INPS: COVID-19 – validità del modello A1

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1633 del 15 aprile 2020, con il quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla determinazione della legislazione applicabile e alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate.

La validità dei formulari A1, rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel paese ospitante, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020 (Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. n. 26 del 01/02/2020) anche in assenza della richiesta esplicita di deroga prevista dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 987/2009 (in applicazione dell’art. 16 del regolamento (CE) n. 883/2004), al fine di facilitare la protezione previdenziale dei lavoratori in mobilità.

Per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati, l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 individua i criteri per la determinazione della legislazione applicabile sulla base del concetto di “attività prevalente”, assumendo particolare rilievo la valutazione dell’attività esercitata nello Stato di residenza, che deve essere almeno pari al 25% dell’attività complessivamente svolta.

Tuttavia, in ragione delle misure di limitazione della mobilità transfrontaliera, i suddetti lavoratori potrebbero essere stati costretti a rimanere nello Stato estero, non potendo rientrare nello Stato di residenza. Tale circostanza, in via generale, potrebbe determinare una modifica dei parametri di valutazione dell’attività lavorativa, con conseguente applicazione della legislazione previdenziale dello Stato estero.

Proprio per rimediare a tale eventualità, i formulari A1, rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 prima dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovranno ritenersi validi prescindendo dalle variazioni della soglia percentuale dell’attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilità.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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