INPS: Decontribuzione Sud PMI – le istruzioni per l’esonero contributivo
L’INPS, con la circolare n. 32 del 30 gennaio 2025, fornisce indicazioni e istruzioni per la gestione di tali adempimenti previdenziali relativi all’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate, per le microimprese e le piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (Decontribuzione Sud PMI), prevista dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).
Nello specifico, l’agevolazione consiste in un esonero del versamento della contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro privati e fa riferimento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.
L’esonero è riconosciuto e modulato:
- per il 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- per il 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- per il 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- per il 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- per il 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
Fonte: INPS
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