INPS: Assegno Unico – implementazione del servizio in caso di decesso del percettore
L’INPS, con il messaggio n. 1796 del 6 giugno 2025, comunica l’implementazione del servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” per consentire, in caso di decesso del percettore, al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda monogenitoriale originaria decaduta.
Subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria del genitore richiedente deceduto
Nella fase di presentazione della domanda dell’AUU da parte del genitore superstite, il servizio in argomento rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato in domanda e consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.
In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria. Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.
Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro (cfr. il paragrafo 4.1, lettera d), della circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022), per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, prevista dall’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.
Fonte: INPS
Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS