INPS: “Certificazione della parità di genere” 2025 – esonero contributivo

L’INPS, con il messaggio n. 3804 del 16 dicembre 2025, comunica che sul sito istituzionale (www.inps.it), nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, è stato rilasciato il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025.
Per accedere al modulo è necessario selezionare l’anno di riferimento 2025.
Al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in argomento, ai datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025, le richieste di riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2026. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2025.
Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della domanda telematica di autorizzazione all’esonero:
- i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
- la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis;
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis;
- la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis, l’identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022;
- la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. Si precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.
Con specifico riferimento alle modalità di corretta compilazione del campo presente nel modulo di domanda relativo alla retribuzione media mensile globale, l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.
Al riguardo, la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.
La retribuzione media mensile globale, dunque, si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.
Pertanto, la stessa si riferisce all’ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in caricoal datore di lavoro. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 50 lavoratori, ciascuno dei quali percepisca mediamente 2.000 euro mensili, la retribuzione media mensile globale da indicare nella domanda è pari a 100.000 euro (quindi pari a 2.000 euro medi mensili per la totalità dei 50 lavoratori in forza) e non a 2.000 euro.
Fonte: INPS
Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS



