INPS: attività lavorative “usuranti” – nuova classificazione ISTAT

L’INPS, con il messaggio n. 1808 del 29 maggio 2026, fornisce alcuni chiarimenti relativi alla nuova classificazione delle professioni adottata dall’ISTAT (CP2021) per l’individuazione delle attività lavorative cd. gravose, il cui svolgimento consente l’accesso all’APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata con disapplicazione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.
A seguito dell’adozione della nuova classificazione l’Isituto rileva che:
- la categoria professionale “Addetti all’assistenza personale” – Classificazione ISTAT 5.4.4.3 (CP2011), specificata nel decreto interministeriale 5 febbraio 2018, per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata con disapplicazione dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita, sulla base della tabella di raccordo CP2011-CP2021, corrisponde alla categoria professionale “Addetti all’assistenza personale” – classificazione ISTAT 5.5.2.3.0 (CP2021);
- la categoria professionale “Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati” – Classificazione ISTAT 5.4.4. (CP2011), specificata nell’allegato 3 alla legge n. 234 del 2021, per l’accesso all’APE sociale, sulla base della tabella di raccordo CP2011-CP2021, corrisponde alla categoria professionale “Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati” – classificazione ISTAT 5.5.2 (CP2021);
- la categoria professionale “Operatori della cura estetica” – Classificazione ISTAT 5.4.3 (CP2011), specificata nell’allegato 3 alla legge n. 234 del 2021, per l’accesso all’APE sociale, sulla base della tabella di raccordo CP2011-CP2021, corrisponde alla categoria professionale “Operatori della cura estetica” Classificazione ISTAT 5.5.1 (CP2021).
Pertanto, le domande relative alle prestazioni in argomento devono essere definite e/o riesaminate alla luce delle suddette corrispondenze.
Fonte: INPS
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