INPGI: nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici

inpgiL’INPGI ha pubblicato la circolare n. 2 del 24 marzo 2017, con la quale comuniuca alcune modifiche al Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell’AGO.

Tra le principali misure approvate sono previsti:

A)    L’elevazione del requisito di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
B)    L’introduzione del sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/1995;
C)    L’istituzione di una aliquota aggiuntiva al contributo di disoccupazione per i contratti a tempo determinato.

 

A)    Requisito di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia matura quando siano stati versati almeno 20 anni di contribuzione e risulti compiuta l’età riportata nella sottostante tabella:

ANNO ETA’
UOMINI DONNE
2017 66 anni 64 anni
2018 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi
2019 (*) 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi

(*) dal 2019 il requisito di età previsto per la pensione di vecchiaia sarà adeguato in base alle disposizioni di cui all’art. 24, comma 13, del decreto-legge 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (speranza di vita).

 

B)    Introduzione del sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/95

La suddetta delibera n.62/2016 adottata dall’INPGI prevede, tra l’altro, che per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1/01/2017 trovi applicazione il sistema di calcolo contributivo di cui all’art. 1 della legge  agosto 1995, n. 335.

In base a tale normativa, per i giornalisti privi di anzianità contributiva che si iscrivano all’Istituto a far data dal 1 gennaio 2017 è adottato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995. Tale massimale annuo per l’anno 2017 risulta pari a  100.324,00 euro.

Per i giornalisti privi di anzianità contributiva si intendono coloro i quali si iscrivono all’INPGI con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016 e non vantino alcuna anzianità contributiva maturata a tale data in alcuna forma pensionistica obbligatoria.

Per quanto riguarda gli adempimenti contributivi sarà necessario che i datori di lavoro:

  1. per i lavoratori assunti dopo il 31/12/2016, acquisiscano una dichiarazione del giornalista attestante l’esistenza o meno  di anzianità contributiva riferita a periodi anteriori al 1 gennaio 2017.    In caso affermativo, sottoporranno a contribuzione pensionistica l’intera retribuzione, senza applicare il massimale;
  2. in caso di dichiarazione negativa da parte del giornalista ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso, sottopongano al prelievo contributivo IVS la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo;
  3. applichino il massimale contributivo per la sola aliquota di contribuzione pensionistica (attualmente pari al 33% della retribuzione imponibile) ivi compresa l’aliquota IVS aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3 ter della legge 14.11.1992, n. 438, posta a carico del lavoratore.  Il massimale predetto non opera, infatti, per le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale.

Il massimale non è frazionabile a livello mensile. Ad esso occorre fare riferimento anche se l’anno solare risulti parzialmente retribuito.

I datori di lavoro sottoporranno a contribuzione IVS (oltre alle altre contribuzioni) mese per mese l’intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale annuo; sottoporranno la parte eccedente alla restante contribuzione previdenziale ed assistenziale secondo le misure previste dalla vigente normativa.

Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso dell’anno le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti si totalizzano ai fini dell’applicazione del massimale. Pertanto, il giornalista è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro.

In caso di più rapporti di lavoro simultanei, le retribuzioni derivanti dai diversi rapporti si cumulano agli effetti del massimale.  I due o più datori di lavoro provvederanno a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente sino a quando, tenendo conto della retribuzione derivante dagli altri rapporti, non sia raggiunto il massimale. Il giornalista é tenuto a fornire ai datori di lavoro gli elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni.

I giornalisti assunti successivamente al 31 dicembre 2016, ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1º gennaio 2017 non sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

C)    Istituzione di un’aliquota aggiuntiva al contributo di disoccupazione per i  contratti a tempo determinato

A decorrere dal periodo di paga di  febbraio 2017, al fine di finanziare gli interventi in materia di ammortizzatori sociali, in conformità a quanto previsto – nel sistema generale – dall’art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012,  è istituita un’aliquota addizionale al contributo di disoccupazione pari all’1,4% della retribuzione imponibile, applicata ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato e  posta interamente a carico del datore di lavoro.

Il predetto contributo addizionale non si applica ai giornalisti assunti presso le Pubbliche Amministrazioni ed a quelli assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori assenti. Tale causale di assunzione in sostituzione, che esclude l’applicazione dell’addizionale, dovrà risultare esplicitata nella lettera/contratto di assunzione ed indicata altresì nel modello ISCR/GIO trasmesso all’INPGI.

Nella denuncia contributiva mensile (DASM) dovrà, quindi, essere evidenziato – valorizzando un apposito campo (flag) – che il giornalista è stato assunto a termine in sostituzione di lavoratori assenti, in modo che per tale rapporto di lavoro sia esclusa l’applicazione della suddetta addizionale contributiva.

La procedura DASM determinerà il predetto contributo aggiuntivo a decorrere dalla denuncia contributiva riferita al mese di marzo 2017.  Per il contributo aggiuntivo arretrato, riferito alla mensilità di febbraio 2017, si dovrà procedere, invece, alla determinazione dello stesso e l’importo complessivo dovuto dovrà essere inserito nel DASM (denunce di marzo o aprile 2017) quale altra somma a debito, utilizzando la voce “conguaglio addizionale DS”.

 

D)    Aggiornamenti procedura DASM

Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti – versione 5.3.7 – saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it  entro il 7 aprile 2017.

 

Fonte: INPGI

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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