INPS: Assegno di inclusione – primi pagamenti

L’INPS, con il messaggio n. 25 del 3 gennaio 2024, comunica l’avvio del pagamento dell’Assegno di Inclusione ai soggetti che hanno effettuato la domanda.

Dal mese di gennaio 2024 verranno avviate le verifiche istruttorie sulle prime domande presentate per poter disporre i primi pagamenti:

  • per le domande presentate entro il 7 gennaio 2024,  con patto di attivazione digitale sottoscritto entro la medesima data  e con esito positivo dell’istruttoria, i pagamenti verranno disposti dal giorno 26 gennaio 2024;
  • per le domande presentate dopo il 7 gennaio e comunque entro il 31 gennaio, con PAD sottoscritto entro il 31 gennaio 2024 ed esito positivo dell’istruttoria, il pagamento della mensilità di competenza di gennaio verrà disposto dal giorno 15 febbraio; dal giorno 27 febbraio   verrà pagato l’importo del mese corrente (febbraio); pertanto, il pagamento, sebbene avviato a febbraio, prevederà il riconoscimento anche della mensilità di gennaio;
  • Per le domande presentate dal mese di febbraio (e analogamente, per le domande presentate nei mesi successivi), il primo pagamento verrà disposto dal  giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale; i successivi pagamenti, verranno disposti il giorno 27 del mese di competenza.
Presentazione domanda Sottoscrizione PAD Esito positivo istruttoria Primo pagamento Pagamento successiva mensilità Decorrenza beneficio
Dal 18 dicembre al 7 gennaio 2024 fino al  7 gennaio 2024 gennaio Dal 26  gennaio Dal 27 febbraio gennaio
dall’8 gennaio al 31 gennaio entro il 31 gennaio febbraio Dal 15 febbraio pagamento mensilità competenza gennaio dal 27 febbraio pagamento mensilità di febbraio / dal 27 del mese i successivi pagamenti di competenza gennaio
Dal 1 febbraio al 29 febbraio entro il 29 febbraio (entro ultimo giorno del mese) marzo Dal 15 marzo dal 27 aprile pagamento mensilità di aprile / dal 27 del mese i successivi pagamenti di competenza marzo
Per le domande presentate nei mesi successivi sono valide le regole esposte sulla riga precedente

 

Per poter accedere al beneficio è necessario:

  • presentare la domanda ADI,
  • effettuare l’iscrizione al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL)
  • sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare.

In caso di assenza di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD), non si potrà procedere alla messa in pagamento della domanda e in caso di sottoscrizione tardiva del PAD, come per tutti gli altri casi, il riconoscimento del beneficio potrà decorrere, secondo lo schema sopra riportato, solo dal mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD stesso.

Per tale motivo è stata effettuata una campagna di comunicazione per sollecitare i richiedenti la misura per i quali non risulti ancora sottoscritto un Patto di attivazione. Il messaggio è stato pubblicato sul portale Patronati, ed è stata inviata tramite SMS una comunicazione a coloro che risultano avere una domanda presentata senza Pad sottoscritto o che hanno una domanda annullata e quindi ripresentata senza che sia stato sottoscritto ulteriormente un nuovo PAD, come previsto.

Anche in caso di annullamento e nuova presentazione della domanda è richiesta, infatti, una nuova sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo. Tali controlli e comunicazioni proseguiranno  anche per i prossimi mesi.

A seguito della verifica istruttoria positiva della domanda di accesso all’ADI, i dati del nucleo verranno trasmessi ai Servizi Sociali affinché il nucleo familiare venga convocato per il primo appuntamento entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale.

Anche in assenza di convocazione, il nucleo familiare dovrà, comunque, presentarsi presso i Servizi Sociali (entro lo stesso termine) e far registrare l’accesso nel Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL) da parte dei Servizi Sociali. In caso contrario, il beneficio verrà sospeso sino a quando non risulterà effettuato l’accesso ai Servizi Sociali.

Successivamente, i nuclei familiari beneficiari dell’ADI dovranno presentarsi presso i Servizi Sociali ovvero presso i Centri per l’Impiego (se obbligati all’attivazione lavorativa), ogni novanta giorni, per attestare la prosecuzione del percorso di inclusione sociale e lavorativa.

In caso contrario il beneficio verrà sospeso.

Tale prescrizione non si applica ai soggetti esonerati, ossia ai componenti del nucleo familiare con disabilità, di età pari o superiore a sessant’anni o inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

 

  Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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