Governo: Terzo Settore – assunzioni agevolate per i disabili

Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024, il Decreto 27 giugno 2024 con le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo di cui all’articolo 28, del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 (cd. Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, finalizzato a valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie, anche produttive, e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni.
Fonte: Governo
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’
DECRETO 27 giugno 2024
Modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85.
IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente ad oggetto «Misure di
sicurezza e modalita' di scambio dei dati personali tra PP.AA.»;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13
dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de
minimis»;
Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85 e, in particolare,
l'art. 28 «Incentivi per il lavoro delle persone con disabilita'»;
che attribuisce un contributo in favore degli enti del terzo settore
e degli altri enti previsti al comma 1, per ogni persona con
disabilita' di eta' inferiore ai trentacinque anni, assunta nel
periodo 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2023, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per lo
svolgimento di attivita' conformi allo statuto del datore di lavoro;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» convertito
dalla legge 24 febbraio 2024, n. 18 ed in particolare l'art. 18,
comma 4-ter, che nel novellare il citato art. 28, ha disposto che il
contributo in questione sia riconosciuto per i contratti a tempo
indeterminato stipulati dal 1° agosto 2020, e nel contempo ha
introdotto il comma 4-quater, che estende al 30 settembre 2024, il
termine ultimo per la stipula degli stessi e il comma 4-quinquies che
dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-quater,
pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
Dato atto che, ai sensi del comma 1 dell'anzidetto art. 28, il
contributo e' ammesso nel limite massimo di 7 milioni di euro,
stanziati in apposito Fondo istituito inizialmente nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Tenuto conto che il comma 2 del citato art. 28 del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro con delega in materia di disabilita' e
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1°
marzo 2024, la definizione delle modalita' di ammissione,
quantificazione e di erogazione del contributo nonche' le modalita' e
i termini di presentazione delle domande e le procedure di controllo;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 3 del citato art. 28, per le
operazioni relative alla gestione del Fondo di cui al comma 1
dell'art. 28 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione
interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e che gli
eventuali oneri finanziari derivanti da queste ultime sono a carico
delle risorse del medesimo Fondo;
Ritenuto che l'utilizzo dei programmi informatici di proprieta'
delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle
finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e
neutralita' tecnologica;
Ritenuto di avvalersi delle applicazioni/modalita' informatiche
gia' in uso da parte di INPS, tali da poter essere adattate, nel
rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi
informatici o di parte di essi, per le finalita' di cui al presente
decreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
dicembre 2023, concernente l'approvazione del bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario
2024 e il triennio 2024 - 2026;
Dato atto che l'ammontare disponibile, come da decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, n. 285140, registrato
dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, e' di 6.315.825,00
euro;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze,
Ufficio di Gabinetto, con nota 17 aprile 2024, prot. 17429;
Decretano:
Art. 1
Oggetto
1. Con il presente decreto sono definite le modalita' di
ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, di cui al
Fondo istituito dall'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85, come modificato dall'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre
2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, di
seguito «Fondo», finalizzato a valorizzare e incentivare le
competenze professionali dei giovani con disabilita' e il loro
diretto coinvolgimento nelle diverse attivita' statutarie, anche
produttive, e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle
organizzazioni e delle associazioni di cui al medesimo art. 28, comma
1. Sono, altresi', disciplinate le modalita' e i termini di
presentazione delle domande, nonche' le procedure di controllo
relative al contributo di cui al presente comma.
Art. 2
Richiedenti e misura del contributo
1. Il contributo di cui all'art. 1 puo' essere richiesto dagli enti
del terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, dalle organizzazioni di volontariato, dalle
associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di
trasmigrazione di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
iscritte nella relativa anagrafe, che in relazione alle assunzioni,
ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di persone con
disabilita', di eta' inferiore ai trentacinque anni, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attivita'
conformi allo statuto, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e
il 30 settembre 2024.
2. Il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a
condizione che detta trasformazione intervenuta nel periodo compreso
tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.
3. Il contributo e' cumulabile con altre misure incentivanti
l'assunzione di persone con disabilita'.
4. Il contributo e' erogato nella misura pari a dodicimila euro una
tantum, quale contributo per l'assunzione effettuata, e nella misura
pari a mille euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al
30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro
in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo e' erogato sino
alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni che saranno
effettuate nel mese di settembre 2024, e' erogata la parte di
contributo una tantum pari a dodicimila euro nonche' la quota mensile
per il mese di assunzione. Al fine di rispettare il limite di spesa
stabilito dalla legge, il contributo e' riconosciuto nel rispetto del
criterio di cui all'art. 5, comma 3.
Art. 3
Requisiti per l'accesso al contributo
1. Il contributo di cui all'art. 1, ferme restando le disposizioni
relative agli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (UE) n.
2023/2831, nonche' le disposizioni di cui all'art. 2 del presente
decreto, e' riconosciuto a condizione che il datore di lavoro sia in
regola con il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) e
non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative
finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Art. 4
Procedura
1. Per beneficiare del contributo di cui all'art. 1, i soggetti di
cui all'art. 2, comma 1, presentano, a pena di decadenza, dal 2
settembre 2024 al 31 ottobre 2024 domanda on-line sul portale
dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (d'ora innanzi, INPS)
www.inps.it a cui sara' attribuito un codice identificativo. Le
domande pervenute oltre il menzionato termine non saranno prese in
considerazione.
2. L'istanza di cui al comma 1 e' corredata, a pena di
inammissibilita', da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara quanto
segue:
a) i dati identificativi dell'ente richiedente il contributo;
b) il numero di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo
settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 del soggetto richiedente di cui alla lettera a);
c) le generalita', i dati anagrafici e il codice fiscale del
rappresentante legale dell'ente richiedente;
d) il numero delle persone con disabilita' assunte con il
relativo codice fiscale, e il codice della comunicazione obbligatoria
di instaurazione del rapporto di lavoro;
e) le dichiarazioni di cui all'art. 3 e, in particolare, la
dichiarazione di regolarita' contributiva e l'assenza di
inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) il rispetto del limite di importo complessivo di cui al
regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo agli aiuti «de minimis»;
g) gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il
codice IBAN per l'accredito, che deve essere intestato all'ente
richiedente;
h) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui
l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa
all'erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica.
3. La presentazione dell'istanza e' certificata e comprovata da
apposita ricevuta contenente anche il codice identificativo
dell'istante di cui al comma 1.
Art. 5
Erogazione del contributo
1. INPS procede a valutare le domande presentate e a pubblicare
l'elenco dei destinatari del contributo. Il contributo complessivo di
cui all'art. 2, comma 4, e' erogato in unica soluzione entro il 31
dicembre 2024. I destinatari sono individuati tramite il relativo
codice identificativo.
2. Il contributo spetta in ragione del numero dei lavoratori con
disabilita' assunti, indicati nelle istanze pervenute e ritenute
ammissibili ai sensi del comma 1, nel limite delle risorse
disponibili ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come
incrementate dall'art. 18, comma 4-quinquies, del decreto-legge 30
dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23
febbraio 2024, n. 18, e decurtato dell'importo occorrente per gli
oneri connessi alla stipula di apposita convenzione per le operazioni
relative all'erogazione del contributo e alla gestione del Fondo,
stimati nel limite massimo di duecentomila euro.
3. Nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria delle domande
ammesse al beneficio risulti il superamento del limite di spesa, si
procede riparametrando proporzionalmente il contributo complessivo al
fine di rispettare i limiti di spesa di cui all'art. 7, comma 1.
4. L'erogazione del contributo e' effettuata mediante accredito sul
conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza di cui
all'art. 4.
Art. 6
Convenzione con INPS per l'erogazione del contributo,
per le procedure di controllo e la gestione del Fondo
1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente
decreto, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con
disabilita' e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
stipulano apposita convenzione con INPS con cui sono disciplinate le
ulteriori modalita' per l'istruttoria delle istanze pervenute,
l'erogazione del contributo, nonche' lo svolgimento delle relative
procedure di controllo, anche ai fini dell'eventuale revoca del
contributo.
Art. 7
Oneri finanziari
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
presente decreto, nel limite massimo di 6.315.825,00 euro, si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 28, comma
1, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, tenuto conto di quanto
stabilito dall'art. 18, comma 4-quinquies, del decreto-legge 30
dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23
febbraio 2024, n. 18.
2. Agli oneri e alle spese per l'attuazione della convenzione di
cui all'art. 6 pari nel limite massimo di euro 200.000,00 si provvede
a valere sulle risorse previste dal comma 1.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di
regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2024
Il Ministro per le disabilita'
Locatelli
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2222



