INPS: Accordo Italia-Albania in materia di sicurezza sociale – modalità di esposizione nel flusso Uniemens

L’INPS, con il messaggio n. 2602 del 5 settembre 2025, facendo seguito alla circolare n. 106 del 1° luglio 2025, con la quale sono state illustrate le disposizioni applicative dell’Accordo, fornisce le istruzioni ai datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato distaccati in applicazione delle disposizioni contenute nell’Accordo (cfr. l’art. 6, punto 1) e l’art. 5 dell’Intesa amministrativa.
Lavoratori distaccati dall’Italia in Albania
Per i lavoratori in argomento la contribuzione dovuta deve essere versata secondo le modalità previste e attualmente in uso per i lavoratori inviati in Paesi nei quali sono vigenti accordi in materia di sicurezza sociale con l’Italia. Pertanto, per l’effettuazione degli adempimenti contributivi deve essere aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”.
Inoltre, poiché il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo e il medesimo non è dovuto ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, la posizione contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF”.
Lavoratori distaccati dall’Albania in Italia
Per i lavoratori che in base alle previsioni dell’Accordo sono distaccati in Italia, i datori di lavoro, a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025, devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens, il codice “Tipo Contribuzione” di nuova istituzione “78”, avente il significato di “lavoratori stranieri provenienti dall’Albania distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, malattia e maternità nel paese di origine (art. 6 Accordo di sicurezza sociale Italia- Albania)”.
Per le forme assicurative non rientranti nell’ambito di applicazione dall’Accordo (cfr. l’art. 2), gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.
Le istruzioni di cui al presente messaggio si applicano a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025. Per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza dell’Accordo (1° luglio 2025) e la data di pubblicazione del messaggio i datori di lavoro devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (DM/Vig).
Fonte: INPS
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