INPS: COVID-19 – bonus centro estivo e servizi integrativi per l’infanzia – prime indicazioni

L’INPS ha emanato il messaggio n. 2209 del 27 maggio 2020, con il quale comunica che sono in corso di implementazione le procedure telematiche per l’adeguamento alle norme in materia di bonus baby-sitting entrate in vigore il 19 maggio 2020.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio, all’articolo 72, ha modificato la disciplina del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, introdotto dal decreto-legge n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole causata dalla crisi epidemiologica da COVID-19.

Il decreto ha previsto che, in presenza dei requisiti indicati, possano essere erogati “uno o più bonus” per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino al 31 luglio 2020, per un importo complessivo massimo pari a 1.200 euro per i lavoratori dipendenti del settore privato nonché per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato, il limite massimo è stato invece aumentato a 2.000 euro.

La norma ha previsto inoltre che il bonus, in alternativa, possa essere erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (indicati nell’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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