INPS: agevolazioni 2023 per la frequenza di asili nido e altre forme di supporto

L’INPS, con il messaggio n. 889 del 2 marzo 2023, comunica che è disponibile la procedura di inserimento delle seguenti domande di agevolazione a sostegno delle famiglie, per l’anno 2023, previste dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

  • contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali;
  • contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La legge 23 dicembre 2021, n. 238, all’articolo 3, comma 5, stabilisce che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, venga incrementata di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Pertanto, per l’anno 2023, il budget complessivamente disponibile per l’agevolazione in oggetto è pari a 564,8 milioni di euro.

La domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo e, tenuto conto della direttiva 2011/98/UE, in possesso dei seguenti requisiti:

  • stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
  • titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
  • lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

In aggiunta ai titoli di soggiorno sopra indicati sono da ritenersi utili, inoltre, i seguenti permessi di cui al D.lgs n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero:

  • lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21 e 22 del D.lgs n. 286/1998, e successive modificazioni; artt. 9, 13 e 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • lavoro stagionale (art. 24 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • assistenza minori (art. 31, comma 3, del D.lgs n. 286/1998, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
  • protezione speciale (art. 19 del D.lgs n. 286/1998, come modificato, da ultimo, dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
  • casi speciali (artt. 18 e 18 bis del D.lgs n. 286/1998, rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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