INPS: cir.21/2016 – compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2015

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L’Inps ha emanato la circolare n. 21 del 4 febbraio 2016, con la quale fornisce informazioni circa gli adempimenti necessari per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2015.

L’Istituto rammenta, altresì, che le aziende, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici, devono aver beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:

  • l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni, attraverso proprie delibere/decreti;
  • le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.

Inoltre, ricorda che gli elenchi nominativi annuali valevoli per l’anno 2015 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo 2016.

 

Adempimenti delle aziende

Le aziende interessate dovranno dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.

L’applicazione è raggiungibile, nella sezione “Servizi Online”, con la dicitura “dichiarazione di calamità aziende agricole” ed è fruibile con le consuete modalità di accesso dell’invio telematico del Dmag-Unico.

Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da decreti/delibere regionali.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea come da fac-simile.

La trasmissione telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 10 febbraio 2016, per dar modo alle Sedi di procedere alla validazione delle domande, entro il 23 febbraio 2016.

Per la corretta compilazione dell’istanza si rimanda al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.

 

Fonte: Inps

 


 

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Autore: La Redazione

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