INPS: decontribuzione per i settori turismo, stabilimenti termali e commercio – indicazioni operative

L’INPS, con la circolare n. 169 dell’11 novembre 2021, integra la circolare n. 140/2021, in merito alla decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, ampliando l’elencazione dei codici Ateco per i quali può trovare applicazione l’agevolazione introdotta dall’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e fornisce ulteriori indicazioni sulla misura di esonero contributivo in oggetto.

L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati rientranti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.

In particolare, il settore economico “creativo, culturale e dello spettacolo” ricomprende anche i seguenti codici ATECO:

  • 59.14 attività di proiezione cinematografica;
  • 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
  • 91.02.00 attività di musei;
  • 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
  • 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
  • 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

Pertanto, l’ambito di applicazione dell’esonero in trattazione è determinato dai codici Ateco elencati nell’Allegato n. 1 della circolare n. 140/2021, nonché dai sopra riportati codici.

 

Misura dell’esonero

L’importo dell’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 – 30 novembre 2021.

Pertanto, ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore dei trattamenti di integrazione salariale utilizzati nei mesi citati.

Ciò implica che, per i trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time) * ore di trattamento fruite * 2.

Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’Istituto, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è invece il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione oraria indicata nel modello SR41) * ore di trattamento fruite * 2.

 

Modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”

L’agevolazione in argomento spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.

Pertanto, l’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.

L’Istituto comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, è stato reso disponibile il modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, volto alla richiesta dell’esonero in trattazione.

Le domande potranno essere inviate entro l’11 dicembre 2021.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
  • la relativa matricola aziendale;
  • le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, come indicato al precedente paragrafo 2.

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolgerà le seguenti attività:

  • verificherà che per la matricola indicata il relativo codice Ateco, riferito all’inquadramento previdenziale di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, rientri tra quelli oggetto di esonero;
  • verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’ammontare dell’esonero richiesto;
  • verificherà la coerenza dell’importo dichiarato in domanda con l’esonero spettante in base alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, utilizzando lo schema di calcolo sopra riportato sia per le integrazioni a conguaglio che per quelle a pagamento diretto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse, accantonerà cautelativamente gli importi richiesti e verificherà che tali importi siano coerenti rispetto alle ore di integrazione salariale del primo trimestre 2021. Al riguardo, si precisa che la domanda rimarrà nello stato “trasmessa” in attesa delle verifiche circa l’ammontare dell’esonero. Al termine di tali controlli di coerenza, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l’ammissione alla misura agevolata e l’importo dell’esonero che potrà essere fruito nei limiti della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 (secondo lo schema di calcolo precedentemente indicato). Nelle ipotesi in cui l’importo richiesto nell’istanza risulti superiore rispetto all’importo dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, verrà autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto.

L’importo dell’agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra richiamati.

In caso di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione), l’esonero potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione, nelle ipotesi in cui si sia realizzata tale operazione societaria, nel modulo di richiesta dell’esonero, in particolare nella stringa relativa alla posizione presso la quale sono stati fruiti i trattamenti di integrazione salariale nel periodo gennaio/marzo 2021, dovrà essere indicata la matricola aziendale oggetto di processo di fusione aziendale. Al riguardo, l’INPS precisa che anche nelle ipotesi di fusione, l’esonero potrà trovare applicazione a condizione che il datore di lavoro (ante e post fusione) rientri negli specifici codici Ateco destinatari della misura, riguardanti i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Successivamente all’accantonamento delle risorse, inizialmente effettuato in base a quanto indicato nella domanda telematica e poi verificato in termini di coerenza sulla base della contribuzione datoriale non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei richiamati periodi, il soggetto interessato verrà autorizzato a godere dell’importo calcolato.

La fruizione del beneficio potrà avvenire nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile, come precisato nella circolare n. 140/2021.

Sul punto, il contributo aggiuntivo IVS, disciplinato dall’articolo 3, comma 15, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo in trattazione. Al riguardo, si sottolinea che il successivo comma 16 del medesimo articolo 3 prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, ad integrazione di quanto già previsto nella citata circolare n. 140/2021, l’Istituto sottolinea che, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa dalla fruizione dell’esonero contributivo.

Resta ferma, per il datore di lavoro che ritenga il calcolo dell’ammontare dell’esonero effettuato dai sistemi informatici dell’Istituto non sia coerente, la facoltà di proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, una richiesta di riesame alla Struttura territoriale competente dell’importo effettivamente spettante. La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda ““SOST.BIS_ES” in trattazione. La Struttura territoriale, una volta ricevuta la richiesta di riesame, dovrà verificare l’ammontare dell’esonero spettante e potrà rideterminare l’importo spettante nei limiti di quanto richiesto nell’istanza.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’esonero, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva misura spettante e la sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione.

Infine, l’INPS chiude la circolare informando che, con apposito messaggio, saranno emanate le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

 

Fonte: INPS

 


 

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Autore: La Redazione

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