INPS: cir. 167 – modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo

inpsL’Inps, con la circolare n. 167 del 7 ottobre 2015, illustra i nuovi criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante utile per quantificare le pensioni o le quote di pensione da calcolare con il sistema contributivo.

Per il calcolo della quota contributiva della pensione, il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995, non può essere inferiore a uno. La stessa norma prevede che la maggiore capitalizzazione riconosciuta nell’anno in cui la variazione media quinquennale del PIL è risultata minore a uno deve essere recuperata nell’anno successivo, applicando al coefficiente successivo il rapporto tra il coefficiente di capitalizzazione effettivo e l’unità. In sede di prima applicazione, tuttavia, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo.

Pertanto, il coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per la rivalutazione del montante nel 2016, considerata la clausola di salvaguardia in sede di prima applicazione di cui al comma 1-bis del citato articolo 5, non subirà alcuna decurtazione. Solo qualora si verifichi nuovamente una variazione quinquennale del PIL inferiore all’unità si procederebbe al recupero su una o più delle capitalizzazioni successive per le quali il coefficiente è maggiore di 1.

 

Fonte: Inps

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su