INPS: cir. 78/15 – retribuzioni di riferimento per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità – anno 2015

inps2L’Inps, con la circolare n. 78 del 16 aprile 2015,  comunica le retribuzioni di riferimento, per l’anno 2015,  per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi ai seguenti lavoratori:

1. lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4;
2. lavoratori agricoli a tempo determinato;
3. compartecipanti familiari e piccoli coloni;
4. lavoratori italiani  operanti all’estero in Paesi extracomunitari;
5. lavoratori  addetti  ai servizi domestici e familiari (solo maternità/paternità);
6. lavoratrici autonome: commercianti, artigiane, CD-CM,  imprenditrici agricole professionali e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne (solo maternità/paternità).

Inoltre, la circolare evidenzia gli importi  da prendere a riferimento, nell’anno 2015, per le seguenti  prestazioni:

1. lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera);
2. assegni di maternità dei Comuni ex art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001 (importo prestazione e limite reddituale);
3. assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D. Lgs. n. 151/2001;
4. congedo parentale ex art. 34, comma 3, D. Lgs. n. 151/2001 (limite reddituale);
5. art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 – indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2015.

RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO.

1)  LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI, ANCHE DI  FATTO, DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).

i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2015 sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2015, ad euro 47,68 (circolare n. 11 del 23.01.2015- par. 1).

 

2)  LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia,   maternità/paternità e tubercolosi).

la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2015, è pari a euro 42,41 (circolare n. 11 del 23.01.2015 – allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).

 

3)  COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).

Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 maggio 2014 (G.U. n. 142  del 21.06.2014) sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2014 ai fini previdenziali. Con la circolare n. 82 del 27.06.2014, sono state fornite le relative istruzioni operative.

Con riferimento ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi (tenuto conto di quanto precedentemente specificato), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 (circolare n. 56 del 02.03.2000, paragrafo 2, e messaggio n. 955 del 19.12.2001).

Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2014, e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2013, dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.

I salari applicabili per l’anno 2015 saranno comunicati non appena disponibili: nel frattempo saranno, come di consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2014.

Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce  che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (circolare n. 37 del 11.03.2010, paragrafo 3).

Il reddito applicabile per l’anno 2015 ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità sarà comunicato non appena disponibile: nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2014, pari a euro 54,65 (circolare n. 70 del 05.06.2014).

 

4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI EXTRACOMUNITARI (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 

Con decreto ministeriale 14 gennaio 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, (G.U. n. 17 del 22.01.2015) ha determinato  le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2015 a favore dei lavoratori in argomento per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.

Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi (tenuto conto di quanto precedentemente specificato), per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 2015, sono riportate nella circolare n. 16 del 29.01.2015 – allegati 1 e 2.

 

5)      LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI   E FAMILIARI (maternità/paternità).

Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2015, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (circolare n. 12 del 23.01.2015):

  • euro 6,97 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,88;
  • euro 7,88 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,88 e fino a euro  9,59;
  • euro 9,59 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,59;
  • euro 5,07 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

 

6)  LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE  PROFESSIONALI, PESCATRICI AUTONOME DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE (maternità).

L’indennità di maternità, per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, nonché  l’indennità per congedo parentale e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.

Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: euro 42,33 corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2014 per la qualifica di operaio dell’agricoltura (tabella A – circolare n. 20 del 6.02.2014), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2015, anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2014 (articolo 68, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001).

Artigiane: euro 47,68, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2015 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (tabella A – circolare n. 11 del 23.1.2015), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2015.

Commercianti: euro 47,68, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2015 per la qualifica di impiegato del commercio (tabella A – circolare n. 11 del 23.1.2015), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2015.

Pescatrici: euro 26,49 corrispondente alla misura giornaliera del salario convenzionale  fissata per l’anno 2015 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa  di cui alla legge 13.3.1958, n. 250 (punto 3 della circolare n. 11 del 23.1.2015), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2015.

 

Fonte: Inps

La Redazione

Autore: La Redazione

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