INPS: COVID-19 – risoluzione a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso alla NASpI

L’INPS, con il messaggio n. 4464 del 26 novembre 2020, fornisce ulteriori chiarimenti relativamente all’ambito di applicazione della disposizione prevista all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI si richiede, quale presupposto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che quindi l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario.

Fermo restando detto principio cardine per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione, il legislatore ha tuttavia previsto delle ipotesi di accesso alla stessa che si differenziano dal licenziamento o dalla cessazione a seguito della scadenza del contratto a tempo determinato.

In particolare, l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di indennità NASpI, ha previsto che tale indennità è riconosciuta anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

A fronte delle ipotesi legislativamente previste e sopra richiamate, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con l’interpello n. 13 del 2015, ha chiarito che non è ostativa al riconoscimento dell’indennità NASpI l’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

Inoltre, anche nell’ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, l’INPS precisa che, come anche affermato dal Ministero del Lavoro nel parere reso sulla materia, ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Infine, la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici, non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione.

A tutte le fattispecie di cui sopra, l’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 ha aggiunto un’ulteriore ipotesi di accesso alla prestazione NASpI, che si caratterizza per la presenza di un accordo tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro tra le stesse intercorso.

L’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi in argomento è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Al fine di dare corretta attuazione alla disposizione di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, si ribadisce quanto già indicato con la circolare n. 111 del 2020, ossia che, per accedere alla NASpI, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra, nonché – qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo medesimo, ma sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso – la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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