INPS: cir.63/15 – adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento

inps2L’Inps, con la circolare n. 63 del 20 marzo 2015pdf_icon,  informa su quali saranno i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita dal 1° gennaio 2016.

In attuazione a quanto disposto dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014 (sotto riportato), a decorrere dal 1° gennaio  2016, i  requisiti  di  accesso  ai trattamenti  pensionistici ivi richiamati sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni – per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”-  sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

 

Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) –  requisito anagrafico

a)      Lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:

Anno Età pensionabile
Anno 2016 65 anni  e 7 mesi
Anno 2017 65 anni  e 7 mesi
Anno 2018 66 anni  e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni  e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

b)      Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

Anno Età pensionabile
Anno 2016 66 anni e 1 mese
Anno 2017 66 anni e 1 mese
Anno 2018 66 anni  e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni  e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

c)  Lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:

Anno Età pensionabile
Anno 2016 66 anni  e 7 mesi
Anno 2017 66 anni  e 7 mesi
Anno 2018 66 anni  e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni  e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

d) Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

 Anno Età pensionabile
Anno 2016 66 anni  e 7 mesi
Anno 2017 66 anni  e 7 mesi
Anno 2018 66 anni  e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni  e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo

Anno Uomini Donne
Dal 2016 al 2018 42 anni e 10 mesi(pari a 2.227 settimane) 41 anni e 10 mesi(pari a 2.175 settimane)
Dal 2019 al 2020 42 anni e 10 mesi*(pari a 2.227 settimane)

 

41 anni e 10 mesi*(pari a 2.175 settimane)

 

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

 

Fonte: Inps

 


 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2014

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. (14A09922)

(GU n.301 del 30-12-2014)

 

 

IL RAGIONIERE GENERALE

DELLO STATO

 

di concerto con

 

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE

PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

 

Visto l’art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente  l’adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al   sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l’art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122, concernente l’adeguamento dei requisiti di  accesso  al  sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale  del  Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima  della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l’art. 12,  comma  12-quater,  del  citato  decreto-legge  30 luglio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010,  n.  122,  che  prevede  che  con  il  medesimo  decreto direttoriale  siano  adeguati  i   requisiti   vigenti   nei   regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’ art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  nonche’  negli  altri regimi  e  alle  gestioni  pensionistiche  per  cui  siano   previsti requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell’assicurazione  generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’  art.  78,  comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui  alla  legge  27 dicembre 1941, n. 1570, nonche’ i rispettivi dirigenti;

Visto l’art. 24, comma 13, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, che prevede che gli  adeguamenti  dei  requisiti,  previsti  con cadenza triennale  fino  al  1°  gennaio  2019,  siano  effettuati  a decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;

Visto l’art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge  30  luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, come modificato dall’art. 18, comma 4, lettera b),  del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  che  prevede  che,  a  decorrere dall’anno 2011, l’ISTAT renda annualmente  disponibile  entro  il  31 dicembre, il dato relativo alla variazione  nel  triennio  precedente della  speranza  di  vita  all’eta’  corrispondente  a  65  anni   in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

Visto l’art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato  decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso  di  frazione  di  mese, l’aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale  piu’ prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la  parte decimale dell’incremento della  speranza  di  vita  per  dodici,  con arrotondamento all’unita’;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere Generale dello  Stato, di concerto con il Direttore Generale delle Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana – Serie Generale – n. 289 del  13  dicembre  2011,  relativo all’adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Vista la nota del Presidente dell’Istituto Nazionale di  Statistica (ISTAT) n. SP/792.2014 del 21 novembre 2014, con cui si comunica  che la variazione della speranza di vita all’eta’ di 65 anni  e  relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l’anno  2010  e l’anno 2013, e’  pari  a  0,3  decimi  di  anno;  il  predetto  dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di  0,4 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad  una  variazione pari a 4 mesi;

Visto l’art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato  decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30 luglio 2010, n. 122, che prevede  che  i  valori  di  somma  di  eta’ anagrafica e  di  anzianita’  contributiva  di  cui  alla  Tabella  B allegata  alla  legge  23  agosto  2004,   n.   243,   e   successive modificazioni,  siano  incrementati  in   misura   pari   al   valore dell’aggiornamento rapportato ad anno  dei  requisiti  di  eta’,  con arrotondamento, in caso di frazione di unita’, al primo decimale;

 

Decreta:

 

1. A decorrere dal 1° gennaio  2016,  i  requisiti  di  accesso  ai trattamenti  pensionistici  di  cui  all’art.  12,  commi  12-bis   e 12-quater, fermo restando quanto  previsto  dall’ultimo  periodo  del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e successive   modificazioni   e   integrazioni,   sono   ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di eta’  anagrafica  e  di anzianita’ contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge  23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni,  sono  ulteriormente incrementati di 0,3 unita’.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 16 dicembre 2014

 

Il Ragioniere generale

dello Stato

Franco

 

Il direttore generale

delle politiche previdenziali

e assicurative

           Ferrari

 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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