INPS: cir. 211 – assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2016

inpsL’Inps, con la circolare n. 211 del 31 dicembre 2015, informa che dal 1° gennaio 2016 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.

 

TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L’ANNO 2016

Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2015 è stata pari al 0,6% per cento.

Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da 1 a 4 ), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2016 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.

Le procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

 

LIMITI DI REDDITO MENSILI DA CONSIDERARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER L’ANNO 2016

In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2016 e per l’intero anno nell’importo mensile di  euro 501,89.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l’anno 2016:

  • Euro 706,82  per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
  • Euro 1.236,94  per due genitori ed equiparati.

I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).

 

Fonte: Inps

 


 

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Autore: La Redazione

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