'art. 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quater), del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8 secondo cui le amministrazioni interessate
provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni presentano
istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica
utilita', le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle
risorse a tal fine stanziate da leggi regionali, nel rispetto
dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 maggio 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 ottobre 2022 e il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 ottobre 2023, con i quali, in attuazione del citato comma
497 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, si e' provveduto al
riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale
dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.
81 del 2000;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare,
l'art. 37-ter), secondo cui, per le finalita' di cui all'art. 1,
comma 495 della citata legge n. 160 del 2019, possono procedere
all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni
pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2000. Nelle regioni e negli enti locali
sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse
all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma
495, della citata legge n. 160 del 2019, e' espressa dall'organo
commissariale;
Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n.
296 del 2006 il quale prevede che, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2008, e' disposto lo stanziamento di un ulteriore
contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle
politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano
negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione
europea, attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per
occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le
risorse del Fondo per l'occupazione;
Visto l'art. 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 2019 il
quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui al
richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del
2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81;
Considerato che le risorse statali del Fondo per l'occupazione di
cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del
2006 sono destinate all'assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2000 attualmente in utilizzo a valere sulle
risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che rientrano negli
obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea
(Basilicata, Calabria, Campania e Puglia);
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'art.
1, commi 446 e ss., come da ultimo modificato dal decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, secondo cui, negli anni 2019-2022, le
amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l'altro, dei lavoratori
socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 81 del 2000 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato
o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonche'
mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere
all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche
con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione
organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle
condizioni prescritte dal medesimo articolo;
Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali in cui si chiarisce che, nelle more
dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 1, commi 446-448
della legge n. 145 del 2018, «possono continuare le stabilizzazioni
dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando le risorse statali
gia' assegnate alle Regioni interessate mediante le convenzioni
sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 1, comma 1156,
lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Considerato che la proroga del termine per l'assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione alla data del 30 giugno 2024 -
disposta, da ultimo, con il citato decreto-legge 30 dicembre 2023, n.
215, in corso di conversione - unitamente alla disponibilita' gia'
presente di risorse finanziarie sufficienti a favorire la
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili appartenenti al
bacino storico, e' volta a sostenere l'attivazione di un ulteriore
processo di stabilizzazione successivo a quelli attivati con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020,
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2022,
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2022
e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre
2023, per il riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso
assunzionale di tali lavoratori e che occorre tener conto del
disposto di cui al citato art. 37-ter), del decreto-legge n. 73 del
2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021;
Vista la nota a firma congiunta del Dipartimento della funzione
pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot.
n. DFP-0068443 del 31 ottobre 2023 con oggetto: «art. 2, comma
2-quater, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112: proroga al 30
dicembre 2023 del termine previsto dall'art. 1, comma 495, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle procedure di
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81»;
Viste le istanze presentate secondo le modalita' indicate nella
citata nota, a firma congiunta prot. n. DFP-0068443 del 31 ottobre
2023, per il riparto delle risorse destinate ad incentivare
l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a
valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;
Considerato che tre amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato istanze ammissibili, in
relazione all'assunzione a tempo indeterminato di complessivi tre
lavoratori;
Ritenuto di dover attribuire, in attuazione del richiamato art. 1,
comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui
all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006
alla Campania ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, anche
con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente
utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del
2000 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione,
riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a
regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun
lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali ed
erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore
Paolo Zangrillo, e' stato conferito l'incarico per la pubblica
amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per
la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 11
gennaio 2024;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo
indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le
assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a
tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso le
amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al presente decreto,
sono attribuite, per l'annualita' 2023, alla Regione Campania con
contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 per ogni
lavoratore assunto, cumulabile con eventuali contributi regionali ed
erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato,
come indicato nel seguente prospetto, un importo annuo complessivo
dell'onere pari a euro 27.888,66:
=====================================================================
| | A | B | C (A x B) |
+==============+====================+================+==============+
| | | importo | importo |
| | LSU FSOF istanze | incentivo | incentivo |
| | ammissibili da | statale annuo |statale annuo |
| | stabilizzare | pro-capite | totale |
+--------------+--------------------+----------------+--------------+
|CAMPANIA | 3 | 9.296,22 | 27.888,66 |
+--------------+--------------------+----------------+--------------+
|Totale | 3 | 9.296,22 | 27.888,66 |
+--------------+--------------------+----------------+--------------+
2. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al
comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne
disciplina le modalita' di trasferimento.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 febbraio 2024
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1393
Allegato 1
====================================================================
|CAMPANIA |
+========+=========+============+===========+==========+===========+
| | | | |n. totale | di cui n. |
| | | | Codice |lavoratori| LSU FSOF |
|N. Enti | Prov. |Ente | fiscale | istanza |ammissibili|
+--------+---------+------------+-----------+----------+-----------+
| | |Comune di | | | |
| 1 |Benevento|Montesarchio|80000980625| 1 | 1 |
+--------+---------+------------+-----------+----------+-----------+
| | |Comune di | | | |
| 2 | Caserta |Teverola |81001870617| 2 | 1 |
+--------+---------+------------+-----------+----------+-----------+
| | |Comune di | | | |
| 3 | Salerno |Calvanico |0059080655 | 1 | 1 |
+--------+---------+------------+-----------+----------+-----------+
| | | | Totale | 4 | 3 |
+--------+---------+------------+-----------+----------+-----------+



