INAIL: linee guida in caso di infortuni in itinere

inailL’Inail, con circolare n. 62 del 18 dicembre 2014web, comunica le linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere.

L’Istituto, visto anche l’orientamento univoco della Suprema Corte di Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal lavoratore, al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa.

Tale riconoscimento è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.

Le disposizioni previste dalla circolare si applicheranno ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

 

 

 

 

Fonte: Inail

La Redazione

Autore: La Redazione

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